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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 30003/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13493/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, n.5115/39/2015 depositata il 27 maggio 2015, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.620/17/2013 di accoglimento del ricorso proposto dalla società Ca- silina [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, avente ad oggetto l'avviso di accer- tamento per IRES, IRAP, IVA e accessori relativi all'anno di imposta 2003.

2. Nelle more, in appello si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali ex soci della società suddetta, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, e il giudice di secondo grado confermava la legittimità dell'accertamento analitico induttivo ex artt.39 comma 1 lett. c) e d) del d.P.R. n.600 del 1973 e 54, 55 del d.P.R. n.633 del 1973.

Nondimeno la CTR riduceva il quantum delle riprese, aderendo alle risultanze di una perizia di parte, e ridetermi- nando così la quantità del gasolio non fatturato in un valore pari ad Euro 103.000,00 comprensivo di ogni clebenza.

3. Avverso la decisione della CTR propone ricorso l'Agenzia delle en- trate, affidato a due motivi, mentre i contribuenti sono rimasti intimati.

Considerato che:

4. Preliminarmente, dev'essere rilevato il difetto di legittimazione della società, dal momento che la stessa sentenza di appello accerta essere stato dichiarato dagli appellati nel corso di quel grado di giudizio che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal regi- stro delle imprese, con conseguente legittimazione ai fini del presente processo dei soci, ma non più della società.

Nei confronti di quest'ul- tima pertanto il ricorso è inammissibile

5. Con il primo motivo del ricorso principale - ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - viene dedotta la nullità della sentenza per viola- zione degli artt.36 del d.lgs. n.546 del 1992, 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ. per apparenza della motivazione della sentenza impugnata circa la rideterminazione del quantum debeatur.

6. La censura è fondata.

Va rammentato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in proce- dendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomenta- zioni obiettivamente inidonee a far .conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez.

Un. 3 novembre 2016 n. 22232).

7. Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia Motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez.

Un., 7 aprile 2014 n. 8053).

8. Tale è il caso di specie, in cui il giudice d'appello motiva circa l'an delle riprese, ma non in relazione alla rideterminazione dell'importo, individuato in modo apodittico in «Euro 103.000,00 comprensivo di ogni debenza».

Tale secca statuizione non è accompagnata dall'espli- cazione di un comprensibile percorso che porta la CTR a tale precisa determinazione quantitativa e dunque la motivazione è apparente sotto il profilo.

9. Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente - ai fini dell'art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - deduce la violazione degli artt.39 primo comma lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 del 1973, 54 comma 2 del d.P.R. n.633 del 1972, 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. circa l'errato riparto dell'onere della prova da parte del giudice di appello in materia di accertamento analitico induttivo.

10. Il motivo è inammissibile.

Va reiterato che, «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discus- sione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione di- sponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'am- bito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibi- lità e con cludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle rite- nute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097).

Orbene, l'Agenzia con la censura in disamina, sotto lo schermo della violazione di legge parte, richiede una rivalutazione del merito con riferimento all'esame della documentazione che compone il quadro istruttorio, inclusa la perizia, quadro probatorio già valutato dalla CTR.

11. Inoltre il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato dal giudice d'appello.

12. A seguito della cassazione della sentenza impugnata per effetto dell'accoglimento del primo motivo, inammissibile il secondo, la con- troversia va rinviata, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giu- stizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composi- zione, per l'ulteriore esame in relazione al profilo evidenziato e in tale sede verranno regolate anche le spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]- troli S.r.l. in Liquidazione; accoglie il primo motivo di ricorso nei confronti dei soci, inammissibile il secondo, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in rela- zio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13493/2016 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rap- presentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, n.5115/39/2015 depositata il 27 maggio 2015, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 18 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, accoglieva parzialmente l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli n.620/17/2013 di accoglimento del ricorso proposto dalla società Ca- silina [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, avente ad oggetto l'avviso di accer- tamento per IRES, IRAP, IVA e accessori relativi all'anno di imposta 2003. 2. Nelle more, in appello si costituivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali ex soci della società suddetta, a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese, e il giudice di secondo grado confermava la legittimità dell'accertamento analitico induttivo ex artt.39 comma 1 lett. c) e d) del d.P.R. n.600 del 1973 e 54, 55 del d.P.R. n.633 del 1973. Nondimeno la CTR riduceva il quantum delle riprese, aderendo alle risultanze di una perizia di parte, e ridetermi- nando così la quantità del gasolio non fatturato in un valore pari ad Euro 103.000,00 comprensivo di ogni clebenza. 3. Avverso la decisione della CTR propone ricorso l'Agenzia delle en- trate, affidato a due motivi, mentre i contribuenti sono rimasti intimati. Considerato che: 4. Preliminarmente, dev'essere rilevato il difetto di legittimazione della società, dal momento che la stessa sentenza di appello accerta essere stato dichiarato dagli appellati nel corso di quel grado di giudizio che la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione è stata cancellata dal regi- stro delle imprese, con conseguente legittimazione ai fini del presente processo dei soci, ma non più della società. Nei confronti di quest'ul- tima pertanto il ricorso è inammissibile 5. Con il primo motivo del ricorso principale - ex art.360 primo comma n. 4 cod. proc. civ. - viene dedotta la nullità della sentenza per viola- zione degli artt.36 del d.lgs. n.546 del 1992, 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ. per apparenza della motivazione della sentenza impugnata circa la rideterminazione del quantum debeatur. 6. La censura è fondata. Va rammentato che «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in proce- dendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomenta- zioni obiettivamente inidonee a far .conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). 7. Si rammenta inoltre che «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere inter- pretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle pre- leggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legit- timità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia Motivazionale che si tramuta in violazione di legge costitu- zionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motiva- zione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto mate- riale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriduci- bile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del sem- plice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 8. Tale è il caso di specie, in cui il giudice d'appello motiva circa l'an delle riprese, ma non in relazione alla rideterminazione dell'importo, individuato in modo apodittico in «Euro 103.000,00 comprensivo di ogni debenza». Tale secca statuizione non è accompagnata dall'espli- cazione di un comprensibile percorso che porta la CTR a tale precisa determinazione quantitativa e dunque la motivazione è apparente sotto il profilo. 9. Con il secondo motivo l'Agenzia ricorrente - ai fini dell'art.360 primo comma n. 3 cod. proc. civ. - deduce la violazione degli artt.39 primo comma lett. d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 del 1973, 54 comma 2 del d.P.R. n.633 del 1972, 2697 cod. civ. e 116 cod. proc. civ. circa l'errato riparto dell'onere della prova da parte del giudice di appello in materia di accertamento analitico induttivo. 10. Il motivo è inammissibile. Va reiterato che, «Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discus- sione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione di- sponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'am- bito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibi- lità e con cludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle rite- nute idonee a dimostrare i fatti in discussione» (Cass. 7 aprile 2017 n. 9097). Orbene, l'Agenzia con la censura in disamina, sotto lo schermo della violazione di legge parte, richiede una rivalutazione del merito con riferimento all'esame della documentazione che compone il quadro istruttorio, inclusa la perizia, quadro probatorio già valutato dalla CTR. 11. Inoltre il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico è indubbiamente stato considerato dal giudice d'appello. 12. A seguito della cassazione della sentenza impugnata per effetto dell'accoglimento del primo motivo, inammissibile il secondo, la con- troversia va rinviata, ai sensi della legge n.130/2022, alla Corte di giu- stizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composi- zione, per l'ulteriore esame in relazione al profilo evidenziato e in tale sede verranno regolate anche le spese di lite. P.Q.M. La Corte: dichiara inammissibile il ricorso nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA]- troli S.r.l. in Liquidazione; accoglie il primo motivo di ricorso nei confronti dei soci, inammissibile il secondo, e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in rela- zio
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