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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 27641/2026

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generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil ’ inammissibil ità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale per i Minorenni delle Marcheha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale ilmedesimo Tribunale, in data 27 aprile 2026, aveva, a sua volta, respinto larichiesta di sostituzione della misura della custodia in [OSCURATO:PERSONA],applicata al ricorrente in relazione ai reati di rapina ed altro, ravvisando ilpericolo di recidiva.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX deducendo violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazionedi reati.Il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione delle più recenti relazionidell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] per i Minorenni e dell’[OSCURATO:PERSONA] ove ilricorrente si trova ristretto, entrambe richieste dal medesimo Tribunale edentrambe favorevoli alla sostituzione dell’attuale misura con altra meno grave.Il ricorrente richiama in ricorso il contenuto delle relazioni rilevando lacontraddittorietà rispetto a quanto sostenuto dal Tribunale, anche conriferimento alla capacità del nucleo familiare di tutelare il minore ed accoglierlo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essererigettato.Non risulta conforme al vero che l’ordinanza impugnata non abbia tenutoconto delle più recenti relazioni sul tema di interesse, avendo fatto espressoriferimento alla relazione dell’IPM del 25 maggio 2026, nella quale, nonostante sifosse dato atto dei miglioramenti personologici del ricorrente, si era evidenziatoancora un quadro di significativa fragilità legato al contesto socio-familiare diappartenenza del minore ed anche una impossibilità di inserimento in unastruttura comunitaria, verso cui l’interessato non aveva manifestato alcunadisponibilità.A fronte di ciò, il Tribunale ha anche ritenuto di sottolineare le graviviolazioni commesse dal minore, la reiterazione delle condotte criminose,l’assunzione di stupefacenti, l’aggressività anche all’interno della strutturacarceraria, sfociata in un recente episodio di danneggiamento, le precedentiviolazioni del percorso riabilitativo che avevano comportato il ripristino dellamisura inframuraria.Si tratta di valutazioni complete ed accurate, tratte dal merito della vicendaed esenti da qualunque rilievo, avendo il Tribunale considerato tutti gli elementidisponibili, ivi compresi quelli che la difesa sostiene essere stati pretermessi, aproposito dei quali si è soltanto espresso un giudizio di maggiore valenzadimostrativa di quelli sfavorevoli alle ragioni del ricorrente.Nel che, il rigetto del ricorso.

P.Q.MRigetta il ricorso.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsil ’ inammissibil ità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale per i Minorenni delle Marcheha rigettato l’appello proposto dal ricorrente avverso l’ordinanza con la quale ilmedesimo Tribunale, in data 27 aprile 2026, aveva, a sua volta, respinto larichiesta di sostituzione della misura della custodia in [OSCURATO:PERSONA],applicata al ricorrente in relazione ai reati di rapina ed altro, ravvisando ilpericolo di recidiva.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX deducendo violazione di legge evizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazionedi reati.Il Tribunale avrebbe omesso ogni valutazione delle più recenti relazionidell’Ufficio di [OSCURATO:PERSONA] per i Minorenni e dell’[OSCURATO:PERSONA] ove ilricorrente si trova ristretto, entrambe richieste dal medesimo Tribunale edentrambe favorevoli alla sostituzione dell’attuale misura con altra meno grave.Il ricorrente richiama in ricorso il contenuto delle relazioni rilevando lacontraddittorietà rispetto a quanto sostenuto dal Tribunale, anche conriferimento alla capacità del nucleo familiare di tutelare il minore ed accoglierlo.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essererigettato.Non risulta conforme al vero che l’ordinanza impugnata non abbia tenutoconto delle più recenti relazioni sul tema di interesse, avendo fatto espressoriferimento alla relazione dell’IPM del 25 maggio 2026, nella quale, nonostante sifosse dato atto dei miglioramenti personologici del ricorrente, si era evidenziatoancora un quadro di significativa fragilità legato al contesto socio-familiare diappartenenza del minore ed anche una impossibilità di inserimento in unastruttura comunitaria, verso cui l’interessato non aveva manifestato alcunadisponibilità.A fronte di ciò, il Tribunale ha anche ritenuto di sottolineare le graviviolazioni commesse dal minore, la reiterazione delle condotte criminose,l’assunzione di stupefacenti, l’aggressività anche all’interno della strutturacarceraria, sfociata in un recente episodio di danneggiamento, le precedentiviolazioni del percorso riabilitativo che avevano comportato il ripristino dellamisura inframuraria.Si tratta di valutazioni complete ed accurate, tratte dal merito della vicendaed esenti da qualunque rilievo, avendo il Tribunale considerato tutti gli elementidisponibili, ivi compresi quelli che la difesa sostiene essere stati pretermessi, aproposito dei quali si è soltanto espresso un giudizio di maggiore valenzadimostrativa di quelli sfavorevoli alle ragioni del ricorrente.Nel che, il rigetto del ricorso. P.Q.MRigetta il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 09/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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