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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 29943/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 27/02/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'interessata, [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al sequestro probatorio della somma complessiva di circa 21.500 euro conservata all'interno di sei buste custodite in una cassaforte all'interno dell'abitazione dell'ex marito, [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen.; sequestro disposto dal PM con decreto del 2 febbraio 2023 ed eseguito il successivo 6 febbraio.

2. A seguito dell'istanza di riesame avanzata dalla Cafiso, in qualità di terza interessata alla restituzione delle cose sequestrate in quanto assume di essere la esclusiva proprietaria del denaro, il Tribunale del riesame di Siracusa con ordinanza del 27 febbraio 2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta, in quanto presentata da difensore privo di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. 3.

Avverso detta ordinanza la Cafiso, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso con il quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge processuale in relazione alla ritenuta mancanza di procura speciale, invece rinvenibile - alla luce di principi dettati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità - nella nomina del difensore di fiducia effettuata dalla interessata (nomina che viene allegata al presente ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

La nomina per il riesame è così strutturata "... dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ... in merito al procedimento penale n. ... pendente presso la Procura della Repubblica di Siracusa conferendo allo stesso le più ampie facoltà di legge, compresa quella di svolgere attività difensiva ex art. 391 bis c.p.p. e di proporre appello nonché ogni altro mezzo di gravame".

2. Recentemente, questa Sezione (sent. n. 2132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ruffo, Rv. 282668) confermando precedenti arresti ha affermato il seguente principio - applicabile al caso di specie - : «In tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura».

In tale pronuncia è stato in particolare evidenziato che la procura speciale ex art. :1.00 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata e nel caso allora deciso il presupposto per ritenere che il mandato contemplasse la procura speciale richiesta dall'art. 100 cod. proc. pen. è stato rinvenuto nel fatto che «conferendo al predetto difensore ... procura speciale affinché in proprio nome, vece e conto provveda a richiedere il dissequestro dei beni sequestrati e intestati alla R. nonché a proporre eventuali impugnazioni» risulta, pertanto, pienamente idonea a conferire all'avv. ... il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell'interesse della R. e di impugnare l'eventuale rigetto dell'istanza».

3. In senso conforme si è poi espressa Sez. 2, n. 45852 del 21/10/2022, Rosa, non massimata: «in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di . dissequestro), la procura speciale, di cui deve essere munito i: del terzo interessato a pena d'inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., "non richiede, l'adozione di formule sacramentali" (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668-01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417-01), purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista (Sez. 5, n. 34266 del 14/07/2009, Stilo, Rv. 244911-01) l'incarico di svolgere le difese necessarie alla 1:utela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014), Scino, Rv. 258332-01; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247057- 01) ...

Le espressioni utilizzate nel caso di specie dalla ricorrente - che evidenziano la qualità di terzo/persona alla quale le cose sono state sequestrate e il conferimento dei poteri per proporre richiesta di riesame - risultano, pertanto, pienamente adeguate al fine di riscontrare l'avvenuto conferimento all'Avv. ... il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell'interesse del Rosa e di impugnare l'eventuale rigetto dell'istanza.

Alla stregua di tali rilievi sussiste, dunque, la legittimazione a proporre l'istanza introdotta dinnanzi al Tribunale di Milano in capo al difensore del terzo interessato».

4. Pertanto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, in ossequio al favor impugnationis, nel senso di ammettere l'efficacia a tali fini della procura speciale anche in assenza . i formule sacramentali a condizione, però, che dall'atto risulti in modo chiaro il conferimento della facoltà di proporre una individuata impugnazione in una specifica e determinata procedura.

Nella fattispecie oggetto del presente ricorso, invece, il tenore dell'atto evidenzia che si tratta di nomina dalla quale non è possibile dedurre alcunchè in merito né al petitum né allo strumento processuale da utilizzare.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rinvenendosi elementi dai quali evincere una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Siracusa del 27/02/2023 visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; sentito il difensore dell'interessata, [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al sequestro probatorio della somma complessiva di circa 21.500 euro conservata all'interno di sei buste custodite in una cassaforte all'interno dell'abitazione dell'ex marito, [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 319 quater cod. pen.; sequestro disposto dal PM con decreto del 2 febbraio 2023 ed eseguito il successivo 6 febbraio. 2. A seguito dell'istanza di riesame avanzata dalla Cafiso, in qualità di terza interessata alla restituzione delle cose sequestrate in quanto assume di essere la esclusiva proprietaria del denaro, il Tribunale del riesame di Siracusa con ordinanza del 27 febbraio 2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta, in quanto presentata da difensore privo di procura speciale ex art. 100 cod. proc. pen. 3. Avverso detta ordinanza la Cafiso, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso con il quale deduce un unico motivo, declinato come violazione di legge processuale in relazione alla ritenuta mancanza di procura speciale, invece rinvenibile - alla luce di principi dettati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità - nella nomina del difensore di fiducia effettuata dalla interessata (nomina che viene allegata al presente ricorso). [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato. La nomina per il riesame è così strutturata "... dichiara di nominare quale proprio difensore di fiducia l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ... in merito al procedimento penale n. ... pendente presso la Procura della Repubblica di Siracusa conferendo allo stesso le più ampie facoltà di legge, compresa quella di svolgere attività difensiva ex art. 391 bis c.p.p. e di proporre appello nonché ogni altro mezzo di gravame". 2. Recentemente, questa Sezione (sent. n. 2132 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Ruffo, Rv. 282668) confermando precedenti arresti ha affermato il seguente principio - applicabile al caso di specie - : «In tema di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di dissequestro, la procura speciale di cui deve essere munito il difensore del terzo interessato a pena di inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., non richiede l'adozione di formule sacramentali, purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista l'incarico di svolgere le difese necessarie alla tutela delle proprie ragioni in quella specifica procedura». In tale pronuncia è stato in particolare evidenziato che la procura speciale ex art. :1.00 cod. proc. pen. si differenzia da quella prevista dall'art. 122 cod. proc. pen., in quanto quest'ultima ha la funzione di attribuire al procuratore la capacità di essere soggetto del rapporto processuale, mentre la prima ha riguardo al conferimento di un mandato defensionale della parte rappresentata e nel caso allora deciso il presupposto per ritenere che il mandato contemplasse la procura speciale richiesta dall'art. 100 cod. proc. pen. è stato rinvenuto nel fatto che «conferendo al predetto difensore ... procura speciale affinché in proprio nome, vece e conto provveda a richiedere il dissequestro dei beni sequestrati e intestati alla R. nonché a proporre eventuali impugnazioni» risulta, pertanto, pienamente idonea a conferire all'avv. ... il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell'interesse della R. e di impugnare l'eventuale rigetto dell'istanza». 3. In senso conforme si è poi espressa Sez. 2, n. 45852 del 21/10/2022, Rosa, non massimata: «in tema di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo (e, dunque, anche di appello avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di . dissequestro), la procura speciale, di cui deve essere munito i: del terzo interessato a pena d'inammissibilità a norma dell'art. 100 cod. proc. pen., "non richiede, l'adozione di formule sacramentali" (Sez. 6, n. 2132 del 11/01/2022, Ruffo, Rv. 282668-01; Sez. 6, n. 1286 del 12/12/2013 (dep. 2014), Galluzzi, Rv. 258417-01), purché da essa emerga la chiara manifestazione di volontà di affidare ad un determinato professionista (Sez. 5, n. 34266 del 14/07/2009, Stilo, Rv. 244911-01) l'incarico di svolgere le difese necessarie alla 1:utela delle proprie ragioni in quella specifica procedura (Sez. 6, n. 2899 del 12/12/2013 (dep. 2014), Scino, Rv. 258332-01; Sez. 1, n. 17702 del 21/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247057- 01) ... Le espressioni utilizzate nel caso di specie dalla ricorrente - che evidenziano la qualità di terzo/persona alla quale le cose sono state sequestrate e il conferimento dei poteri per proporre richiesta di riesame - risultano, pertanto, pienamente adeguate al fine di riscontrare l'avvenuto conferimento all'Avv. ... il potere processuale di chiedere il dissequestro dei beni nell'interesse del Rosa e di impugnare l'eventuale rigetto dell'istanza. Alla stregua di tali rilievi sussiste, dunque, la legittimazione a proporre l'istanza introdotta dinnanzi al Tribunale di Milano in capo al difensore del terzo interessato». 4. Pertanto, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità è, in ossequio al favor impugnationis, nel senso di ammettere l'efficacia a tali fini della procura speciale anche in assenza . i formule sacramentali a condizione, però, che dall'atto risulti in modo chiaro il conferimento della facoltà di proporre una individuata impugnazione in una specifica e determinata procedura. Nella fattispecie oggetto del presente ricorso, invece, il tenore dell'atto evidenzia che si tratta di nomina dalla quale non è possibile dedurre alcunchè in merito né al petitum né allo strumento processuale da utilizzare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rinvenendosi elementi dai quali evincere una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di tremila euro a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in
Decreto Cassazione n. 29943/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris