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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 gennaio 2026

Cassazione n. 30732/2026

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il 26/11/19753. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza n. 184/2026, del 29 gennaio 2026, questa Corte decideva sui ricorsipresentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] annullando con rinviol’ordinanza impugnata, emessa in data 1 dicembre 2025 dalla Corte d'appello di Salerno,indicando il giudice di rinvio nella “Corte di appello di Salerno” anzichè nella Corte diappello di Napoli.2.

Questa Corte ha deciso senza formalità di procedura ex art. 625 bis, comma 3,cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTONel ruolo di udienza del 29 gennaio 2026, e nel dispositivo della sentenza n. 184/2026,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice di rinvio è statoerroneamente indicato nella “Corte di appello di Salerno” anzichè nella “Corte di appellodi Napoli”, come previsto dall'art. 634, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., secondoi criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen.Trattandosi di mero errore materiale, va disposta la correzione del dispositivo dellasentenza n. 184/2026, emessa in data 29/01/2026, depositata in data 09/03/2026, edel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza in pari data, nel senso che laddove leggesi"rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Salerno” deve intendersi "rinviaper il giudizio di revisione alla Corte di appello di Napoli ".Manda alla cancelleria per tutte le annotazioni di rito.

P.Q.MDispone la correzione dell'errore contenuto nella sentenza emessa nei confronti diStrangis [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data09/03/2026, nel senso che ove si legge "rinvia per il giudizio di revisione alla Corte diappello di Salerno", deve intendersi "rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appellodi Napoli".Così deciso 25/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il 26/11/19753. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 29/01/2026 della CORTE DI CASSAZIONE di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con sentenza n. 184/2026, del 29 gennaio 2026, questa Corte decideva sui ricorsipresentati da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] annullando con rinviol’ordinanza impugnata, emessa in data 1 dicembre 2025 dalla Corte d'appello di Salerno,indicando il giudice di rinvio nella “Corte di appello di Salerno” anzichè nella Corte diappello di Napoli.2. Questa Corte ha deciso senza formalità di procedura ex art. 625 bis, comma 3,cod.proc.pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTONel ruolo di udienza del 29 gennaio 2026, e nel dispositivo della sentenza n. 184/2026,nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il giudice di rinvio è statoerroneamente indicato nella “Corte di appello di Salerno” anzichè nella “Corte di appellodi Napoli”, come previsto dall'art. 634, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., secondoi criteri di cui all'art. 11 cod. proc. pen.Trattandosi di mero errore materiale, va disposta la correzione del dispositivo dellasentenza n. 184/2026, emessa in data 29/01/2026, depositata in data 09/03/2026, edel dispositivo trascritto nel ruolo di udienza in pari data, nel senso che laddove leggesi"rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Salerno” deve intendersi "rinviaper il giudizio di revisione alla Corte di appello di Napoli ".Manda alla cancelleria per tutte le annotazioni di rito. P.Q.MDispone la correzione dell'errore contenuto nella sentenza emessa nei confronti diStrangis [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], depositata in data09/03/2026, nel senso che ove si legge "rinvia per il giudizio di revisione alla Corte diappello di Salerno", deve intendersi "rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appellodi Napoli".Così deciso 25/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANDREINA [OSCURATO:PERSONA]