CassazionedecretoSezione LDecisione del 27 aprile 2023
Cassazione n. 24927/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 33381-2019 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 33381/2019 Cron. Rep. Ud. 27/04/2023 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già ITEDI - ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA]., già S.E.P. - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 63, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1911/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2019 R.G.N. 2783/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o comunque il rigetto del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’appello di Roma confermava la pronuncia di primo grado che aveva parzialmente accolto l’opposizione svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dall’Inpgi e avente ad oggetto l’omesso pagamento di contributi dovuti sulle somme versate in sede di conciliazione a sette giornalisti suoi dipendenti. Riteneva la Corte che per tutti i giornalisti, in ragione degli accordi transattivi raggiunti, le somme versate dalla società fossero finalizzate ad incentivare la cessazione volontaria dei rapporti di lavoro, senza presentare alcun carattere retributivo. Avverso la sentenza, ricorre Inpgi per cinque motivi , illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con controricorso, illustrato da memoria. In sede di camera di consiglio, il colle gio si riservava il termine di 90 giorni per il deposito della presente sentenza. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, l’Inpgi deduce nullità della sentenza per omessa motivazione ex artt.132 e 360, co.1, n.4c.p.c. R ispetto a cinque dei se tte lavoratori la Corte non avrebbe motivato alcunché sull’oggetto della controversia, che eral’assoggettamento a contribuzione non delle somme indicate in transazione come incentivo all’esodo, ma delle somme imputate a int egrazione de l TFR. Con secondo motivo di ricorso, si deduce violazione dell’art.112 c.p.c. La Corte non si era pronunc i at a sul motivo d’appello in cui si censurava la sentenza di primo grado per non avere distinto, rispetto ai predetti lavoratori, le somme erogate a titolo di incentivo all’esodo da quelle erogate a titolo di integrazione al TFR.Con il terzo motivo di ricorso, Inpgi deduce violazione e falsa applicazione degli artt.1362 e 1363 c.c.La Corte , ove avesse rettamente interpretato le clausole delle transazioni concluse con i predetti lavoratori, non avrebbe potuto ignorare che non tutte le somme erano state erogateper incentivare l’esodo; una piccola parte era stata erogata per evitare ogni ulteriore pretesa dei lavoratori. Con il quarto motivo di ricorso, Inpgi deduce violazione efalsa applicazione dell’art.1362 c.c. riguardo all’esegesi dei contratti di transazione conclusi con i restanti due lavoratori. Anche in tal caso, dal tenore delle clausole dei contratti emergeva che la volontà delle parti mirasse non a favorire la cessazione anticipata del rapporto di lavoro ma a prevenire,o porre fine a, qualunque cont roversia. Con il quinto motivo di ricorso, Inpgideduce violazione e falsa applicazione dell’art.6, co.1 d. lgs. n.314/97. Rispetto ai predetti due lavoratori, la Corte avrebbe qualificato le somme come incentivo all’esodo senza considerare che le transazioni erano state concluse dopo l’avvenuta comunicazione del licenziamento. Esse non potevano avere lo scopo di convincere i lavoratori a risolvere il rapporto, essendo la risoluzione già avvenuta per licenziamento; piuttosto, erano deputate a porre fine a una lite. Il primo motivo è manifestamente infondato. La nullità della sentenza per omessa pronuncia ricorre solo quando (Cass., S.U., n.8053/14, Cass.7090/22) il vizio emerga già dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Ciò non è nel caso di specie, poiché l’omessa motivazione viene argomentata in ragione delle difese svolte da Inpgi, attinenti alla natura retributiva della somma corrisposta in transazione non a titolo di incentivo all’esodo ma a titolodi integrazione al TFR. Il testo della sentenza in sé solo non evidenzia alcuna lacuna motivazionale, dando atto delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa la decisione finale. È solo in ragione degli argomenti contenuti nell’atto d’appello che Inpgi può sostenere l’omessa motivazione. In tal modo diviene oggetto di scrutinio il secondo motivo, che appunto ha riguardo all’omessa considerazione degli argomenti proposti nell’atto d’appello. Il motivo è infondato. La sentenza, nella parte in fatto,dà atto che la pronuncia del tribunale aveva riguardato le somme corrisposte sia a titolo di incentivo all’esodo sia ad integrazione del tfr. Riportando sinteticamente le doglianze d’appello, poi, la sentenza parla di censura mossa “per inapplicabilità della fattispecie dell’art.29, comma 4, lettera b) del dpr 1124/65”, in tal modo dimostrando di aver tenuto presente il contenuto della doglianza. Se così è, più che di omessa pronuncia, deve parlarsi di rigetto implicito della domanda anche per quanto attiene al profilo dell’integrazione al TFR. Il terzo e il quarto motivo, che possono essere esaminati congiuntamente ponendo analoghe questioni, sono inammissibili. Sebbene rubricati come violazione e falsa applicazione di legge (artt.1362 e 1363 c.c.), i motivi chiedono un apprezzamento in fatto sul contenuto degli accordi transattivi, non ammesso in sede di legittimità. Essi, infatti, non precisano in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati (Cass. 9461/21, Cass.28319/17), ma si limitano ad assumere che, dal testo delle clausole contrattuali, emergeva la volontà di corrispondere somme non a titolo di incentivo all’esodo ma a titolo transattivo, onde prevenire future liti. Il quinto motivo è inammissibile. Sebbene rubricatocome violazione e falsa applicazione di legge, esso deduce un fatto storico non considerato dalla Corte, ovvero che i due dipendenti erano già stati licenziati, e che quindi le somme non potevano avere la funzione di risolvere un contratto già risolto (sul rilievo per cui non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 360, co.1, n.3 c.p.c. l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, v. Cass.640/19). La sostanza della censura rientra in tal modo nell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ma il motivo non allega nulla circa i presupposti previsti dalla norma, né in punto di decisività del fatto storico omesso, né in pun