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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08200/2026

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nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] a CINA (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePERLA LORI che ha concluso chiedendol’inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell’8 ottobre 2024, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti elencati in dispositivo, e per l’effetto riduceva alla misura indicata in dispositivo la pena inflitta a ciascuno dei due imputati per i residui reati loro ascritti, meglio indicati in motivazione a p. 63, ovvero il delitto associativo per entrambi e trentadue reati fine per il primo e diciotto per la seconda.

Quanto al delitto associativo, descritto al capo B della rubrica, era loro contestata la partecipazione ad una associazione a delinquere, organizzata e diretta da [OSCURATO:PERSONA], titolare di uno studio contabile operante in Prato, volta a consentire ai cittadini extracomunitari di origine cinese che ne entravano in contatto il rinnovo del permesso di soggiorno con la predisposizione di falsa documentazione(inerente la prova dello svolgimento di un’attività lavorativa e la titolarità e gestione di attività di impresa).

I reati fine erano loro contestati ai sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998.

1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue.

Ricordava che, in sede di indagini preliminari, era emerso che alcuni imprenditori cinesi avevano costituito delle imprese individuali intestandole a dei prestanome (e di cui figuravano essere dipendenti), imprese che, pur operative, quando venivano sottoposte a controlli –dai quali emergevano irregolarità varie – venivano poste in liquidazione, per attribuirne l’attività ad imprese di nuova costituzione.

Un complessivo disegno che si era avvalso anche della consulenza di alcuni professionisti, nel caso di specie di [OSCURATO:PERSONA] e dal suo studio professionale, che si era specializzato – avvalendosi di alcuni collaboratori, fra cui gli odierni ricorrenti - nella fornitura, ai cittadini cinesi che gliene facevano richiesta, di documentazione varia (buste paga ed altro), materialmente o ideologicamente falsa, così da consentire loro di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.

Quanto ai reati fine, la Corte rilevava come le relative condotte fossero state così contestate: -il falso per induzione, punito dagli artt. 48 e 479 cod. pen., laddove erano stati consumati dei falsi ideologici nell’attestazione dello svolgimento delle attività lavorative; -il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998 quando le condotte erano consistite nella consumazione di un falso materiale (non provenendo, l’atto, dall’apparente intestatario); ritenendolo estensibile, il dettato letterale della norma, anche al rinnovo e non solo al primo rilascio del permesso di soggiorno; -il delitto di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, laddove si era favorita la permanenza nel territorio, tramite il rinnovo dei permessi in base alla falsa documentazione fornita (ed alla ulteriore documentazione necessaria), del cittadino extracomunitario che non ne avrebbe avuto altrimenti diritto.

Da p. 51, la Corte di merito dettagliava l’intreccio di rapporti fra i compartecipi all’associazione, ripercorrendone così la struttura, riportando le conversazioni intercettate più significative e gli ulteriori elementi di prova.

Confermando così la sussistenza del sodalizio e la consapevole e concreta partecipazione al medesimo dei due odierni ricorrenti.

Quanto ai reati fine, la Corte prendeva atto dell’intervenuta prescrizione di alcuni addebiti (pur considerando i 482 giorni di sospensione del termine).

Giudicava, poi, corretta l’interpretazione del Tribunale che aveva ritenuto di ricomprendere nel dettato dell’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998 anche i falsi compiutinel “rinnovo” del permesso di soggiorno (anche alla luce delle sentenze di legittimità nn. 42073/2019 e Rv 276245).

Affermava, inoltre, come fosse configurabile il favoreggiamento alla permanenza anche nel caso in cui il favorito fosse già munito di permesso di soggiorno (ottenuto con documentazione contraffatta), non smentendolo l’arresto di legittimità citato dalla difesa (Cass.

Rv 274991).

2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai seguenti capi e punti della sentenza.

2.1. In relazione alla violazione del divieto di secondo giudizio ai sensi dell’art.649 cod. proc. pen.

Si era ritenuta la configurabilità dell’art. 5, comma 8 bis, d.lgs n. 286/1988 anche nel caso del rinnovo, e non solo del primo rilascio, del permesso di soggiorno.

Due condotte certamente diverse.

Ipotesi, quella del rinnovo, contemplata nei capi B17bis, B18bis, B21bis, B22bis, B25bis, B27bis, B28bis, B29bis, B30bis.

Nel caso del “rinnovo”, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità era nel senso di ritenere la sola configurabilità del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. (Cass.

Rv. 232204, 214133, 212513).

E si era anche precisato solo le condotte di falso materiale, nel primo rilascio del permesso di soggiorno, potevano concretare il delitto contestato (Cass. n. 42441/2021 e 38597/2021).

2.2. Ancora in relazione alla configurabilità del delitto di cui all’art. 5 comma 8 bis d.lgs. n. 286/1998, si osservava come tale norma contempli le sole ipotesi di contraffazione e non di alterazione di documenti, costituendo la contraffazione la formazione integrale di un documento falso, mentre la alterazione consisteva nella modifica di un documento vero (Rv. 240593, 235148, 232204; 42441/2021, 38597/2021).

Si osservava inoltre che, nel presente processo, era contestata la sola falsità riguardante l’attestazione della sussistenza di un rapporto di lavoro.

2.3. In relazione al delitto di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998.

La Corte di merito, alla luce dei principi fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 12748/2019 avrebbe dovuto assorbire nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 il delitto di falso ascritto ai prevenuti ai sensi dell’art. 5 comma 8 bis del medesimo decreto.

La Corte di merito aveva riportato la sola massima di legittimità che smentiva tale assunto ma la motivazione di tale pronuncia consentiva di pervenire all’opposta soluzione (Cass. n. 12748 del 27/02/2019).

2.4. In relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all’art. 416 cod. pen.

A fronte dello specifico ed argomentato motivo di appello (che si riportava ed in cui era evidenziata la carenza del numero minimo degli associati e si erano fatte dettagliate considerazione sull’uso dei prestanomi e dei documenti falsi, sulle conversazioni intercettate, sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulle indagini come riferite dall’operante Piccioli, sull’utilizzo dello studio di via Colombo, sulla partecipazione agli utili, sull’assunta presentazione delle persone coinvolte ad opera della [OSCURATO:PERSONA]), la Corte si era limitata a riportarsi a quanto motivato dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati nell’interesse dei due imputati sono manifestamente infondati.

1. L’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1996 prevede che: “Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.” Nella norma in oggetto si fa pertanto espresso riferimento al falso compiuto nel “rilascio di un permesso di soggiorno” ma ciò non comporta che non sia di rilievo penale anche il (il falso compiuto in sede di) rinnovo del medesimo, vista la piena parificazione fra le due ipotesi contenuta nello stesso l’art. 5 (in tema appunto di “permesso di soggiorno”) che, al comma 2 ter, non distingue fra il rilascio ed il rinnovo, al comma 4, dispone che chi chiede il rinnovo del permesso è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio, al comma 4 bis, prevede che anche chi chiede il rinnovo è sottoposto a rilievi dattiloscopici e, al comma 5, equipara rilascio e rinnovo anche ai fini del loro rifiuto o della loro revoca.

Peraltro, anche materialmente, il rinnovo comporta la formazione di un apposito documento, così da costituire un “nuovo rilascio” del permesso di soggiorno.

Nello stesso senso, difatti, è la sentenza Sez. 1, n. 42073 del 13/09/2019, Anhaite, non mass., nella cui motivazione si leggono considerazioni analoghe a quelle testè argomentate: “L'applicazione della norma incriminatrice ai casi di richiesta di rinnovo,e non di rilascio, del permesso di soggiorno, non si risolve in una estensioneanalogica in malam partem, che sarebbe certo inaccettabile.

Infatti, nella nozione di rilascio è compresa quella di rinnovo che non èaltro che un rilascio successivo ad un primo.Per poter concludere che la norma penale abbia inteso recepire una nozione restrittiva di rilascio, occorrerebbe poter individuare le ragioni per le quali la produzione di una documentazione materialmente falsa sia penalmenterilevante solo in quella ipotesi e non anche per il caso in cui serva ad ottenere unsecondo rilascio, quindi il rinnovo del primo.

5.1. Queste ragioni sono all'evidenza insussistenti: è sufficientesoffermarsi sull'articolata disciplina che l'art. 5 d.

Igs. n. 286 del 1998 detta in materia di permesso di soggiorno per rilevare la piena assimilazione delle duemodalità di ottenimento del permesso.

Il comma 4 precisa che il rinnovo "è sottoposto alla verifica dellecondizioni previste per il rilascio ..." e che il rinnovo ha durata "non superiore aquella stabilita con rilascio iniziale"; il comma 5 prescrive che le condizioni per il rifiuto del permesso o del suo rinnovo e della revoca dello stesso, ove sia statogià rilasciato, sono le stesse, senza alcuna diversificazione; i commi 2-bis e 4-bisprevedono l'obbligatorietà della sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici sia perlo straniero che richieda il rilascio che per quello che richieda il rinnovo del permesso di soggiorno; il comma 9 fissa un identico termine, dalla data dipresentazione della domanda, sia per il rilascio che per il rinnovo.

In quest'ambito articolato di disciplina l'omessa indicazione del termine "rinnovo" nella disposizione incriminatrice, quale finalità della contraffazione o alterazione dei documenti per ottenere il permesso di soggiorno, non significache il legislatore abbia inteso escludere dall'area della punibilità quelle medesime condotte ove siano dirette ad ottenere il rinnovo del permesso; quanto,piuttosto, che l'unico termine "rilascio" è normalmente comprensivo delle dueforme con cui si consegue il permesso ed è pertanto espressivo, ai fini delledefinizione dell'area di applicazione della norma, di entrambe.”.

Di contro, privi di rilievo sono gli arresti citati nel ricorso, a supposta conferma della interpretazione invocata: -la sentenza Rv 232204 si limita ad affermare la natura di atto pubblico del permesso di soggiorno (rilasciato o rinnovato che sia); -nella sentenza Rv. 214133 si era affermato soltanto che l’ottenimento del permesso di soggiorno mediante la produzione di false attestazioni di lavoro concreta il delitto di falso per induzione previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen. (senza nulla affermare sul delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 286/1998 non oggetto di quel giudizio di legittimità); -la sentenza Rv. 212513 si limita a ribadire che il premesso di soggiorno è un atto pubblico e non una certificazione o una autorizzazione amministrativa.

Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

L’art. 5, sopra integralmente riprodotto, punisce anche chi contraffà o altera i documenti necessari per ottenere il rilascio (o il rinnovo) del permesso di soggiorno, così da potersi e doversi applicare anche a chi abbia formato la necessaria e presupposta documentazione attestante la prestazione di un’attività lavorativa (mai in realtà svolta).

E, quanto alla distinzione tra falso materiale e falso ideologico (per dedurne l’inapplicabilità al secondo dell’art. 5, comma 8 bis, d. lgs. n. 286/1998), si è più sopra ricordato come la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, abbia ben precisato che si eracontestato il falso speciale (punito, appunto, ai sensi dell’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998) soltanto nel caso in cui i documenti attestanti l’attività lavorativa fossero stati materialmente falsificati (non provenendo dall’apparente datoredi lavoro).

Diversamente, quando il falso si era configurato come ideologico (l’attività lavorativa era stata falsamente attestata da un datore di lavoro) la condotta era stata qualificata ai soli sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen., il falso (del pubblico ufficiale)per induzione (degli odierni imputati).

3. Anche il terzo motivo, sull’assorbimento della condotta di falso contestata ai sensi dell’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998 nell’ipotesi di favoreggiamento punita dall’art. 12, comma 5, del medesimo decreto è manifestamente infondata.

La sentenza invocata nel ricorso come confermativa della tesi difensiva (Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991 –01) non la supporta affatto visto che si limita ad affermare che “integra il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell'apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”, senza però affrontare la questione posta, il possibile assorbimento delle condotte di falso in quelle di favoreggiamento, posto che, all’attenzione di quel Collegio, era stata posta la sola questione della configurabilità, in quella fattispecie concreta, del delitto di favoreggiamento, ritenuto dai giudici del merito.

Appare allora opportuno ricordare quanto dispone l’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, la norma ipotizzata come “assorbente”: “Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

Quando il fatto è commesso in concorso da dueo più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.” E’, allora, evidente come la condotta costituita dal favorire la permanenza dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato possa sostanziarsi in una pluralità di condotte (ad esempio: nel trasporto da un luogo all’altro, nella locazione di un immobile), così da doversi affermare quando la condotta medesima concreti, di per sé sola, un’altra ipotesi di reato, nel caso di specie il falso punito dall’art. 5, comma 8 bis, del medesimo decreto, vi sia un concorso, non apparente, di reati.

Tanto più nel caso in cui concorra l’ipotesi punita dall’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n.286/1998, in cui alla distinzione delle condotte materiali (il falso ed il favoreggiamento) si aggiunge anche la distinzione dei relativi elementi soggettivi (il dolo generico per il falso, il dolo specifico di profitto il reato di favoreggiamento).

4. Da ultimo, è manifestamente infondata anche la censura che riguarda la configurabilità, e la prova, del delitto associativo.

La Corte di merito, anche riprendendo quanto argomentato dal primo giudice, aveva (alle p. da 52 a 54) congruamente esplicitato le ragioni che sostenevano la declaratoria di colpevolezza dei due odierni ricorrenti anche in relazione al delitto associativo, ricordando gli elementi di prova che confermavano la esistenza e l’operatività del sodalizio ed il ruolo in esso ricoperto da ciascuno dei due odierni ricorrenti.

Anche considerando i numerosi reati fine di cui i due erano stati chiamati a rispondere ed erano stati ritenuti colpevoli.

Così offrendo una motivazione, in fatto, priva di manifesti vizi logici.

5. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] a CINA (CINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratorePERLA LORI che ha concluso chiedendol’inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell’8 ottobre 2024, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Prato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti elencati in dispositivo, e per l’effetto riduceva alla misura indicata in dispositivo la pena inflitta a ciascuno dei due imputati per i residui reati loro ascritti, meglio indicati in motivazione a p. 63, ovvero il delitto associativo per entrambi e trentadue reati fine per il primo e diciotto per la seconda. Quanto al delitto associativo, descritto al capo B della rubrica, era loro contestata la partecipazione ad una associazione a delinquere, organizzata e diretta da [OSCURATO:PERSONA], titolare di uno studio contabile operante in Prato, volta a consentire ai cittadini extracomunitari di origine cinese che ne entravano in contatto il rinnovo del permesso di soggiorno con la predisposizione di falsa documentazione(inerente la prova dello svolgimento di un’attività lavorativa e la titolarità e gestione di attività di impresa). I reati fine erano loro contestati ai sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen., 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998. 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte territoriale osservava quanto segue. Ricordava che, in sede di indagini preliminari, era emerso che alcuni imprenditori cinesi avevano costituito delle imprese individuali intestandole a dei prestanome (e di cui figuravano essere dipendenti), imprese che, pur operative, quando venivano sottoposte a controlli –dai quali emergevano irregolarità varie – venivano poste in liquidazione, per attribuirne l’attività ad imprese di nuova costituzione. Un complessivo disegno che si era avvalso anche della consulenza di alcuni professionisti, nel caso di specie di [OSCURATO:PERSONA] e dal suo studio professionale, che si era specializzato – avvalendosi di alcuni collaboratori, fra cui gli odierni ricorrenti - nella fornitura, ai cittadini cinesi che gliene facevano richiesta, di documentazione varia (buste paga ed altro), materialmente o ideologicamente falsa, così da consentire loro di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno. Quanto ai reati fine, la Corte rilevava come le relative condotte fossero state così contestate: -il falso per induzione, punito dagli artt. 48 e 479 cod. pen., laddove erano stati consumati dei falsi ideologici nell’attestazione dello svolgimento delle attività lavorative; -il reato di cui all’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998 quando le condotte erano consistite nella consumazione di un falso materiale (non provenendo, l’atto, dall’apparente intestatario); ritenendolo estensibile, il dettato letterale della norma, anche al rinnovo e non solo al primo rilascio del permesso di soggiorno; -il delitto di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, laddove si era favorita la permanenza nel territorio, tramite il rinnovo dei permessi in base alla falsa documentazione fornita (ed alla ulteriore documentazione necessaria), del cittadino extracomunitario che non ne avrebbe avuto altrimenti diritto. Da p. 51, la Corte di merito dettagliava l’intreccio di rapporti fra i compartecipi all’associazione, ripercorrendone così la struttura, riportando le conversazioni intercettate più significative e gli ulteriori elementi di prova. Confermando così la sussistenza del sodalizio e la consapevole e concreta partecipazione al medesimo dei due odierni ricorrenti. Quanto ai reati fine, la Corte prendeva atto dell’intervenuta prescrizione di alcuni addebiti (pur considerando i 482 giorni di sospensione del termine). Giudicava, poi, corretta l’interpretazione del Tribunale che aveva ritenuto di ricomprendere nel dettato dell’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998 anche i falsi compiutinel “rinnovo” del permesso di soggiorno (anche alla luce delle sentenze di legittimità nn. 42073/2019 e Rv 276245). Affermava, inoltre, come fosse configurabile il favoreggiamento alla permanenza anche nel caso in cui il favorito fosse già munito di permesso di soggiorno (ottenuto con documentazione contraffatta), non smentendolo l’arresto di legittimità citato dalla difesa (Cass. Rv 274991). 2. Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione ai seguenti capi e punti della sentenza. 2.1. In relazione alla violazione del divieto di secondo giudizio ai sensi dell’art.649 cod. proc. pen. Si era ritenuta la configurabilità dell’art. 5, comma 8 bis, d.lgs n. 286/1988 anche nel caso del rinnovo, e non solo del primo rilascio, del permesso di soggiorno. Due condotte certamente diverse. Ipotesi, quella del rinnovo, contemplata nei capi B17bis, B18bis, B21bis, B22bis, B25bis, B27bis, B28bis, B29bis, B30bis. Nel caso del “rinnovo”, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di legittimità era nel senso di ritenere la sola configurabilità del delitto di cui agli artt. 48 e 479 cod. pen. (Cass. Rv. 232204, 214133, 212513). E si era anche precisato solo le condotte di falso materiale, nel primo rilascio del permesso di soggiorno, potevano concretare il delitto contestato (Cass. n. 42441/2021 e 38597/2021). 2.2. Ancora in relazione alla configurabilità del delitto di cui all’art. 5 comma 8 bis d.lgs. n. 286/1998, si osservava come tale norma contempli le sole ipotesi di contraffazione e non di alterazione di documenti, costituendo la contraffazione la formazione integrale di un documento falso, mentre la alterazione consisteva nella modifica di un documento vero (Rv. 240593, 235148, 232204; 42441/2021, 38597/2021). Si osservava inoltre che, nel presente processo, era contestata la sola falsità riguardante l’attestazione della sussistenza di un rapporto di lavoro. 2.3. In relazione al delitto di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998. La Corte di merito, alla luce dei principi fissati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 12748/2019 avrebbe dovuto assorbire nell’ipotesi di cui all’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 il delitto di falso ascritto ai prevenuti ai sensi dell’art. 5 comma 8 bis del medesimo decreto. La Corte di merito aveva riportato la sola massima di legittimità che smentiva tale assunto ma la motivazione di tale pronuncia consentiva di pervenire all’opposta soluzione (Cass. n. 12748 del 27/02/2019). 2.4. In relazione alla ritenuta configurabilità del delitto di cui all’art. 416 cod. pen. A fronte dello specifico ed argomentato motivo di appello (che si riportava ed in cui era evidenziata la carenza del numero minimo degli associati e si erano fatte dettagliate considerazione sull’uso dei prestanomi e dei documenti falsi, sulle conversazioni intercettate, sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sulle indagini come riferite dall’operante Piccioli, sull’utilizzo dello studio di via Colombo, sulla partecipazione agli utili, sull’assunta presentazione delle persone coinvolte ad opera della [OSCURATO:PERSONA]), la Corte si era limitata a riportarsi a quanto motivato dal primo giudice. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi presentati nell’interesse dei due imputati sono manifestamente infondati. 1. L’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1996 prevede che: “Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, la comunicazione del rilascio di un'autorizzazione ai viaggi, una proroga del visto, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un'autorizzazione ai viaggi, della proroga del visto, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.” Nella norma in oggetto si fa pertanto espresso riferimento al falso compiuto nel “rilascio di un permesso di soggiorno” ma ciò non comporta che non sia di rilievo penale anche il (il falso compiuto in sede di) rinnovo del medesimo, vista la piena parificazione fra le due ipotesi contenuta nello stesso l’art. 5 (in tema appunto di “permesso di soggiorno”) che, al comma 2 ter, non distingue fra il rilascio ed il rinnovo, al comma 4, dispone che chi chiede il rinnovo del permesso è sottoposto alla verifica delle condizioni previste per il rilascio, al comma 4 bis, prevede che anche chi chiede il rinnovo è sottoposto a rilievi dattiloscopici e, al comma 5, equipara rilascio e rinnovo anche ai fini del loro rifiuto o della loro revoca. Peraltro, anche materialmente, il rinnovo comporta la formazione di un apposito documento, così da costituire un “nuovo rilascio” del permesso di soggiorno. Nello stesso senso, difatti, è la sentenza Sez. 1, n. 42073 del 13/09/2019, Anhaite, non mass., nella cui motivazione si leggono considerazioni analoghe a quelle testè argomentate: “L'applicazione della norma incriminatrice ai casi di richiesta di rinnovo,e non di rilascio, del permesso di soggiorno, non si risolve in una estensioneanalogica in malam partem, che sarebbe certo inaccettabile. Infatti, nella nozione di rilascio è compresa quella di rinnovo che non èaltro che un rilascio successivo ad un primo.Per poter concludere che la norma penale abbia inteso recepire una nozione restrittiva di rilascio, occorrerebbe poter individuare le ragioni per le quali la produzione di una documentazione materialmente falsa sia penalmenterilevante solo in quella ipotesi e non anche per il caso in cui serva ad ottenere unsecondo rilascio, quindi il rinnovo del primo. 5.1. Queste ragioni sono all'evidenza insussistenti: è sufficientesoffermarsi sull'articolata disciplina che l'art. 5 d. Igs. n. 286 del 1998 detta in materia di permesso di soggiorno per rilevare la piena assimilazione delle duemodalità di ottenimento del permesso. Il comma 4 precisa che il rinnovo "è sottoposto alla verifica dellecondizioni previste per il rilascio ..." e che il rinnovo ha durata "non superiore aquella stabilita con rilascio iniziale"; il comma 5 prescrive che le condizioni per il rifiuto del permesso o del suo rinnovo e della revoca dello stesso, ove sia statogià rilasciato, sono le stesse, senza alcuna diversificazione; i commi 2-bis e 4-bisprevedono l'obbligatorietà della sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici sia perlo straniero che richieda il rilascio che per quello che richieda il rinnovo del permesso di soggiorno; il comma 9 fissa un identico termine, dalla data dipresentazione della domanda, sia per il rilascio che per il rinnovo. In quest'ambito articolato di disciplina l'omessa indicazione del termine "rinnovo" nella disposizione incriminatrice, quale finalità della contraffazione o alterazione dei documenti per ottenere il permesso di soggiorno, non significache il legislatore abbia inteso escludere dall'area della punibilità quelle medesime condotte ove siano dirette ad ottenere il rinnovo del permesso; quanto,piuttosto, che l'unico termine "rilascio" è normalmente comprensivo delle dueforme con cui si consegue il permesso ed è pertanto espressivo, ai fini delledefinizione dell'area di applicazione della norma, di entrambe.”. Di contro, privi di rilievo sono gli arresti citati nel ricorso, a supposta conferma della interpretazione invocata: -la sentenza Rv 232204 si limita ad affermare la natura di atto pubblico del permesso di soggiorno (rilasciato o rinnovato che sia); -nella sentenza Rv. 214133 si era affermato soltanto che l’ottenimento del permesso di soggiorno mediante la produzione di false attestazioni di lavoro concreta il delitto di falso per induzione previsto dagli artt. 48 e 479 cod. pen. (senza nulla affermare sul delitto di cui all’art. 5 d.lgs. n. 286/1998 non oggetto di quel giudizio di legittimità); -la sentenza Rv. 212513 si limita a ribadire che il premesso di soggiorno è un atto pubblico e non una certificazione o una autorizzazione amministrativa. Il primo motivo è pertanto manifestamente infondato. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. L’art. 5, sopra integralmente riprodotto, punisce anche chi contraffà o altera i documenti necessari per ottenere il rilascio (o il rinnovo) del permesso di soggiorno, così da potersi e doversi applicare anche a chi abbia formato la necessaria e presupposta documentazione attestante la prestazione di un’attività lavorativa (mai in realtà svolta). E, quanto alla distinzione tra falso materiale e falso ideologico (per dedurne l’inapplicabilità al secondo dell’art. 5, comma 8 bis, d. lgs. n. 286/1998), si è più sopra ricordato come la Corte d’appello, nella sentenza impugnata, abbia ben precisato che si eracontestato il falso speciale (punito, appunto, ai sensi dell’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998) soltanto nel caso in cui i documenti attestanti l’attività lavorativa fossero stati materialmente falsificati (non provenendo dall’apparente datoredi lavoro). Diversamente, quando il falso si era configurato come ideologico (l’attività lavorativa era stata falsamente attestata da un datore di lavoro) la condotta era stata qualificata ai soli sensi degli artt. 48 e 479 cod. pen., il falso (del pubblico ufficiale)per induzione (degli odierni imputati). 3. Anche il terzo motivo, sull’assorbimento della condotta di falso contestata ai sensi dell’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n. 286/1998 nell’ipotesi di favoreggiamento punita dall’art. 12, comma 5, del medesimo decreto è manifestamente infondata. La sentenza invocata nel ricorso come confermativa della tesi difensiva (Sez. 1, n. 12748 del 27/02/2019, Piedimonte, Rv. 274991 –01) non la supporta affatto visto che si limita ad affermare che “integra il reato di favoreggiamento della permanenza di stranieri irregolari nel territorio dello Stato, di cui all'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la condotta di chi precostituisca, dietro remunerazione, falsa documentazione relativa a fittizi rapporti di lavoro dipendente, successivamente registrati nell'apposito sistema informativo pubblico, al fine di consentire a cittadini extracomunitari, privi dei requisiti, di ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno”, senza però affrontare la questione posta, il possibile assorbimento delle condotte di falso in quelle di favoreggiamento, posto che, all’attenzione di quel Collegio, era stata posta la sola questione della configurabilità, in quella fattispecie concreta, del delitto di favoreggiamento, ritenuto dai giudici del merito. Appare allora opportuno ricordare quanto dispone l’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, la norma ipotizzata come “assorbente”: “Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da dueo più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.” E’, allora, evidente come la condotta costituita dal favorire la permanenza dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato possa sostanziarsi in una pluralità di condotte (ad esempio: nel trasporto da un luogo all’altro, nella locazione di un immobile), così da doversi affermare quando la condotta medesima concreti, di per sé sola, un’altra ipotesi di reato, nel caso di specie il falso punito dall’art. 5, comma 8 bis, del medesimo decreto, vi sia un concorso, non apparente, di reati. Tanto più nel caso in cui concorra l’ipotesi punita dall’art. 5, comma 8 bis, d.lgs. n.286/1998, in cui alla distinzione delle condotte materiali (il falso ed il favoreggiamento) si aggiunge anche la distinzione dei relativi elementi soggettivi (il dolo generico per il falso, il dolo specifico di profitto il reato di favoreggiamento). 4. Da ultimo, è manifestamente infondata anche la censura che riguarda la configurabilità, e la prova, del delitto associativo. La Corte di merito, anche riprendendo quanto argomentato dal primo giudice, aveva (alle p. da 52 a 54) congruamente esplicitato le ragioni che sostenevano la declaratoria di colpevolezza dei due odierni ricorrenti anche in relazione al delitto associativo, ricordando gli elementi di prova che confermavano la esistenza e l’operatività del sodalizio ed il ruolo in esso ricoperto da ciascuno dei due odierni ricorrenti. Anche considerando i numerosi reati fine di cui i due erano stati chiamati a rispondere ed erano stati ritenuti colpevoli. Così offrendo una motivazione, in fatto, priva di manifesti vizi logici. 5. All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 a