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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30351/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di PAVIAdaw -aepaft it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1090/2023 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai !sensi degli arti. 444 e ss. cod, proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza d: pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. peri. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dai 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione. li ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva ai 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della

I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamertLe ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Peraltro a far tempo da! 3/8/2017, successiveale quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassaz:one contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod, proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica dei fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".

Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3.

A norma dell'art. 616 cod. proc, pen, nen ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cest. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella ai pagamento della sanzbne pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.QIVL Dichiara inamrnissibiie il ricorso e condanna ii ricorrente a' pagamento deiie spese processuali e della somma di euro quattromila in favore delia cassa dee am- mende.

Così deciso in Roma il 7 giug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2022 del TRIBUNALE di PAVIAdaw -aepaft it udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 1090/2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, personalmente, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai !sensi degli arti. 444 e ss. cod, proc. pen. deducendo violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza d: pro- scioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. peri. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dai 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione. li ricorso risulta, infatti, sottoscritto personalmente dall'imputato in data suc- cessiva ai 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha mo- dificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassa- zione non possa essere più presentato dalla parte direttamertLe ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Peraltro a far tempo da! 3/8/2017, successiveale quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della i. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassaz:one contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod, proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato , al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica dei fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza". Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente la mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. 3. A norma dell'art. 616 cod. proc, pen, nen ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cest. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella ai pagamento della sanzbne pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.QIVL Dichiara inamrnissibiie il ricorso e condanna ii ricorrente a' pagamento deiie spese processuali e della somma di euro quattromila in favore delia cassa dee am- mende. Così deciso in Roma il 7 giug
Sentenza Cassazione n. 30351/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris