Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23783/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 9 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. 2.

Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela.

2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento in conseguenza del divieto di un secondo giudizio ex art. 649, co. 2, cod. proc. pen. 2.3.

Violazione di legge con riferimento all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. 2.4.

Violazione di legge in relazione all'applicazione della disciplina del reato continuato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Difatti, il D.Igs. 150/2022 non ha modificato il regime di procedibilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., che rimane la procedibilità d'ufficio.

4. I restanti motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata.

La Corte ha ritenuto insussistente la violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di fatti commessi nello stesso contesto, in attuazione del medesimo disegno criminoso, ma a danno di diverse vittime, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] stabile.

Quanto al terzo motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez.

U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914).

L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402).

Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha considerato negativamente il danno arrecato alla parte offesa conseguente all'effrazione del portone e la tipologia dei beni sottratti.

In relazione all'ultimo motivo di ricorso, invece, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il Giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269).

Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come "Ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi.

Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio.

Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai 'criteri di cui all'art. 133 cod. pen.' deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464).

E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)".

Ciò posto, l'aumento di pena, conseguente alla continuazione tra i due furti, appare adeguatamente operato in ragione del numero e del valore degli oggetti sottratti nel furto più grave.

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Padova del 9 maggio 2022, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni tre, mesi cinque di reclusione ed euro ottocento di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis e 625 n. 2 cod. pen. 2. Gli imputati, a mezzo del proprio difensore, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo quattro motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge in relazione alla mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela. 2.2. Vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento in conseguenza del divieto di un secondo giudizio ex art. 649, co. 2, cod. proc. pen. 2.3. Violazione di legge con riferimento all'ingiustificato diniego della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. 2.4. Violazione di legge in relazione all'applicazione della disciplina del reato continuato. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Difatti, il D.Igs. 150/2022 non ha modificato il regime di procedibilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., che rimane la procedibilità d'ufficio. 4. I restanti motivi di ricorso risultano essere meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dal Giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto insussistente la violazione del principio del ne bis in idem, trattandosi di fatti commessi nello stesso contesto, in attuazione del medesimo disegno criminoso, ma a danno di diverse vittime, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] stabile. Quanto al terzo motivo di ricorso, va premesso che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241; Sez. U, n. 35535 del 12/07/2007, Ruggiero, Rv. 236914). L'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402). Alla luce dei predetti elementi, la Corte di merito ha considerato negativamente il danno arrecato alla parte offesa conseguente all'effrazione del portone e la tipologia dei beni sottratti. In relazione all'ultimo motivo di ricorso, invece, va premesso l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, in tema di reato continuato, il Giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite con grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269). Detta pronuncia, in motivazione, ha ricordato come "Ciò posto va tuttavia chiarito che l'obbligo motivazionale richiede modalità di adempimento diverse a seconda dei casi. Si tratta di un principio che emerge chiaramente dall'ampia giurisprudenza formatasi in materia di vizio di motivazione relativo alle statuizioni concernenti il trattamento sanzionatorio. Su un piano generale risulta consolidato il principio secondo il quale nel caso in cui venga irrogata una pena di gran lunga più vicina al minimo che al massimo edittale, il mero richiamo ai 'criteri di cui all'art. 133 cod. pen.' deve ritenersi motivazione sufficiente per dimostrare l'adeguatezza della pena all'entità del fatto; invero, l'obbligo della motivazione, in ordine alla congruità della pena inflitta, tanto più si attenua quanto maggiormente la pena, in concreto irrogata, si avvicina al minimo edittale (Sez. 1, n. 6677 del 05/05/1995, Brachet, Rv.201537; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi, Rv. 256464). E, per converso, quanto più il Giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 cod. pen., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo, Rv. 241189; Sez. 5, n. 511 del 26/11/1996, dep. 1997, Curcillo, 207497)". Ciò posto, l'aumento di pena, conseguente alla continuazione tra i due furti, appare adeguatamente operato in ragione del numero e del valore degli oggetti sottratti nel furto più grave. 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila ciascuno, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 23783/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris