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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025

Cassazione n. 07300/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04GC3FC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in conferma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art.73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per la co-detenzione della sostanza; con il secondo, lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen.

Il ricorso è inammissibile e meramente ripetitivo di doglianze esaminate dal giudice a quo e non accolte con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede.

La Corte d'appello ha infatti richiamato quanto osservato dai militari che hanno rinvenuto, all'interno dell'abitazione in uso al ricorrente e al fratello [OSCURATO:PERSONA], un considerevole quantitativo di marijuana e hashish.

Infatti l'imputato, dopo aver ricevuto la telefonata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale in quel frangente stava per essere sottoposto a controllo dalle forze dell'ordine mentre si trovava fuori dall'abitazione, anzicchè recarsi presso il fratello che chiedeva assistenza, si era precipitato presso la suddetta abitazione, cercando di precedere la perquisizione domiciliare, per occultare maldestramente la sostanza stupefacente e per distruggerne una parte buttandola nel wc, come dimostra il rinvenimento nel secchio dell'immondizia di bustine vuote, e il fatto che gli operanti, durante la perquisizione domiciliare, ove avevano rinvenuto sostanza stupefacente e denaro in contanti, avevano avvertito un forte odore di marijuana provenire dal bagno, a riprova uuuerh.. uthtmo..xxuà dein nonché la presenza nella pattumiera di involucri sporchi di cocaina vuoti.

Inoltre, nella camera da letto in uso all'imputato e al fratello [OSCURATO:PERSONA] è stata riscontrata la presenza di un manoscritto recante la contabilità dell'attività di spaccio.

Da tali elementi, unitamente considerati, il giudice a quo ha ritenuto che il ricorrente abbia detenuto la sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione in suo uso, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04GC3FC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte di appello, in conferma della sentenza del giudice di primo grado, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine al reato di cui all'art.73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per la co-detenzione della sostanza; con il secondo, lamenta violazione dell'art. 110 cod. pen. Il ricorso è inammissibile e meramente ripetitivo di doglianze esaminate dal giudice a quo e non accolte con motivazione congrua e non sindacabile in questa sede. La Corte d'appello ha infatti richiamato quanto osservato dai militari che hanno rinvenuto, all'interno dell'abitazione in uso al ricorrente e al fratello [OSCURATO:PERSONA], un considerevole quantitativo di marijuana e hashish. Infatti l'imputato, dopo aver ricevuto la telefonata dal fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale in quel frangente stava per essere sottoposto a controllo dalle forze dell'ordine mentre si trovava fuori dall'abitazione, anzicchè recarsi presso il fratello che chiedeva assistenza, si era precipitato presso la suddetta abitazione, cercando di precedere la perquisizione domiciliare, per occultare maldestramente la sostanza stupefacente e per distruggerne una parte buttandola nel wc, come dimostra il rinvenimento nel secchio dell'immondizia di bustine vuote, e il fatto che gli operanti, durante la perquisizione domiciliare, ove avevano rinvenuto sostanza stupefacente e denaro in contanti, avevano avvertito un forte odore di marijuana provenire dal bagno, a riprova uuuerh.. uthtmo..xxuà dein nonché la presenza nella pattumiera di involucri sporchi di cocaina vuoti. Inoltre, nella camera da letto in uso all'imputato e al fratello [OSCURATO:PERSONA] è stata riscontrata la presenza di un manoscritto recante la contabilità dell'attività di spaccio. Da tali elementi, unitamente considerati, il giudice a quo ha ritenuto che il ricorrente abbia detenuto la sostanza stupefacente rinvenuta nell'abitazione in suo uso, unitamente al fratello [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17/01/2025 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 07300/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris