CassazionedecretoSezione 2Decisione del 8 febbraio 1948
Cassazione n. 14181/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Milanovisti gli atti del procedimento nei confronti diRomano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/02/1948;visti il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni, in data 02/03/2026, del difensore di [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Milano propone ricorsoper cassazione avverso l’ordinanza del 28 novembre 2025 con cui il Tribunale diMilano ha annullato il decreto con cui il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Milano, in data 14 luglio 2025, ha rigettato l’istanza di dissequestroavanzata dall’indagato [OSCURATO:PERSONA].2. Con l’unico motivo di impugnazione si deduce violazione di legge nonchécontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento allaritenuta insussistenza del periculum in mora.Secondo la prospettazione del ricorrente, il Tribunale avrebbe escluso lasussistenza di un attuale periculum in mora sulla base di un iter argomentativoaffetto da intrinseca illogicità. In particolare, il giudice di merito, pur avendoaffermato, da un lato, l’assenza di elementi di novità idonei a incidere sullaconfigurabilità dei reati contestati e, richiamata la pregressa formazione delgiudicato cautelare in ordine alle questioni già esaminate con provvedimento del5 marzo 2024, avrebbe, dall’altro, contraddittoriamente negato la ricorrenzadell’esigenza cautelare.Il ricorrente deduce, altresì, che il giudicato cautelare si sarebbe formatoanche con riguardo al periculum in mora, in conseguenza della declaratoria diinammissibilità pronunciata dal medesimo Tribunale a seguito della rinuncia alriesame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle ulteriori incolpazioni contenute nelsecondo decreto di sequestro emesso dal giudice per le indagini preliminari indata 17 maggio 2024.Si assume, infine, che la motivazione del provvedimento impugnato siainsufficiente anche nella parte in cui il Tribunale avrebbe fatto esclusivoriferimento al requisito dell’attualità della misura, escludendone la sussistenza inragione del significativo intervallo temporale trascorso dalla commissione deifatti, senza tuttavia esaminare il pericolo di dispersione posto a fondamento delprovvedimento genetico con conseguente violazione dei principi di proporzionalitàe concretezza della misura cautelare reale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni cheseguono.2. L’unico motivo di impugnazione non è scrutinabile in sede di legittimità,in quanto si risolve nella deduzione di vizi motivazionali attinenti alla pretesacontraddittorietà e manifesta illogicità della decisione impugnata.Appare necessario, in proposito, ricordare che avverso le ordinanze emessein materia di sequestro preventivo, il ricorso per cassazione è ammesso solo perviolazione di legge, per censurare, cioè, errores in iudicando o errores inprocedendo commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di conseguenzaradicalmente viziata.Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il difetto dimotivazione può integrare gli estremi della violazione di legge solo quandol'apparato argomentativo che dovrebbe giustificare il provvedimento manchi deltutto, sia fondato su affermazioni che non risultano ancorate alle peculiarità delcaso concreto o risulti privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e diragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dall'organo investito del procedimento(Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez. 2, n. 49739 del10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01, da ultimo, Sez. 2, n. 2248 del08/01/2026, Bruni, non mass.).Nel caso in esame, il ricorrente, pur prospettando formalmente unaviolazione di legge, censura in realtà non una motivazione mancante bensì la suapretesa contraddittorietà e manifesta illogicità, contestando così la ricostruzionedei fatti operata dal Tribunale mediante una diversa valutazione delle risultanzeprocessuali. Una simile doglianza si risolve, pertanto, nella richiesta di unarivalutazione del materiale indiziario, attività che esula dai limiti del sindacatodemandato a questa Corte.L’ordinanza impugnata, peraltro, presenta un apparato argomentativoarticolato e coerente con le risultanze investigative, non riconducibile né allanozione di motivazione “assente” né a quella di motivazione “apparente”. Inparticolare il Tribunale ha rimarcato la mancanza di elementi concreti especificamente riferibili alla posizione dell’indagato, idonei a dimostrare uneffettivo rischio di dispersione dei beni ovvero di reiterazione di condotte illecite.A fronte di tale carenza, il Tribunale ha valorizzato una serie di circostanze di segnocontrario, quali la risalenza nel tempo delle condotte contestate, l’incensuratezzadel [OSCURATO:PERSONA], lo svolgimento di una stabile attività lavorativa, la titolarità di unsignificativo patrimonio immobiliare nonché il comportamento collaborativo tenutonel corso del procedimento. Tali elementi sono stati ritenuti complessivamenteidonei a escludere il requisito dell’attualità del periculum in mora, con conseguenteannullamento, sotto tale profilo, dell’ordinanza impugnata.3. La qualità pubblica di parte ricorrente la esonera dal pagamento dellespese processuali conseguenti alla sua soccombenza. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Così deciso il 18 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]