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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 28 maggio 2026

Cassazione n. 16668/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SPARAVIGNAAMELIA rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrenti –contro Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 248/2025 della Corte d’appello di FirenzeVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19891/2025Numero sezionale 485/2026Numero di raccolta generale 16668/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SPARAVIGNAAMELIA rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale p.e.c. come da Registri di Giustizia- ricorrenti –contro Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro protempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio digitale pec come da Registri da Giustizia- controricorrente-avverso la sentenza n. 248/2025 della Corte d’appello di FirenzeVista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 19891/2025Numero sezionale 485/2026Numero di raccolta generale 16668/2026Data pubblicazione 28/05/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro5.900,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Così deciso in Roma, il 26/05/2026Il Consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16668/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris