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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 aprile 2021

Cassazione n. 30607/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso 27913-2015 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - principali - contro - - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 304/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2015 R.G.N. 471/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.27913/2015 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], coltivatore diretto deceduto nel 2004, proponevano opposizione nei confronti di dodici cartelle di pagamento con cui veniva loro ingiunto di pagare i contributi previdenziali per la gestione coltivatori diretti dovuti dal padre per gli anni dal 1999 al 2009; il Tribunale di Asti condannava gli opponenti in solido a versare all'Inps la somma di euro 22,57, confermando (parzialmente) il debito contenuto in una sola delle dodici cartelle; la Corte d'appello di Torino ha dichiarato estinti i crediti maturati anteriormente al 2004 (data del decesso di [OSCURATO:PERSONA]) per decorsa prescrizione quinquennale, dichiarando non prescritto unicamente l'importo di Euro 22,57, relativo a una cartella emessa per contributi del 2003 contrassegnata dal n. 037200700069107/75; in merito al vizio di nullità della notifica sollevato dagli eredi per non averne ricevuto comunicazione personalmente e nel rispettivo domicilio, bensì presso l'ultimo domicilio del defunto e congiuntamente, la Corte territoriale ne ha sancito la legittimità, in assenza di comunicazione all'Inps del decesso del padre da parte degli eredi; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso ch-k- ' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso, nonché ricorso incidentale sulla base di tre motivi, al quale l'Agenzia delle Entrate ha opposto difese, mentre l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'Inps contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10 della

I. n. 335 del 1995 in relazione all'art. 2953 c.c."; sostiene che all'azione diretta all'esecuzione del titolo definitivamente formatosi si applicherebbe il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale.

Ricorso incidentale: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Falsa applicazione dell'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973 n.600, in relazione all'art. 24 d.lgs. 46/99, all'art. 26 D.P.R. 602/73, all'art. 60 DPR 600/73 ed agli artt. 137-138- 139-149 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 14 delle disposizioni della legge in generale"; sulla base della ricostruzione del quadro normativo richiamato in epigrafe, i ricorrenti incidentali sostengono l'illegittimità della notifica dell'atto esecutivo - fonte d'accertamento del credito ritenuto erroneamente non prescritto - effettuata in capo agli eredi impersonalmente e presso l'ultimo domicilio del dante causa; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., deduce "In via incidentale e subordinata - violazione dell'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600"; il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale finirebbe per gravare gli eredi di oneri di comunicazione eccessivamente gravosi; il terzo e ultimo motivo, sempre formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "in via incidentale condizionata: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c."; la difesa si premura di anticipare che, in caso di cassazione con rinvio per accoglimento del ricorso principale, farà valere le domande e le eccezioni rimaste assorbite nel decisum che non sfuggirebbero alla censura di inammissibilità, qualora riproposte nel ricorso incidentale.

Esame del ricorso principale: l'unico motivo è infondato; sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte (Sez.

Un. n. 23397 del 2016) "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.

"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della

I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato.

Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dangennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010).

Esame del ricorso incidentale: il primo motivo è infondato; secondo il principio di diritto affermato da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass.n. 13760 del 2019) "Nell'ipotesi di decesso del contribuente, la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento sia noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti degli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, presso l'ultimo domicilio del "de cuius" collettivamente ed impersonalmente, ovvero, nell'ipotesi in cui abbiano effettuato tale incombente, personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di ciascuno di essi"; nel caso in esame sussiste un accertamento di fatto dell'omessa comunicazione, e del mancato adempimento di tale obbligo da parte degli eredi Anselmi; la Corte territoriale ha valutato che la dichiarazione di successione effettuata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sarebbe valsa ad adempiere all'obbligo di legge atteso che l'agente della riscossione è soggetto estraneo alla pretesa contributiva; così come la comunicazione del decesso, da parte del Comune di Monforte d'Alba, anche qualora fosse stata raggiunta la prova in giudizio dell' esistenza di essa, nemmeno sarebbe risultata utile agli eredi, poiché il Comune, che è soggetto diverso da quello onerato, agisce per scopi differenti da quelli inerenti al debito contributivo; il secondo e il terzo motivo risultano assorbiti in seguito alla dichiarazione di infondatezza del primo; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, così come va rigettato il ricorso incidentale;le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti; in considerazione del rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio dì legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27913-2015 proposto da: I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - principali - contro - - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrenti - ricorrenti incidentali - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 135, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente al ricorso incidentale - nonchè contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 304/2015 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 19/05/2015 R.G.N. 471/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.27913/2015 [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], coltivatore diretto deceduto nel 2004, proponevano opposizione nei confronti di dodici cartelle di pagamento con cui veniva loro ingiunto di pagare i contributi previdenziali per la gestione coltivatori diretti dovuti dal padre per gli anni dal 1999 al 2009; il Tribunale di Asti condannava gli opponenti in solido a versare all'Inps la somma di euro 22,57, confermando (parzialmente) il debito contenuto in una sola delle dodici cartelle; la Corte d'appello di Torino ha dichiarato estinti i crediti maturati anteriormente al 2004 (data del decesso di [OSCURATO:PERSONA]) per decorsa prescrizione quinquennale, dichiarando non prescritto unicamente l'importo di Euro 22,57, relativo a una cartella emessa per contributi del 2003 contrassegnata dal n. 037200700069107/75; in merito al vizio di nullità della notifica sollevato dagli eredi per non averne ricevuto comunicazione personalmente e nel rispettivo domicilio, bensì presso l'ultimo domicilio del defunto e congiuntamente, la Corte territoriale ne ha sancito la legittimità, in assenza di comunicazione all'Inps del decesso del padre da parte degli eredi; la cassazione della sentenza è domandata dall'Inps sulla base di un unico motivo; l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso ch-k- ' [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso, nonché ricorso incidentale sulla base di tre motivi, al quale l'Agenzia delle Entrate ha opposto difese, mentre l'Inps ha depositato procura speciale in calce al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]: Ricorso principale: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'Inps contesta "Violazione e falsa applicazione dell'art. 3, commi 9 e 10 della I. n. 335 del 1995 in relazione all'art. 2953 c.c."; sostiene che all'azione diretta all'esecuzione del titolo definitivamente formatosi si applicherebbe il termine di prescrizione decennale e non quello quinquennale. Ricorso incidentale: il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., contesta "Falsa applicazione dell'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973 n.600, in relazione all'art. 24 d.lgs. 46/99, all'art. 26 D.P.R. 602/73, all'art. 60 DPR 600/73 ed agli artt. 137-138- 139-149 c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 14 delle disposizioni della legge in generale"; sulla base della ricostruzione del quadro normativo richiamato in epigrafe, i ricorrenti incidentali sostengono l'illegittimità della notifica dell'atto esecutivo - fonte d'accertamento del credito ritenuto erroneamente non prescritto - effettuata in capo agli eredi impersonalmente e presso l'ultimo domicilio del dante causa; il secondo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., deduce "In via incidentale e subordinata - violazione dell'art. 65 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600"; il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale finirebbe per gravare gli eredi di oneri di comunicazione eccessivamente gravosi; il terzo e ultimo motivo, sempre formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n.3 cod. proc. civ., denuncia "in via incidentale condizionata: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 416 c.p.c."; la difesa si premura di anticipare che, in caso di cassazione con rinvio per accoglimento del ricorso principale, farà valere le domande e le eccezioni rimaste assorbite nel decisum che non sfuggirebbero alla censura di inammissibilità, qualora riproposte nel ricorso incidentale. Esame del ricorso principale: l'unico motivo è infondato; sulla base dell'orientamento espresso da questa Corte (Sez. Un. n. 23397 del 2016) "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'INPS, che, dangennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010). Esame del ricorso incidentale: il primo motivo è infondato; secondo il principio di diritto affermato da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass.n. 13760 del 2019) "Nell'ipotesi di decesso del contribuente, la notifica degli atti impositivi o della riscossione, ove l'evento sia noto all'Ufficio, deve essere compiuta, a pena di nullità insanabile (con conseguente inoperatività dell'art. 156, comma 3, cod. proc. civ.) della notifica e degli atti stessi, nei confronti degli eredi, qualora non abbiano tempestivamente provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65 del d.P.R. n. 600 del 1973, presso l'ultimo domicilio del "de cuius" collettivamente ed impersonalmente, ovvero, nell'ipotesi in cui abbiano effettuato tale incombente, personalmente e nominativamente nel domicilio fiscale di ciascuno di essi"; nel caso in esame sussiste un accertamento di fatto dell'omessa comunicazione, e del mancato adempimento di tale obbligo da parte degli eredi Anselmi; la Corte territoriale ha valutato che la dichiarazione di successione effettuata nei confronti dell'Agenzia delle Entrate non sarebbe valsa ad adempiere all'obbligo di legge atteso che l'agente della riscossione è soggetto estraneo alla pretesa contributiva; così come la comunicazione del decesso, da parte del Comune di Monforte d'Alba, anche qualora fosse stata raggiunta la prova in giudizio dell' esistenza di essa, nemmeno sarebbe risultata utile agli eredi, poiché il Comune, che è soggetto diverso da quello onerato, agisce per scopi differenti da quelli inerenti al debito contributivo; il secondo e il terzo motivo risultano assorbiti in seguito alla dichiarazione di infondatezza del primo; in definitiva, il ricorso principale va rigettato, così come va rigettato il ricorso incidentale;le spese del giudizio di legittimità vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza delle parti; in considerazione del rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale. Rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio dì legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art.1, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma,
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