CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 45231/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 16 dicembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha confermato il provvedimento del magistrato di sorveglianza di Sassari del 5 giugno 2020 con cui, per ciò che rileva in questo giudizio, lo stesso aveva dichiarato inammissibile l'istanza del condannato [OSCURATO:PERSONA] per la concessione dei rimedi risarcitori di cui all'art. 35 -ter ordinamento penitenziario relativamente al periodo di detenzione antecedente al 19 febbraio 2013. In particolare, il Tribunale aveva sostenuto che la detenzione relativa a tale periodo non rientrava nel titolo in attuale esecuzione, sussisteva una cesura tra la precedente esecuzione e quella attuale, la istanza ex art. 35 -ter era stata presentata oltre sei mesi dopo l'entrata in vigore della norma. 1 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., deduce che tra il periodo di detenzione tra il 13 dicembre 2004 ed il 10 ottobre 2007 e quello successivo al 19 febbraio 2013 non vi è cesura, perché nel periodo intermedio il condannato era stato ammesso a scontare affidamento in prova, poi c »- revocato, vi sarebbe quindi espiazione senza soluzione di continuità nentra in realtà nel titolo in esecuzione, in quanto ricompresa nei successivi provvedimenti di cumulo, tra cui quello in atto emesso dalla Procura generale di Cagliari del 20 ottobre 2020. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso, e l'annullamento senza rinvio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Questa Corte in diverse pronunce (Sez. 1, sentenza n. 43722 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Salierno, non massimata; Sez. 1, sentenza n. 47480 del 16/07/2015, Manfra, rv. 265468; Sez. 1, sentenza n. 46966 del 16/07/2015, Koleci, rv. 265973) ha affermato che la domanda risarcitoria, essendo slegata dal presupposto della attualità del trattamento degradante, può estendersi a periodi detentivi antecedenti, purchè, però, la restrizione in carcere dipenda da titolo ricompreso in un complessivo provvedimento di unificazione di pene, per cui la domanda è inammissibile soltanto se si riferisce ad un pregiudizio subìto durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda o qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso (Sez. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971). Il Tribunale di sorveglianza fa applicazione di questo principio di diritto e ritiene che la domanda sia inammissibile, nella parte oggetto di questo giudizio di cassazione, perché il periodo di detenzione non è ricompreso nel cumulo in atti, esistendo una cesura tra esso e l'attuale espiazione. In realtà, la lettura del certificato penale del ricorrente consente di comprendere (al punto n. 14, in cui è riportato un provvedimento di unificazione delle pene concorrenti del 7 giugno 2007 e la relativa esecuzione) che il 25 settembre 2007 è stato disposto che il condannato proseguisse la espiazione in affidamento in prova e che, previo l'intervento di un titolo cautelare che ha ripristinato la detenzione anche se per altra causa, il 9 giugno 2015 l'affidamento in prova è stato revocato. Le successive condanne intervenute a carico del ricorrente, che hanno portato ciascun cumulo ad essere inglobato in quello successivo prima che terminasse l'espiazione del precedente, non consentono di isolare dalle altre la detenzione sofferta tra il 13 dicembre 2004 ed il 10 ottobre 2007, perché, se è vero che ad un certo punto, il certificato penale dà per eseguita la pena detentiva al 24 febbraio 2014, però è anche vero che, se si legge il provvedimento al n. 30 del cumulo, si nota che la espiazione originata dal titolo indicato al n. 14 è considerata ancora in essere La ordinanza impugnata non dà conto della complessità della ricostruzione della successione delle espiazioni del ricorrente, perché si limita ad affermare che la detenzione per cui è proposta domanda non rientra nel titolo attualmente in esecuzione con un generico riferimento a "v. provvedimento di cumulo in atti" e con la affermazione della esistenza di una cesura temporale tra la detenzione oggetto di domanda e l'attuale espiazione, cesura temporale che, in effetti, esiste, ma che, però, di per sé è irrilevante, se non vi è anche una cesura nel titolo esecutivo. Ne consegue che il ricorso deve ritenersi fondato nella parte in cui censura il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, che deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio che, applicando il principio di diritto della ammissibilità della domanda che riguardi un periodo di detenzione ricompreso nel cumulo in espiazione, si faccia carico in motivazione della complessità della ricostruzione delle espiazioni del ricorrente per verificare se esista una cesura, non soltanto temporale, nella sequenza delle espiazioni del ricorrente. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di