CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29512/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di L'Aquila confermava la sentenza del 04/11/2019 del Tribunale di Pescara, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena, già ridotta per il rito, di un mese e dieci giorni di reclusione ed € 100,00 di multa per il reato di ricettazione per avere acquistato o comunque ricevuto una tessera sanitaria e una carta bancomat provenienti dai delitti di furto commessi ai danni, rispettivamente, di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (avendo il Tribunale di Pescara ritenuto la sussistenza dell'ipotesi attenuata di cui al secondo - ora quarto - comma dell'art. 648 cod. pen.). 2. Avverso la menzionata sentenza della Corte d'appello di L'Aquila, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a quattro motivi. 2.1. Con il primo e con il secondo motivo - relativi all'affermazione di responsabilità - il ricorrente deduce, in relazione, rispettivamente, alla lett. 6) e alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen. e l'«omessa/generica motivazione», anche con riferimento alle doglianze che aveva prospettato nel proprio atto di appello. Il ricorrente rappresenta come, avendo ciò già evidenziato nell'atto di appello: a) da un lato, la tessera sanitaria e la carta bancomat non si potessero ritenere provento di furto in quanto «mai oggetto di formale denuncia»; b) dall'altro lato, «al momento della contestazione» del proprio possesso della tessera sanitaria e della carta bancomat, il 10 agosto 2017, tali tessera e carta, delle quali le titolari avevano perduto il possesso «circa due anni prima», non potessero neppure «definirsi "bene giuridico" e ciò quale conseguenza della loro inefficacia, invalidità e sostituzione che le aveva private della loro qualità funzionale», avendole le titolari da tempo «re[se] inefficaci», con la conseguente insussistenza dell'offensività della condotta, del dolo specifico del fine di procurare a sé o ad altri un profitto e, comunque, dell'elemento psicologico del reato, atteso che, stante la mancanza di «qualsiasi validità, valore ed efficacia» della tessera sanitaria e della carta bancomat, egli, nel riceverle (in assunto), «non poteva pensare che le stesse potessero essere provento di furto proprio per la loro inidoneità funzionale». 2.2. Con il terzo e con il quarto motivo - relativi al trattamento sanzionatorio - il ricorrente deduce, in relazione, rispettivamente, alla lett. b) e alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione «con riferimento all'art. 62 c.p. ed alla mancata concessione delle attenuanti specifiche conseguenti la valutazione in atti della tenuità del fatto - ovvero il beneficio anche rilevabile d'ufficio della assoluzione ex art. 131 bis» cod. pen., «risultando evidente dalla sentenza di primo grado che "... il danno cagionato alla persona offesa risulta di particolare tenuità - la carta bancomat non è stata utilizzata e la tessera sanitaria invalidata dalla emissione del nuovo documento"» e non avendo la Corte d'appello di L'Aquila considerato il proprio stato di incensuratezza e l'assenza di un danno per le persone offese, attesa l'irrilevanza, per le stesse, della perdita del possesso dei due documenti «desumibile dal fatto che non vi è stata alcuna denuncia tanto di furto quanto di smarrimento».[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo e il secondo motivo sono manifestamente infondati. 1.1. Quanto alla deduzione secondo cui la tessera sanitaria e la carta bancomat non si sarebbero potute ritenere provento di furto, si deve osservare: a) con riguardo alla tessera sanitaria - la quale, come era stato dichiarato dalla madre della titolare [OSCURATO:PERSONA], era stata smarrita (pag. 3 della sentenza di primo grado) - la Corte di cassazione ha chiarito che, nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni, le carte di credito o le carte postepay, e lo stesso è a dirsi per una tessere sanitaria, conservino chiari e intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venir meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori (Sez. 2, n. 432 del 18/10/2019, Slavov, Rv. 278225-01; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432-01); b) con riguardo alla carta bancomat, la titolare [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato il furto del proprio portafogli e, sentita a sommarie informazioni dai Carabinieri della Stazione di Sulmona il 19 agosto 2017, aveva precisato che lo stesso portafogli conteneva anche la predetta carta bancomat, la quale, quindi, le era stata anch'essa rubata. 1.2. Quanto alla deduzione secondo cui la tessera sanitaria e la carta bancomat non potrebbero «definirsi "bene giuridico"» per averle le titolari «re[se] inefficaci» - con l'asserita conseguente mancanza sia dell'offensività della condotta sia dell'elemento psicologico del reato - si deve osservare: a) quanto alla tessera sanitaria, che essa, non essendo associata alla fotografia del titolare, consente l'accesso alle prestazioni del servizio sanitario (Sez. 2, n. 45071 del 14/10/2021, Zaniolo, Rv. 282508-01); b) quanto alla carta bancomat - e alla stessa tessera sanitaria - che la Corte di cassazione, affermando un principio che il Collegio, condividendolo, intende ribadire, ha chiarito che integra il delitto di ricettazione l'acquisto o la ricezione di una carta elettronica di pagamento o prelievo contanti (cosiddetto "pagobancomat") provento di furto, nella consapevolezza della sua illecita provenienza, a nulla rilevando, trattandosi di reato a dolo specifico, l'effettivo conseguimento del profitto per l'impossibilità di operare sul conto (Sez. 2, n. 35239 del 08/07/2021, D'Agnillo, Rv. 281962-01; in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso la configurabilità del reato impossibile in una fattispecie in cui l'imputato non aveva avuto conoscenza del codice identificativo personale per l'accesso ai servizi bancari - cosiddetto "pin" - bloccato dal titolare, non potendosi escludere ex ante la circostanza che questi confidasse di poterne fare uso in qualche modo, così da ricavarne un vantaggio patrimoniale. In senso analogo, con riferimento alla ricezione di una chiavetta - cosiddetto token - per l'accesso on-line su un conto corrente medio tempore bloccato dal titolare: Sez. 2, n. 37369 del 12/11/2020, Moushsne, Rv. 280463-01). 2. Il terzo e il quarto motivo sono in parte non consentiti e in parte manifestamente infondati. 2.1. Quanto alla deduzione «con riferimento all'art. 62 c.p. e alla mancata concessione delle attenuanti :11íIjg' conseguenti la valutazione in atti della tenuità del fatto», essa non è consentita, attesa l'inammissibilità, per difetto di specificità, del motivo di appello del ricorrente relativo a tali aspetti. Con riguardo agli stessi, nel proprio atto di appello, il ricorrente si era infatti limitato a chiedere che la Corte d'appello di L'Aquila volesse «concedere le attenuanti comuni previste dall'art. 62 c.p. ovvero di quelle generiche ex art. 62 bis c.p. in ragione della incensuratezza dello stesso e della mancanza di danno per le parti offese», senza considerare che, ai sensi del terzo comma dell'art. 62-bis cod. pen., «l'assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato non può essere, per ciò solo, posto a fondamento della concessione delle circostanze» attenuanti generiche, e senza specificare le ragioni dell'asserita «mancanza di danno» in capo alle persone offese. 2.2. Quanto alla deduzione relativa alla mancata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - che era stata richiesta dal difensore del ricorrente nelle proprie conclusioni del giudizio di appello - si deve osservare come tale richiesta, pur se non esaminata dalla Corte d'appello di L'Aquila, risulti comunque manifestamente infondata, atteso che appare evidente come, nel caso in esame, l'offesa non si possa ritenere di particolare tenuità, giacché viene in rilievo la ricettazione di due documenti di provenienza furtiva sottratti a due differenti persone offese. 3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro