CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 23954/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24493-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 102, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2450/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Palermo 13 dicembre 2019 n. 2450, con la quale venne rigettata l’opposizione all’esecuzione da lui proposta avverso la procedura esecutiva iniziata in suo danno dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. È superfluo dar conto dei motivi di impugnazione, in quanto quest’ultimo va dichiarato inammissibile per tardività. Infatti: -) la sentenza d’appello è stata pubblicata il 13 dicembre 2019; -) il termine per impugnare di cui all’art. 327 c.p.c. è scaduto il 13 giugno 2020; -) aggiungendo i 64 giorni di sospensione obbligatoria dei termini processuali stabilite dall’articolo 83 del decreto legge 18/20, il termine per impugnare venne a scadere il 16 agosto 2020 (domenica), e dunque fu prorogato ope legisal 17 agosto 2020; -) il ricorso per cassazione è stato invece proposto il 14 settembre 2020. Né il ricorrente ha potuto beneficiare della sospensione feriale dei termini, in quanto il presente giudizio ha ad oggetto una opposizione all’esecuzione, materia cui non si applica la sospensione feriale dei termini (ex multis, Sez. 6 -3, Ordinanza n. 26057 del 17.11.2020). 2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.300, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta