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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 giugno 2025

Cassazione n. 40684/2025

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re - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 01PWMPF) avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 16/06/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Genova, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova del 14/06/2023, esclusa la recidiva, ha condannato l'imputato alla pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 61 n. 10, 493ter cod. pen. (capo 3) e 61 n. 5, 628, commi 2 e 3, numeri 1 e 3quinquies cod. pen. (capo 4). 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando vizio di motivazione in quanto i giudici di appello avevano omesso di valutare le argomentazioni dedotte dalla difesa nei motivi di gravame, ripetendo pedissequamente il percorso motivazionale del primo giudice. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione, oltre ad essere del tutto generica e priva dell'indicazione dei capi e punti impugnati e dei motivi, è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01).

Il ricorrente non può dunque in alcun modo dolersi dell'omessa motivazione del giudice di appello sui motivi rinunciati.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.U.I. 01PWMPF) avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 16/06/2025 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Genova, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in parziale riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Genova del 14/06/2023, esclusa la recidiva, ha condannato l'imputato alla pena concordata in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 61 n. 10, 493ter cod. pen. (capo 3) e 61 n. 5, 628, commi 2 e 3, numeri 1 e 3quinquies cod. pen. (capo 4). 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando vizio di motivazione in quanto i giudici di appello avevano omesso di valutare le argomentazioni dedotte dalla difesa nei motivi di gravame, ripetendo pedissequamente il percorso motivazionale del primo giudice. 3.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione, oltre ad essere del tutto generica e priva dell'indicazione dei capi e punti impugnati e dei motivi, è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01). Il ricorrente non può dunque in alcun modo dolersi dell'omessa motivazione del giudice di appello sui motivi rinunciati. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de
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