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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 51757/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. per effetto della mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica e della mancata determinazione della pena nel minimo edittale; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificìtà, in quanto il ricorrente si limita a riproporre censure già devolute all'esame della Corte di appello di Brescia e motivatamente disattese (alla pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto, inoltre, che il ricorrente non si confronta con il rilievo operato dalla Corte di appello sulla valenza preclusiva del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Considerato, inoltre, che la censura relativa alla mancata applicazione del minmo edittale è manifestamente infondata, in quanto la pena irrogata in primo .444 grado e confermata dalla Corte di appello corrisponde al minimo edittale di un anno di reclusione, ulteriormente ridotta ad otto mesi per il rito abbreviato (pag. 2 della sentenza impugnata) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 ott

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, [OSCURATO:PERSONA] deduce l'erronea applicazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. per effetto della mancata prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata e specifica e della mancata determinazione della pena nel minimo edittale; Considerato che il motivo è inammissibile per aspecificìtà, in quanto il ricorrente si limita a riproporre censure già devolute all'esame della Corte di appello di Brescia e motivatamente disattese (alla pag. 2 della sentenza impugnata); Ritenuto, inoltre, che il ricorrente non si confronta con il rilievo operato dalla Corte di appello sulla valenza preclusiva del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva di cui all'art. 99, quarto comma, cod. pen. sancito dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; Considerato, inoltre, che la censura relativa alla mancata applicazione del minmo edittale è manifestamente infondata, in quanto la pena irrogata in primo .444 grado e confermata dalla Corte di appello corrisponde al minimo edittale di un anno di reclusione, ulteriormente ridotta ad otto mesi per il rito abbreviato (pag. 2 della sentenza impugnata) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 ott
Sentenza Cassazione n. 51757/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris