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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12898/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto contenente motivi comuni, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'8 giugno 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 494 cod. pen.

Considerato che il primo motivo comune - con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di penale responsabilità - è: - costituito da mere doglianze in punto di fatto; - generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne e, pertanto, non specifiche; - manifestamente infondato a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici (pag.2 e 3 della sentenza impugnata).

Rilevato che il secondo motivo comune - con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è generico, nonché manifestamente infondato non confrontandosi (pag. 4) con una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione.

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con unico atto contenente motivi comuni, avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo dell'8 giugno 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale cittadino con la quale gli imputati erano stati condannati alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 110 e 494 cod. pen. Considerato che il primo motivo comune - con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di giudizio di penale responsabilità - è: - costituito da mere doglianze in punto di fatto; - generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravarne e, pertanto, non specifiche; - manifestamente infondato a fronte di una motivazione sul punto immune da vizi logici (pag.2 e 3 della sentenza impugnata). Rilevato che il secondo motivo comune - con il quale i ricorrenti denunziano violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche - è generico, nonché manifestamente infondato non confrontandosi (pag. 4) con una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 12898/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris