CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19098/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14143/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale titolare della ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Sicilia n. 66, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresentano e difendono unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente – contro Comune di Dragoni; –intimato – avverso la sentenza n. 11446/23/15, depositata il 16 dicembre 2015, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che: 1. –con sentenza n. 11446/23/15, depositata il 16 dicembre 2015, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello di [OSCURATO:PERSONA] la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso, dichiarandola inammissibile, l’impugnazione di un avviso di pagamento emesso in relazione alla TARSU dovuta dal contribuente per l’anno 2011; 1.1 – il giudice del gravame, - premesso che il ricorso doveva ritenersi ammissibile, e che, sul punto, andava riformata la pronuncia di prime cure, -a fondamento del decisum ha rilevato che: -il motivo di ricorso che esponeva l’omessa produzione di rifiuti nei «locali dell’impresa» sottoposti a tassazione non poteva trovare accoglimento in quanto non era stato assolto l’onere informativo gravante sul contribuente che, difatti, non aveva rappresentato le relative circostanze fondative dell’esonero dal tributo con la dichiarazione originaria ovvero con una dichiarazione di variazione; -la superficie sottoposta a tassazione, - inclusiva di aree scoperte, - risultava «di gran lunga» inferiore a quella che emergeva dalla prodotta «certificazione catastale»; -del pari infondata rimaneva la dedotta impossibilità di usufruire del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, e qual correlata all’attività svolta dal contribuente, in quanto, ai fini dell’imposizione, rileva l’istituzione del servizio e la possibilità della sua utilizzazione, così come rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità; e, nella fattispecie, la parte prospettava, -piuttosto che l’omessa istituzione del servizio, - la sua mancata utilizzazione; - nemmeno poteva trovare accoglimento l’ulteriore motivo di ricorso articolato (in termini «di non facile intellegibilità») in relazione alla dedotta produzione di rifiuti speciali in quanto la parte non aveva offerto prova alcuna in ordine alla produzione di rifiuti speciali nelle aree tassate ed al loro smaltimento a proprie spese; -per di più nemmeno era stata dedotta la violazione di disposizioni del regolamento comunale in ordine alla prevista possibilità di applicare una percentuale di riduzione rispetto alle superfici tassate e nell’atto impositivo la tariffa era stata differenziata, secondo regolamento comunale, in relazione alla tipologia dei rifiuti prodotti; 2. -[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi; -il Comune di Dragoni non ha svolto attività difensiva. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 – col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, all’art. 53 Cost., alla l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, ed all’art. 97 Cost., deducendo, in sintesi, che illegittimamente il giudice del gravame, - «pur avendo riconosciuto, nella specie, l’inidoneità a produrre rifiuti delle aree tassate», - aveva escluso la fattispecie di esonero dal tributo sulla base, meramente formale, dell’inosservanza dell’onere informativo, con ciò senza far prevalere la sostanza (la realtà sostanziale) sulla forma, in violazione (anche) dei principi di capacità contributiva nonché di affidamento e buona fede nei rapporti con l’amministrazione; 1.2 – il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., e del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, sull’assunto che, - nel prendere posizione in ordine all’estensione della superficie tassata e sulla istituzione del servizio, -il giudice del gravame aveva «travisato i fatti di causa» che, diversamente si fondavano sulle disposizioni di cui al d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, commi 2 e 3, cit., e (così) sulle allegazioni alla cui stregua nelle aree in questione non si producevano rifiuti ovvero se ne producevano (solo) di tipo speciale; si trattava, dunque, di rilievi inconferenti rispetto alla materia del contendere, sintomo di ingiustizia della pronuncia; 1.3 –col terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., deducendo che il giudice del gravame non aveva fatto applicazione, nella fattispecie, del principio di non contestazione con riferimento a fatti (la produzione di rifiuti speciali) che la stessa amministrazione non aveva contestato e che, pertanto, avrebbero dovuto ritenersi come ammessi; 1.4 –col quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,il ricorrente denuncia nullità della gravata sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., sull’assunto che, - ai fini del riscontro dell’autosmaltimento dei rifiutispeciali, - il giudice del gravame aveva tenuto in non cale la produzione documentale di esso esponente, ove, dunque, lo smaltimento in questione avrebbe dovuto desumersi dalla stessa attività svolta (consistente nella «attività di raccolta, trattamento e recupero di rifiuti solidi urbani, raccolta differenziata, trasporto rifiuti speciali e pericolosi, stoccaggio, compattazione, cernita, selezione e adeguamento volumetrico, lavorazione etc. … commercializzazione e vendita dei rifiuti»); 1.5 – il quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,reca la denuncia di violazione del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, assumendo il ricorrente che, - seppur offerta la prova dell’autosmaltimento dei rifiuti speciali prodotti, - nella fattispecie venivano in considerazione rifiuti speciali «non assimilati e/o non assimilabili»rispetto ai quali il Comune non aveva offerto prova della relativa assimilazione; laddove inconferente rimaneva il riferimento operato dal giudice del gravame all’articolazione tariffaria della tassa in relazione alla tipologia dei rifiuti, atteso che, -in presenza di una causa di esclusione dall’imposizione, -al regolamento comunale era consentito (solo) di assimilare i rifiuti speciali a quelli urbani; 2. –il ricorso, - che pur prospetta profili di inammissibilità, - è, nel suo complesso, destituito di fondamento; 3. –q uanto al primo motivo, difatti, - premesso che il giudice del gravame non ha affatto accertato «l’inidoneità a produrre rifiuti delle aree tassate», risolvendo il decisum , sul punto, nell’inosservanza dell’onere informativo e, per vero, rilevando (anche) il difetto di prova sulla tipologia dei rifiuti prodotti, - il decisum è conforme ai principi di diritto enunciati dalla Corte alla cui stregua sia le deroghe alla tassazione indicate nel d.lgs. n. 507 del 1993,62, comma secondo, sia le riduzioni delle superfici e tariffarie stabilite dal successivo art. 66 non operano in via automatica, in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo, invece, i relativi presupposti essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria o in quella di variazione, con l'ulteriore precisazione che le riduzioni di cui al citato art. 66 hanno effetto soltanto dall'anno successivo, come prescritto dal comma quinto della norma medesima ( Cass., 13 agosto 2004, n. 15867 cui adde Cass., 17 settembre 2019, n. 23059; Cass., 3 marzo 2010, n. 5036; Cass., 15 aprile 2005, n. 7915); -e, più di recente, si è rimarcato che spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del d.lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il quale spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria (nella specie, l'occupazione di aree nel territorio comunale), per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32741; Cass., 13 settembre 2017, n. 21250; Cass., 31 luglio 2015, n. 16235); 4. - il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché il giudice del gravame ha specificamente esaminato (anche) le deduzioni che lo stesso motivo espone nel precisare la causa petendi della proposta impugnazione dell’atto impositivo, così che la dedotta inconferenza dei rilievi svolti, - in punto di estensione della superficie tassata e sulla istituzione del servizio, -si risolve nella richiesta diuna mera correzione della motivazione rispetto alla quale difetta uno specifico interesse a ricorrere; -come statuito dalla Corte, difatti, l 'interesse all'impugnazione , - inteso quale manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire e la cui assenza è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo,- deve essere individuato in un interesse giuridicamente tutelabile, identificabile nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza dì un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica(Cass., 11 dicembre 2020, n. 28307; Cass., 18 febbraio 2020, n. 3991;Cass. Sez. U., 19 maggio 2008, n. 12637);5. – quanto, ora, al terzo motivo di ricorso, le deduzioni di parte ricorrente, -che si risolvono in laconici riferimenti al contenuto dell’atto impositivo impugnato, -non mettono la Corte nella condizione di poter verificare, innanzitutto, sede e contenuto delle tesi difensive dalle quali desumere la non contestazione delle circostanze di fatto poste a base della domanda(Cass., 10 dicembre 2019, n. 32192; Cass., 10 agosto 2017, n. 19985; Cass., 9 agosto 2016, n. 16655); -per di più, va rimarcato, la Corte ha avuto modo di statuire che il principio di non contestazione, di cui all'art. 115 c.p.c., comma 1, si applica anche nel processo tributario, ma, attesa l'indisponibilità dei diritti controversi, esso riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, e sempreché il giudice, in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza (Cass., 18 maggio 2018, n. 12287; Cass., 6 febbraio 2015, n. 2196); -e si è, altresì, statuito che nel processo tributario, il principio di non contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né determina il restringimento del thema decidendum ai soli motivi contestati (altresì, Cass., 30 giugno 2016, n. 13483; Cass., 18 giugno 2014, n. 13834); 6. – il quarto motivo è inammissibile nella misura in cui la parte deduce, - piuttosto che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per aver il giudice del gravame posto a fondamentodella decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, - l’omessa valutazione di prove (documentali) in tesi idonee a dar conto dell’autosmaltimento dei rifiuti speciali, e, dunque, un’erronea valutazione delle prove offerte al giudizio (Cass., 25 marzo 2022, n. 9695; Cass. Sez. U., 30 settembre 2020, n. 20867; Cass., 23 ottobre 2018, n. 26769; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16598, in motivazione); -e rimane, peraltro, al fondo della questione, che, come anticipato, il giudice del gravame ha escluso (anche) la dimostrazione della stessa tipologia dei rifiuti prodotti; 7. –il quinto motivo di ricorso è inammissibile perché introduce nel giudizio di legittimità una questione, -quella che involge l’esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, - che non risulta trattata nella gravata sentenza e della cui proposizione, nel giudizio di merito, la parte non dà alcun conto; - la censura, - che, pertanto, avrebbe dovuto prospettarsi nei termini di un error in procedendo(per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.), così dando specifico conto del motivo di impugnazione non esaminato dal giudice del merito, - risulta inammissibile in quanto i l giudizio di cassazione ha, per sua natura, la funzione di controllare la difformità della decisione del giudice di merito dalle norme e dai principi di diritto, sicché sono precluse non soltanto le domande nuove, ma anche nuove questioni di diritto, qualora queste postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito che, come tali, sono esorbitanti dal giudizio di legittimità( Cass. , 12 giugno 2018, n. 15196; Cass., 6 giugno 2018, n. 14477; Cass., 25 ottobre 2017, n. 25319; Cass., 31 gennaio 2006, n. 2140; Cass., 7 agosto 2001, n. 10902; Cass., 12 giugno 1999, n. 5809; Cass., 29 marzo 1996, n. 2905); -e va, anche qui, rimarcato che il presupposto in fatto della censura in esame risulta specificamente disatteso secondo l’ordine degli accertamenti svolti dalla gravata sentenza che, come anticipato, ha escluso che fosse stato offerto riscontro alla produzione di rifiuti speciali;8. –non ricorrono i presupposti per regolare le spese del giudizio di legittimità, in difetto di attività difensiva della parte rimasta intimata, mentre nei confronti di parte ricorrente sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.p.r. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1 quater). P.Q.M. La Corte - rigetta il ricorso; - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulte