Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 21 gennaio 2022

Cassazione n. 49425/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio di precedente provvedimento, disposto dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione in data 6 luglio 2021, la Corte d'appello di Napoli in sede esecutiva, con ordinanza resa il 21 gennaio 2022, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e tesa a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di opere edili abusive e oggetto di sentenza in data 18 dicembre 1996 (irrevocabile il 9 dicembre 1998) con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Castellammare di Stabia aveva condannato la Balzano per reato di costruzione edilizia abusiva.

Brevemente riassumendo la vicenda per quanto d'interesse in questa sede, vi era stata in primo luogo un'ordinanza con la quale la Corte di merito aveva respinto l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura generale in sede, presentata in executivis; l'istanza muoveva dalla considerazione che per le opere oggetto dell'ordine, in data 23 febbraio 2018, era stato disposto condono edilizio dal Comune di Castellammare dì Stabia, condono che però la Corte distrettuale aveva ritenuto illegittimo per mancata ultimazione delle opere oggetto di sanatoria alla data del 31 dicembre 1993; seguiva ricorso per cassazione in esito al quale la Terza Sezione della Corte di legittimità annullava l'ordinanza di accoglimento, con rinvio alla Corte di merito diversamente composta.

Nella sentenza rescindente sì osservava che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che il completamento delle opere, ai fini del rilascio del condono in sanatoria, non deve intendersi come comprensivo degli elementi di rifinitura esterni, ma solo con riferimento al completamento della copertura e delle mura perimetrali; di tal che l'espressione "al grezzo" utilizzata dalla Corte di merito per descrivere lo stato delle opere all'atto del sopralluogo, era equivoca e meritevole di chiarimento.

La Corte partenopea, con il conseguente provvedimento rescissorio, ha argomentato il rigetto sostenendo che, sebbene in occasione del provvedimento di sequestro del marzo 1994 l'immobile si presentasse ultimato nel senso richiesto ai fini dell'ammissione al condono di cui alla legge 794/1994, le opere in allora rilevate (ed anche quelle riportate nel verbale di sopralluogo del successivo mese di luglio) non coincidevano con quelle oggetto della domanda di condono del 27 febbraio 1995, in cui sono state inserite ulteriori attività edilizie rilevanti ai fini delle dimensioni del manufatto (copertura dell'originario terrazzo con un patio, con conseguente incremento di volume e dì cubatura); soggiunge poi la Corte di merito che vi sono ulteriori elementi di illegittimità del condono, come la costruzione delle opere a soli otto metri dal passaggio della [OSCURATO:PERSONA], mentre la procedura per ottenere l'assenso della [OSCURATO:PERSONA] risulta attivata ben oltre la presentazione della domanda di condono.

2. Avverso il provvedimento da ultimo emesso insorge la Balzano, con atto articolato in tre distinte doglianze

2.1. Con una prima doglianza, formulata per violazione di legge e vizio di motivazione la ricorrente - esortando questa Corte ad esaminare i rilievi fotografici in atti - pone in evidenza che la Corte di merito ha equivocato circa la realizzazione di opere ulteriori rispetto al terrazzo, che risultava presente sia nel sopralluogo di marzo che in quello di luglio, e che coincide con il "patio" inserito nella domanda di condono (essendo il "patio" un cortile, ovvero uno spazio all'aperto), mentre la chiusura del patio e le ulteriori aggiunte sono frutto di interventi successivi al permesso in sanatoria del 2018.

2.2. Con il secondo motivo, dedotto anch'esso per violazione di legge e vizio di motivazione, la ricorrente ha osservato che il vincolo di inedificabilità di cui al d.P.R. 753/1980 (mancato rispetto delle distanze dalla rete ferroviaria) é relativo e non assoluto, potendo l'ente preposto autorizzare riduzioni delle distanze; l'autorizzazione era stata richiesta come da documentazione trasmessa il 26 ottobre 2001 e, sull'istanza, si era formato il silenzio assenso.

2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rispetto del principio di proporzionalità in relazione alle precarie condizioni di salute dell'intero nucleo familiare della Balzano.

3. La ricorrente ha altresì fatto pervenire memoria con allegata documentazione, concludendo per l'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso é infondato.

Premesso che questa Corte non può, ovviamente, procedere a riesaminare il materiale impiegato nel corso del giudizio di merito - ostandovi la natura stessa del giudizio di legittimità - risulta, in base al provvedimento impugnato, che altro é lo stato avanzato dei lavori alla data del 31 dicembre 1993 (quale desumibile dal processo verbale del 19 marzo 1994, redatto in occasione del primo sequestro delle opere) e altro é il profilo, su cui la Corte di merito basa correttamente il proprio rigetto, delle opere edilizie, incidenti anche sulla volumetria complessiva del fabbricato, realizzate in epoca successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1993 e - nonostante ciò - inserite nella domanda di condono.

In particolare, a fronte dell'asserita coincidenza fra il terrazzo rilevato il 19 marzo 1994 e il "patio" inserito nella domanda di condono, salta tuttavia agli occhi il vistoso incremento di volume (da 354 a 498 mc. circa) che viene descritto come frutto della copertura dell'originario terrazzo con un successivo patio, e che comunque é stato realizzato successivamente al secondo sopralluogo (quello del luglio 1994) e prima della domanda di condono del febbraio 1995.

2. Del pari infondato é il secondo motivo.

La richiesta di autorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA] di eseguire le opere a una distanza inferiore a mt. 30 dalla ferrovia, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. 753/1980, é stata avanzata dalla Balzano in data di molto successiva alla richiesta di condono edilizio.

Orbene, é certamente vero che il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto di 30 metri dalla linea ferroviaria é relativo e non assoluto, ciò che consente appunto di richiedere la deroga; ma non vi sono elementi che consentano di ritenere formato il silenzio assenso sull'istanza predetta, considerando che essa riguarda opere caratterizzate da una presunzione di pericolosità che può essere vinta esclusivamente sulla base dell'assolvimento, da parte dell'interessato, di uno specifico onus probandi, spettando all'istante, che chieda l'autorizzazione a costruire a distanza inferiore, l'onere di provare che non vi sono nel caso specifico rischi concreti derivanti da rumori e scuotimenti (così, da ultimo, vds.

TAR Campania - Salerno, n. 251 del 26/01/2022).

Rimane il fatto, dirimente nel caso di che trattasi, che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite all'interno della zona di rispetto é subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo (Consiglio di Stato, sez.

IV, sent. 5 aprile 2013, n. 1902 e sent. 19 settembre 2012, n. 4974; TAR Toscana, sez.

III, sent. 18 gennaio 2010, n. 37); parere di cui, nella specie, non risulta il rilascio.

3. E', infine, infondato il terzo motivo di doglianza.

Pur dandosi atto di quanto rappresentato dalla ricorrente circa le precarie condizioni di salute del nucleo familiare, nondimeno l'invocato principio di proporzionalità deve formare oggetto di un necessario bilanciamento delle esigenze sociali e di salute del soggetto interessato all'esercizio del diritto di abitazione, valutando tuttavia, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (cfr. Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270); nel caso di specie non può sottacersi la pluralità delle violazioni, l'ampiezza dell'arco temporale a disposizione della ricorrente, nonché il fatto che, come si ricava dal provvedimento impugnato, già nel luglio 1994 risultava l'avvenuta violazione dei sigilli apposti pochi mesi prima (per un caso in cui sono stati considerati tali elementi a sostegno del rigetto del ricorso, vds.

Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950).

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio di precedente provvedimento, disposto dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione in data 6 luglio 2021, la Corte d'appello di Napoli in sede esecutiva, con ordinanza resa il 21 gennaio 2022, ha rigettato l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e tesa a ottenere la revoca dell'ordine di demolizione di opere edili abusive e oggetto di sentenza in data 18 dicembre 1996 (irrevocabile il 9 dicembre 1998) con la quale la [OSCURATO:PERSONA] di Castellammare di Stabia aveva condannato la Balzano per reato di costruzione edilizia abusiva. Brevemente riassumendo la vicenda per quanto d'interesse in questa sede, vi era stata in primo luogo un'ordinanza con la quale la Corte di merito aveva respinto l'istanza di revoca dell'ordine di demolizione emesso dalla Procura generale in sede, presentata in executivis; l'istanza muoveva dalla considerazione che per le opere oggetto dell'ordine, in data 23 febbraio 2018, era stato disposto condono edilizio dal Comune di Castellammare dì Stabia, condono che però la Corte distrettuale aveva ritenuto illegittimo per mancata ultimazione delle opere oggetto di sanatoria alla data del 31 dicembre 1993; seguiva ricorso per cassazione in esito al quale la Terza Sezione della Corte di legittimità annullava l'ordinanza di accoglimento, con rinvio alla Corte di merito diversamente composta. Nella sentenza rescindente sì osservava che la Corte territoriale aveva omesso di considerare che il completamento delle opere, ai fini del rilascio del condono in sanatoria, non deve intendersi come comprensivo degli elementi di rifinitura esterni, ma solo con riferimento al completamento della copertura e delle mura perimetrali; di tal che l'espressione "al grezzo" utilizzata dalla Corte di merito per descrivere lo stato delle opere all'atto del sopralluogo, era equivoca e meritevole di chiarimento. La Corte partenopea, con il conseguente provvedimento rescissorio, ha argomentato il rigetto sostenendo che, sebbene in occasione del provvedimento di sequestro del marzo 1994 l'immobile si presentasse ultimato nel senso richiesto ai fini dell'ammissione al condono di cui alla legge 794/1994, le opere in allora rilevate (ed anche quelle riportate nel verbale di sopralluogo del successivo mese di luglio) non coincidevano con quelle oggetto della domanda di condono del 27 febbraio 1995, in cui sono state inserite ulteriori attività edilizie rilevanti ai fini delle dimensioni del manufatto (copertura dell'originario terrazzo con un patio, con conseguente incremento di volume e dì cubatura); soggiunge poi la Corte di merito che vi sono ulteriori elementi di illegittimità del condono, come la costruzione delle opere a soli otto metri dal passaggio della [OSCURATO:PERSONA], mentre la procedura per ottenere l'assenso della [OSCURATO:PERSONA] risulta attivata ben oltre la presentazione della domanda di condono. 2. Avverso il provvedimento da ultimo emesso insorge la Balzano, con atto articolato in tre distinte doglianze 2.1. Con una prima doglianza, formulata per violazione di legge e vizio di motivazione la ricorrente - esortando questa Corte ad esaminare i rilievi fotografici in atti - pone in evidenza che la Corte di merito ha equivocato circa la realizzazione di opere ulteriori rispetto al terrazzo, che risultava presente sia nel sopralluogo di marzo che in quello di luglio, e che coincide con il "patio" inserito nella domanda di condono (essendo il "patio" un cortile, ovvero uno spazio all'aperto), mentre la chiusura del patio e le ulteriori aggiunte sono frutto di interventi successivi al permesso in sanatoria del 2018. 2.2. Con il secondo motivo, dedotto anch'esso per violazione di legge e vizio di motivazione, la ricorrente ha osservato che il vincolo di inedificabilità di cui al d.P.R. 753/1980 (mancato rispetto delle distanze dalla rete ferroviaria) é relativo e non assoluto, potendo l'ente preposto autorizzare riduzioni delle distanze; l'autorizzazione era stata richiesta come da documentazione trasmessa il 26 ottobre 2001 e, sull'istanza, si era formato il silenzio assenso. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato rispetto del principio di proporzionalità in relazione alle precarie condizioni di salute dell'intero nucleo familiare della Balzano. 3. La ricorrente ha altresì fatto pervenire memoria con allegata documentazione, concludendo per l'accoglimento dei ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é infondato. Premesso che questa Corte non può, ovviamente, procedere a riesaminare il materiale impiegato nel corso del giudizio di merito - ostandovi la natura stessa del giudizio di legittimità - risulta, in base al provvedimento impugnato, che altro é lo stato avanzato dei lavori alla data del 31 dicembre 1993 (quale desumibile dal processo verbale del 19 marzo 1994, redatto in occasione del primo sequestro delle opere) e altro é il profilo, su cui la Corte di merito basa correttamente il proprio rigetto, delle opere edilizie, incidenti anche sulla volumetria complessiva del fabbricato, realizzate in epoca successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1993 e - nonostante ciò - inserite nella domanda di condono. In particolare, a fronte dell'asserita coincidenza fra il terrazzo rilevato il 19 marzo 1994 e il "patio" inserito nella domanda di condono, salta tuttavia agli occhi il vistoso incremento di volume (da 354 a 498 mc. circa) che viene descritto come frutto della copertura dell'originario terrazzo con un successivo patio, e che comunque é stato realizzato successivamente al secondo sopralluogo (quello del luglio 1994) e prima della domanda di condono del febbraio 1995. 2. Del pari infondato é il secondo motivo. La richiesta di autorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA] di eseguire le opere a una distanza inferiore a mt. 30 dalla ferrovia, in deroga a quanto previsto dal d.P.R. 753/1980, é stata avanzata dalla Balzano in data di molto successiva alla richiesta di condono edilizio. Orbene, é certamente vero che il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto di 30 metri dalla linea ferroviaria é relativo e non assoluto, ciò che consente appunto di richiedere la deroga; ma non vi sono elementi che consentano di ritenere formato il silenzio assenso sull'istanza predetta, considerando che essa riguarda opere caratterizzate da una presunzione di pericolosità che può essere vinta esclusivamente sulla base dell'assolvimento, da parte dell'interessato, di uno specifico onus probandi, spettando all'istante, che chieda l'autorizzazione a costruire a distanza inferiore, l'onere di provare che non vi sono nel caso specifico rischi concreti derivanti da rumori e scuotimenti (così, da ultimo, vds. TAR Campania - Salerno, n. 251 del 26/01/2022). Rimane il fatto, dirimente nel caso di che trattasi, che il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite all'interno della zona di rispetto é subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 5 aprile 2013, n. 1902 e sent. 19 settembre 2012, n. 4974; TAR Toscana, sez. III, sent. 18 gennaio 2010, n. 37); parere di cui, nella specie, non risulta il rilascio. 3. E', infine, infondato il terzo motivo di doglianza. Pur dandosi atto di quanto rappresentato dalla ricorrente circa le precarie condizioni di salute del nucleo familiare, nondimeno l'invocato principio di proporzionalità deve formare oggetto di un necessario bilanciamento delle esigenze sociali e di salute del soggetto interessato all'esercizio del diritto di abitazione, valutando tuttavia, nel contempo, la eventuale consapevolezza della violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (cfr. Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270); nel caso di specie non può sottacersi la pluralità delle violazioni, l'ampiezza dell'arco temporale a disposizione della ricorrente, nonché il fatto che, come si ricava dal provvedimento impugnato, già nel luglio 1994 risultava l'avvenuta violazione dei sigilli apposti pochi mesi prima (per un caso in cui sono stati considerati tali elementi a sostegno del rigetto del ricorso, vds. Sez. 3, n. 5822 del 18/01/2022, D'Auria, Rv. 282950). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricor
Sentenza Cassazione n. 49425/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris