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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 giugno 2022

Cassazione n. 32192/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE PORDENONEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone; [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. il Tribunale di Bologna ha emesso, in data 18 febbraio 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Pordenone, dichiaratosi incompetente per territorio, in ordine allo stesso reato, con sentenza emessa il 20 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen. 2.

L'autorità che propone il conflitto ha segnalato che la questione è stata denunciata davanti al Tribunale bolognese con memoria depositata dalla difesa dell'imputato.

Ha inoltre messo in rilievo come il reato per il quale si procede si sostanzi in una truffa contrattuale alla quale è conseguita una deminutio patrimoni in capo alla vittima mediante il pagamento di una somma di denaro richiesta dall'agente tramite bonifico bancario.

Essendosi perfezionato il delitto di truffa a seguito dell'accreditamento della somma sul conto corrente bancario acceso presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento, la competenza per territorio dovrebbe spettare al Tribunale di Pordenone vertendosi in tema di reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui si realizzano il profitto ingiusto in capo all'agente e la corrispondente perdita per il truffato.

3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pordenone. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto è ammissibile, avendo entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto ascritto alla medesima persona, e deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone.

2. Il reato per il quale si procede è costituito dalla truffa contrattuale consumatasi per effetto del pagamento di una somma di denaro per mezzo di bonifico bancario.

Il luogo di consumazione del reato deve essere individuato, quindi, tenendo conto degli arresti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui «la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa» (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271761).

In senso conforme è l'affermazione per cui, «in tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente» (Sez.

F, n. 37400 del :30/08/2016, F., Rv. 268011).

Si tratta di orientamento uniforme rispetto al quale non si segnalano difformità sostanziali, atteso che il diverso principio (affermato, fra l'altro, da Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Cicc:arelli, Rv. 277861) relativo alla individuazione del luogo di consumazione del delitto di truffa effettuata mediante ricarica di carta postepay è strettamente consequenziale all'utilizzo di tale strumento che determina una modalità di acquisizione del profitto diversa rispetto a quella propria del bonifico bancario.

3. Da quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone cui devono essere trasmessi gli atti.

P.Q.N11.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso in data 03/06/2022 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: GIP TRIBUNALE PORDENONEcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone; [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'ambito del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. il Tribunale di Bologna ha emesso, in data 18 febbraio 2021, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen. sollevando conflitto negativo di competenza con il Tribunale di Pordenone, dichiaratosi incompetente per territorio, in ordine allo stesso reato, con sentenza emessa il 20 gennaio 2020 ai sensi dell'art. 22 cod. proc. pen. 2. L'autorità che propone il conflitto ha segnalato che la questione è stata denunciata davanti al Tribunale bolognese con memoria depositata dalla difesa dell'imputato. Ha inoltre messo in rilievo come il reato per il quale si procede si sostanzi in una truffa contrattuale alla quale è conseguita una deminutio patrimoni in capo alla vittima mediante il pagamento di una somma di denaro richiesta dall'agente tramite bonifico bancario. Essendosi perfezionato il delitto di truffa a seguito dell'accreditamento della somma sul conto corrente bancario acceso presso la filiale di [OSCURATO:PERSONA] al Tagliamento, la competenza per territorio dovrebbe spettare al Tribunale di Pordenone vertendosi in tema di reato istantaneo, che si perfeziona nel momento in cui si realizzano il profitto ingiusto in capo all'agente e la corrispondente perdita per il truffato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Pordenone. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto è ammissibile, avendo entrambi i giudici ricusato di prendere cognizione del medesimo fatto ascritto alla medesima persona, e deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone. 2. Il reato per il quale si procede è costituito dalla truffa contrattuale consumatasi per effetto del pagamento di una somma di denaro per mezzo di bonifico bancario. Il luogo di consumazione del reato deve essere individuato, quindi, tenendo conto degli arresti giurisprudenziali di questa Corte secondo cui «la truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni "on line", in cui il pagamento eseguito dalla parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, si consuma nel luogo ove l'agente consegue l'ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa» (Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271761). In senso conforme è l'affermazione per cui, «in tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario; ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente» (Sez. F, n. 37400 del :30/08/2016, F., Rv. 268011). Si tratta di orientamento uniforme rispetto al quale non si segnalano difformità sostanziali, atteso che il diverso principio (affermato, fra l'altro, da Sez. 1, n. 52003 del 22/11/2019, Cicc:arelli, Rv. 277861) relativo alla individuazione del luogo di consumazione del delitto di truffa effettuata mediante ricarica di carta postepay è strettamente consequenziale all'utilizzo di tale strumento che determina una modalità di acquisizione del profitto diversa rispetto a quella propria del bonifico bancario. 3. Da quanto esposto, il conflitto negativo di competenza deve essere risolto affermando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone cui devono essere trasmessi gli atti. P.Q.N11. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pordenone, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 03/06/2022 Il
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