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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 21713/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso articolato in un motivo [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricórso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia, adito ex art. 309 cod,.proc.pen., ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Gip di Venezia del 16.11.2022 con cui lo stesso è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Con detto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione delle norme processuali in materia di applicazione delle misure cautelari, assumendo che il Tribunale di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame proposta senza tener conto in alcun modo dei criteri di graduazione dell'applicazione delle misure cautelari custodiali previsti dall'art. 275 cod, proc.pen. ed in particolare affermando erroneamente che la pena detentiva irrogata all'esito del giudizio sarà superiore a tre anni di reclusione.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La censura é infondata.

Premesso che il motivo di ricorso verte unicamente sulla scelta della misura, il Tribunale di Venezia, adito in sede di riesame, ha dato conto con motivazione logica e diffusa che in relazione al quadro di gravità indiziaria ed all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod.proc.pen. unica misura idonea é quella della custodia cautelare in carcere.

E ciò in quanto la gravità e le modalità del fatto per cui si procede, e segnatamente il rinvenimento presso l'abitazione dello Zane, ove era in corso una perquisizione domiciliare in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod.pen., di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di strumentazione idonea per il confezionamento nonché di una vera e propria contabilità, fa ritenere non adeguata la misura gradata degli arresti domiciliari, anche con il presidio del braccialetto elettronico, considerato che lo Zane deteneva e confezionava droga proprio all'interno della propria abitazione, condotta che potrebbe quindi reiterare.

Né viene in rilievo il divieto sancito dall'art. 275 bis cod.proc.pen. atteso che il Tribunale ha ritenuto che l'ingente quantitativo dello stupefacente rinvenuto consente di far ritenere che la pena irrogata all'esito del giudizio sarà superiore ai tre anni e che non possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

In conclusione il ricorso va rigettato.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso articolato in un motivo [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha proposto ricórso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Venezia, adito ex art. 309 cod,.proc.pen., ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza del Gip di Venezia del 16.11.2022 con cui lo stesso è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in quanto gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, comma 1 bis, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309. Con detto motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione delle norme processuali in materia di applicazione delle misure cautelari, assumendo che il Tribunale di Venezia ha rigettato l'istanza di riesame proposta senza tener conto in alcun modo dei criteri di graduazione dell'applicazione delle misure cautelari custodiali previsti dall'art. 275 cod, proc.pen. ed in particolare affermando erroneamente che la pena detentiva irrogata all'esito del giudizio sarà superiore a tre anni di reclusione. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La censura é infondata. Premesso che il motivo di ricorso verte unicamente sulla scelta della misura, il Tribunale di Venezia, adito in sede di riesame, ha dato conto con motivazione logica e diffusa che in relazione al quadro di gravità indiziaria ed all'esigenza cautelare di cui all'art. 274 cod.proc.pen. unica misura idonea é quella della custodia cautelare in carcere. E ciò in quanto la gravità e le modalità del fatto per cui si procede, e segnatamente il rinvenimento presso l'abitazione dello Zane, ove era in corso una perquisizione domiciliare in relazione al reato di cui all'art. 624 bis cod.pen., di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di strumentazione idonea per il confezionamento nonché di una vera e propria contabilità, fa ritenere non adeguata la misura gradata degli arresti domiciliari, anche con il presidio del braccialetto elettronico, considerato che lo Zane deteneva e confezionava droga proprio all'interno della propria abitazione, condotta che potrebbe quindi reiterare. Né viene in rilievo il divieto sancito dall'art. 275 bis cod.proc.pen. atteso che il Tribunale ha ritenuto che l'ingente quantitativo dello stupefacente rinvenuto consente di far ritenere che la pena irrogata all'esito del giudizio sarà superiore ai tre anni e che non possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena. In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod.proc.pe
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