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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 08443/2023

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la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 marzo 2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione, con rinvio per nuovo esame dichiarando l'impugnazione inammissibile nel resto; sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi e chiesto dichiararsi la prescrizione per i reati contestati ai capi B e C. Th [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare di Napoli, con sentenza del 9 ottobre 2014, ha assolto, con il rito abbreviato, per non aver commesso il fatto [OSCURATO:PERSONA] dai tre delitti ascrittigli, tutti aggravati dall'art. 7 del d.

I. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991, di tentato omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] (Capo A); di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco con matricola sconosciuta e di munizioni (Capo B); di cessione di cocaina ex art. 73, c:omma lbís, d.P.R. 309/90 (Capo C), con la recidiva reiterata specifica ed infra quinquennale, ritenendo che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, appartenente al clan Gionta come l'imputato, e successivamente divenuto collaboratore di giustizia, pur fornite di credibilità soggettiva e di attendibilità oggettiva, fossero rimaste prive di idonei elementi di riscontro esterno individualizzante.

La sentenza di primo grado aveva, infatti, ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, avesse appreso dell'attentato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, avesse reso un racconto confuso peraltro in contraddizione con quanto dichiarato dalla persona offesa il 21 settembre 2007; [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, avesse come fonte di conoscenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assenti ai fatti.

Anche l'intercettazione ambientale del 28 maggio 2010 era stata ritenuta inidonea a costituire riscontro in quanto lontana temporalmente dal tentato omicidio, i parlanti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri due soggetti non identificati) erano alticci, non avevano assistito al delitto e comunque non c'erano riscontr.

La Corte distrettuale, sulla base delle richieste del Procuratore generale di Napoli e della difesa, aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche con l'ordine di compiere accertamenti, ed aveva esaminato il [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito sulle schede informative relative alla persona offesa e ai collaboratori di giustizia e su altre informazioni volte a riscontrare i fatti riferiti), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e all'esito, ritenendo riscontrate le dichiarazioni della vittima, aveva condannato l'odierno ricorrente per tutti i reati, escludendo l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 in relazione al solo Capo C), applicando per i capi A) e B), uniti dal vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 ultimo comma, cod. pen., la pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione e per il Capo C) la pena di 6 anni e 27 giorni di reclusione ed euro 19.600 di multa.

2. Avverso la sentenza della Corte distrettuale ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi.2.1.

Violazione della legge penale e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 190 e 603 cod. proc. pen. per mancata assunzione, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, delle prove a discarico articolate dalla difesa relative all'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui con provvedimento del 20 dicembre 2020 la Corte distrettuale si era riservata di decidere, senza successivamente provvedervi, dichiarando chiusa l'istruttoria dibattimentale.

2.2. Violazione della legge penale e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen. per avere utilizzato, con motivazione illogica e mere clausole di stile, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute erroneamente convergenti ed in grado di fornire riscontri individualizzanti, nonostante non avessero conoscenza diretta dei fatti di causa e li avessero appresi il primo dal [OSCURATO:PERSONA] e nel palazzo (intendendo il [OSCURATO:PERSONA], storica residenza del clan Gionta); il secondo da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che si era avvalso della facoltà di non rispondere, anch'essi de relato.

La sentenza impugnata, richiamando un patrimonio conoscitivo comune, aveva evitato la verifica della fonte primaria.

Con riferimento alle intercettazioni ambientali del 28 maggio 2010, ritenute dalla sentenza utile riscontro, era stata erroneamente richiamata la fibrillazione generata dal tentato omicidio sebbene fossero passati 6 anni e la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse ampiamente avviata.

Inoltre, non si era tenuto conto della condizione di alterazione da alcol dei soggetti intercettati di cui, infatti, la difesa aveva chiesto la rinnovazione non avvenuta.

2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all' art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen. per avere ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione, senza provarne l'elemento psicologico, sulla base di argomenti assertivi e congetture quali l'utilizzo della moto da parte del ricorrente per commettere l'agguato al fine di guadagnarsi rapidamente una via di fuga e il controllo degli spostamenti della vittima approfittando della vicinanza delle rispettive abitazioni.

La sentenza impugnata, infatti, non argomenta circa l'elemento cronologico che collega il presunto movente del delitto, ovverosia la discussione sulla scarsa qualità della partita di cocaina acquistata dalla vittima, con la sua commissione.

Al contrario il tentato omicidio poteva essere stato frutto di una reazione repentina come dimostrato dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 2 dicembre 2021 secondo cui il ricorrente aveva mal interpretato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sotto casa sua tanto da avergli sparato istintivamente.2.4.

Erronea applicazione dell'art. 7

I. 203/1991, con riferimento ai capi A) e B), per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza dell'aggravante, sotto il profilo del metodo camorristico, alla luce delle modalità della condotta avvenuta a volto scoperto, in pieno giorno, in mezzo alla strada, da parte di un appartenente al clan Gionta e con il rifiuto della vittima di indicare l'aggressore.

Detto ultimo elemento non considera che anche [OSCURATO:PERSONA] appartenesse al medesimo contesto malavitoso, peraltro con il ruolo di killer del clan, per il quale è inammissibile collaborare con le forze dell'ordine.

Inoltre, il delitto era stato commesso alle 6:30 del mattino rendendo inverosimile che qualcuno potesse assistervi.

D'altra parte, come sostiene la stessa giurisprudenza di legittimità, non ogni reato commesso da appartenenti a sodalizi criminali, per ciò solo deve considerarsi aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso.

2.5. Vizio della motivazione per illogicità ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui la sentenza ritiene provata la cessione di stupefacenti di cui al Capo C) dell'imputazione in base alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non costituendo valido riscontro quanto appreso dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] circa la causale dell'agguato e mancando il sequestro di stupefacente.

Inoltre, era stata erroneamente esclusa la qualificazione del fatto di lieve entità con motivazione contraddittoria sebbene [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito che il ricorrente era inserito in ambienti di narcotraffico e lui stesso aveva acquistato circa 200/300 grammi (così a pag. 23 della sentenza) quantitativo compatibile con l'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 anche quale doverosa conseguenza dell'applicazione del principio del favor rei.

2.6. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per mancata valutazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e per il diniego di applicazione delle attenuanti generiche senza argomenti individualizzanti.

3. E' stato proposto ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cosicchè si trascrivono solo quelli che assumono connotati differenti.

3.1. Violazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192, comma 3, e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" con riferimento alle dichiarazioni rese dalla vittima del tentato omicidio, rimaste prive di riscontri individualizzanti per tutti i reati contestati.

Con riferimento al possesso della [OSCURATO:PERSONA] da parte di Allegretti risulta che questa è stata iscritta al P.R.A. per la prima volta il 16 giugno 2005 ed intestata al padre Antonio e che i controlli della polizia giudiziaria in cui il ricorrente è stato trovato a bordo di questo mezzo sono successivi alla data del delitto (1 aprile 2004) perché avvenuti il 12 luglio 2005 e il 24 settembre 2005.

Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si sottolinea la mancata coincidenza con quelle della vittima in ordine all'esatta dinamica dell'agguato, e circa quelle di [OSCURATO:PERSONA] si rileva la violazione del canone interpretativo di valutazione del riscontro alla chiamata in reità che, nella specie, costituisce una chiamata indiretta di secondo grado.

In ordine all'intercettazione ambientale del 28 maggio 2010 il ricorso chiede dichiararne l'inutilizzabilità, per la mancata pronuncia della Corte di appello sulla chiesta rinnovazione, con conseguente violazione del diritto di difesa, stante l'avvenuto ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, e il mancato rispetto del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", tale da avere reso la sentenza della Corte di appello emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge dunque parificabile ad una sentenza che applica una pena illegale.

3.2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione, n relazione alli art. 7 del d.

I. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991 dovendosi escludere il profilo intimidatorio e l'atteggiamento omertoso alla luce sia della qualità della persona offesa, appartenente al gruppo di fuoco del clan Gionta e portatore del cosiddetto "codice del silenzio" rispetto alle forze dell'ordine (risultante anche dall'annotazione del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA]), sia dei rapporti di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] con il ricorrente, entrambi appartenenti al medesimo sodalizio.

3.3. Violazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alli art. 577, primo comma n. 3, cod. pen. non potendo la premeditazione esaurirsi nel mero accertamento della preventiva acquisizione di mezzi, luoghi e strumenti materiali per realizzare il proposito criminoso, richiedendosi dati estrinseci e sintomatici.

La sentenza impugnata ha confuso gli elementi costitutivi dell'aggravante, quali il radicamento e la costante persistenza del proposito omicidiario, con la semplice preordinazione del delitto e non ha tenuto conto che, secondo i collaboratori di giustizia esaminati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], verbale del 30 settembre 2021; Luppo, verbale del 2 dicembre 2021) il ricorrente, al momento dell'agguato, non era lucido per avere fatto probabilmente uso di sostanze stupefacenti.

Inoltre, il giorno del delitto [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alle sue abitudini, era uscito di casa senza armi, circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva.

3.4. Violazione della legge penale in relazione agli artt. 81, comma 4, e 99, comma 4, cod. pen. circa l'aumento a titolo di continuazione tra i capi A) e B) in quanto l'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen. è stato introdotto con la

I. n. 151 del 2005 quindi in epoca successiva rispetto ai fatti contestati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo concernente l'aumento a titolo di continuazione tra i capi A) e B) che, per ragioni di logica argomentativa, verrà esaminato alla fine. 2.11 primo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha ammesso la gran parte delle istanze di rinnovazione dell'istruttoria avanzate dal Pubblico ministero e dalla difesa riservandosi, per il resto, a conclusione delle prove assunte.

La circostanza che all'esito di queste il Collegio abbia invitato le parti a concludere, senza il formale e motivato rigetto delle prove non ammesse, costituisce esercizio del potere di non espletare prove superflue o irrilevanti, previsto dall' art.190 cod. proc. pen., che, nella specie, è stato espletato tacitamente, in modo del tutto legittimo, attraverso l'introduzione della discussione, proprio alla luce della complessa ed articolata istruttoria svolta e delle risultanze acquisite che hanno reso i testimoni richiesti dalla difesa non utili ai fini della decisione (Sez. 5, n. 9687 del 02/12/2014, Mascali, Rv. 263184). 3.11 secondo motivo, comune ai due ricorsi, denuncia in sostanza la violazione dei criteri legali che presiedono l'utilizzo e la valutazione della prova dichiarativa con riferimento sia alla persona offesa che ai collaboratori d giustizia.

3.1. Con la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per il connesso reato di detenzione e porto di arma illegale e di munizioni, entrambi aggravati dall'art. 7 legge 203/91, oltre che per il delitto di cessione di cocaina.

La persona offesa, già esecutore materiale di omicidi nel clan Gionta, organizzazione camorristica di [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA], anch'egli inserito nel medesmo clan con ruolo di trafficante di droga, "una discussione su una partita di cocaina" diversi giorni prima di essere vittima dell'agguato.

La Corte di appello, dopo una lunga istruttoria articolatasi con l'esame non solo della persona offesa, ma anche di tutti i collaboratori di giustizia - le cui dichiarazioni erano state ritenute non idonee a costituire il riscontro dal giudice di primo grado - e delle fonti di questi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con argomenti logici e coerenti, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti contestati dopo un' articolata valutazione delle loro dichiarazioni secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di chiamata in reità (Capi A e B) e in correità (Capo C) anche alla luce degli accertamenti del commissariato di [OSCURATO:PERSONA] disposti con l'ordinanza del 21 dicembre 2020.

3.2. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del tentato omicidio, già ritenuto attendibile e credibile dal giudice di primo grado, è diventato collaboratore di giustizia a distanza di tre anni rispetto al delitto di cui è stato vittima.

La Corte di appello ha effettuato una positiva valutazione della sua credibilità soggettiva in base ai seguenti elementi: l'assunzione di responsabilità di diversi omicidi commessi per il clan Gionta, per i quali è stato condannato; la ritorsione del sodalizio per la scelta collaborativa, priva di interessi, avvenuta con l'uccisione di due fratelli nei giorni del suo onomastico e del suo compleanno; il mantenimento della decisione assunta.

Il giudizio di attendibilità oggettiva è stato fondato: sulla plausibilità del movente del tentato omicidio (il tentativo di restituzione ad [OSCURATO:PERSONA] di una partita di droga di cattiva qualità), peraltro tale da avere determinato anche l'auto accusa del reato di cessione di stupefacenti; sull'inserimento del ricorrente nel traffico di droga confermato dal casellario giudiziale; sull'utilizzo di un tipo di pistola le cui caratteristiche erano tali da non espellere bossoli, infatti, non ritrovati sul luogo dell'agguato; sull'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di armi a distanza di 13 giorni dal tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; sulla mancata denuncia del fatto alla polizia derivante dall'appartenenza al medesimo clan, peraltro in una fase ampiamente precedente alla scelta collaborativa, connessa a quella che lo stesso ricorso definisce "codice del silenzio" che lega, in un riconosciuto obbligo di fedeltà ed omertà tutti gli appartenenti alle associazioni mafiose.

Infine, la sentenza impugnata ha accertato l'attendibilità intrinseca del racconto d [OSCURATO:PERSONA] in base ad elementi specifici, coerenti e riscontrati quali: a) la conoscenza del ricorrente, come lui inserito all'interno del clan dove si occupava di traffico di droga, a conferma del movente dell'agguato; b) l'uso di una motocicletta grigia Transalp a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA] anch'egli esponenti del clan) a bordo della quale si trovava il giorno dell'attentato avvenuto con una pistola calibro 38 special e la disponibilità di armi; c) la prossimità degli appartamenti in cui all'epoca vivevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) le ragioni della mancata denuncia alla polizia; e) la rivelazione a diversi appartenenti al clan (tra cui Longobardi, Pisacane, Onda) di avere subito l'agguato non spiegandosene il motivo.

Con riguardo alla moto [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato dalle Forze di Polizia in due diverse occasioni, sono del tutto irrilevanti i dati, sottolineati dal ricorso, dell'intestazione al padre o dell'iscrizione al P.R.A. e dei controlli della polizia giudiziaria successivi alla data del delitto, in quanto si tratta di elementi di natura formale che non escludono, ma confermano, la disponibilità del mezzo in capo al ricorrente anche in epoca precedente.

3.3. Autonoma e circostanziata valutazione hanno meritato le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia esaminati, rispetto alle quali la sentenza impugnata ha operato una rigorosa osservanza dei criteri ermeneutici di questa Corte.

Come è noto, secondo un risalente e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile (anche per essersi avvalsa della facoltà di non rispondere), può avere come riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) la positiva valutazione di credibilità soggettiva di ogni dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione secondo i criteri di specificità, coerenza, costanza e spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte, per inferirne dati utili alla corrispondenza al vero di quanto confidato; c) la convergenza delle diverse chiamate, da riscontrarsi reciprocamente in modo individualizzato, rispetto a circostanze rilevanti per l'oggetto della prova; d) l'indipendenza delle chiamate nel senso che queste devono essere estranee ad eventuali intese fraudolente; e) l'autonomia genetica delle chiamate cioè la loro derivazione da fonti di informazione differente (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143).

Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata (pagg. da 10 a 14), le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti estranei ai fatti contestati e condannati con sentenze definitive per associazione mafiosa, hanno rispettato i criteri ermeneutici indicati e, infatti, sono state contestate dai ricorsi in modo generico. [OSCURATO:PERSONA], affiliato all'alleato clan Birra-Iacomino e collaboratore dal 2008, aveva riferito quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti al clan Gionta e suoi amici, oltre che coimputati per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], con i quali era stato detenuto nel carcere di Trapani.

Da entrambi aveva saputo il movente, le modalità e il luogo dell'attentato di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; la fuga di [OSCURATO:PERSONA] a Varese, dove c'era una ramificazione del clan Gionta; la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di collaborare con la giustizia per non essere stato soddisfatto dal clan a cui aveva chiesto di reagire all'aggressione subìta.

La confidenza a [OSCURATO:PERSONA] dell'attentato di [OSCURATO:PERSONA] era dovuto al fatto che l'evento aveva creato una situazione di "fibrillazione all'interno del clan" proprio in quanto la vittima era un componente del gruppo di fuoco del sodalizio e l'autore era il nipote di [OSCURATO:PERSONA], massimo esponente dell'omonimo clan.

Inoltre, secondo la Corte di appello era logico e plausibile che si parlasse di [OSCURATO:PERSONA] proprio perché questi, all'epoca della rivelazione a [OSCURATO:PERSONA], aveva iniziato la collaborazione con la giustizia e, dunque, Longobardi e Paduano non avevano interesse a riferire fatti non veri peraltro non riguardanti nessuno di loro. [OSCURATO:PERSONA], affiliato al clan Gionta e collaboratore dal 2008, aveva riferito di avere appreso nel palazzo Fienga, residenza del clan Gionta, che [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato a [OSCURATO:PERSONA] perché era stato lo stesso autore a dirlo ai presenti, tra cui lui, e ai vertici del clan, compreso [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava nella loggia al primo piano. [OSCURATO:PERSONA] aveva conoscenza diretta dei fatti di causa avendolo appreso non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca reggente del clan, da Longobardi, da Paduano e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, in ospedale, gli aveva raccontato che l'attentato era avvenuto per una partita di droga.

Né risulta che vi siano state difformità significative nella descrizione della dinamica dell'agguato e del movente per come riferite da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vittima.

In conclusione, la valutazione in punto di credibilità personale, di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di sincerità e spontaneità delle stesse non solo è sorretta da puntuale e logica motivazione (pagg. da 24 a 28), ma ha trovato puntuale riscontro nelle risultanze delle indagini delegate dalla Corte di appello con l'ordinanza del 21 dicembre 2020, riguardanti i rapporti di conoscenza e frequentazione tra i collaboratori, l'imputato e la vittima, la loro assidua partecipazione ed i ruoli assunti nell'ambito dei rispettivi clan camorristici, le sentenze di condanna irrevocabili riportate ed i rispettivi reati, i rapporti di parentela, i controlli a bordo della moto [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dal ricorrente per commettere l'attentato, i periodi di comune detenzione (pagg. da 14 a 16), tutti fatti riscontrati e non altrimenti contraddette dai ricorsi.

Deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dei principi stabiliti in sede di legittimità proprio in materia di valutazione della chiamata in reità, apprezzando l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori ed evidenziando gli elementi di riscontro alle loro affermazioni.

Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, entrambe le fonti primarie erano state escusse dalla Corte distrettuale: Paduano si era avvalso della facoltà di non rispondere; mentre Longobardi, pur avendo ammesso di appartenere al clan Gionta e di essere stato detenuto con Paduano nel carcere di Trapani, aveva escluso di conoscere [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni reticenti e sconfessate proprio dalla scheda informativa del commissariato di P.S. di [OSCURATO:PERSONA] da cui erano risultati non solo i controlli di polizia giudiziaria, sia prima che dopo il tentato omicidio oggetto del giudizio, in cui Longobardi si trovava insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche che [OSCURATO:PERSONA] era stato denunciato per favoreggiamento personale della latitanza proprio di [OSCURATO:PERSONA].

3.4. Al di là di questi pacifici elementi, correttamente la sentenza impugnata ha richiamato anche il patrimonio conoscitivo comune dei collaboratori di giustizia, appartenenti sia al clan Gionta che a quello alleato, Birra-Iacomino, con il quale infatti commettevano omicidi "in prestito".

Sulle informazioni comuni agli associati questa Corte ha ritenuto che "un collaboratore di giustizia, anche non coimputato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui è inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza sul comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni da riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta convergenza del molteplice" (Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010, Calabresi, Rv. 248013).

Inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componenti dello stesso, seppure non siano assimilabili alle dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati virgola in aggiunta ai normali riscontri richiesti art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1097 del 22/10/2020, Domicoli, Rv. 280241).

3.5. Manifestamente infondato e reiterativo è anche il motivo dei ricorsi riguardante l'intercettazione ambientale del 28 maggio 2010.

La Corte distrettuale, con argomenti logici e coerenti, l'ha ritenuta un riscontro individualizzante in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito in modo preciso ai suoi interlocutori la dinamica dell'attentato di [OSCURATO:PERSONA] ("ha scaricato una pistola intera"), confermando anche il racconto di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva raccontato di essersi protetto il volto con il braccio ("le apparati con le mani le botte quello.., con il braccio le ha parate") e ha correttamente considerato questa intercettazione un' ulteriore dimostrazione che quel delitto costituisse espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso, di cui si continuava a parlare anche a distanza di tempo proprio per le implicazioni e le conseguenze sugli equilibri all'interno del clan.

La sentenza, inoltre, ha ritenuto del tutto irrilevante lo stato di alterazione degli interlocutori dell'intercettazione ambientale, proprio in quanto le indicazioni fornite da Coppola erano state di tale precisione da comprovare piena lucidità e conoscenza dei fatti, tanto da non meritare neanche la rinnovazione dell'esame di questi.

4. Il motivo dei ricorsi, relativo all'applicazione dell'art. 7

I. 203/1991 con riferimento ai capi A) e B), è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica non soggetta ad ulteriore disamina in sede di legittimità, ha ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso richiamando le emergenze di fatto quali: l'essere avvenuto l'agguato a volto scoperto, in pieno giorno, in mezzo alla strada, in una zona centrale della città di [OSCURATO:PERSONA], da parte di un appartenente al clan Gionta, con il successivo rifiuto della vittima di indicarne l'autore e con il mancato reperimento di testimoni, incluse la moglie e la sorella della vittima, quest'ultima peraltro abitante nel luogo della sparatoria.

Si tratta di una conclusione del tutto coerente con l'orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante in esame è connessa alle modalità della condotta quando queste evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, I2v. 277033), non contrastata dai generici rilievi contenuti nei ricorsi quali l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al medesimo contesto criminoso o l'orario dell'attentato.

La manifesta infondatezza del motivo esclude l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B).

5. Il motivo dei ricorsi riguardante la premeditazione del tentato omicidio è infondato.

Nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 3 cod. pen. il cui fondamento è stato rinvenuto innanzitutto nel costituire l'attentato, avvenuto il primo aprile 2004, una meditata ritorsione per l'umiliante schiaffeggiamento del il 13 marzo 2004, subìto da [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], a causa della consegna di una cattiva partita di droga, ragione confermata da tutti i collaboratori di giustizia.

Inoltre, con motivazione compiuta e logica, la Corte di appello di Napoli, ha valorizzato la meticolosa preparazione dell'agguato a mano armata nelle circostanze di tempo e di luogo ottimali cioè l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca, l'uno di fronte all'altro, così da consentire al primo di controllare i movimenti del suo antagonista e di scegliere il momento più opportuno per agire, come peraltro confortato dalla predisposizione di un ciclomotore destinato ad essere utilizzato per una rapida fuga dopo la sparatoria.

Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la causale del delitto, la ricerca dell'occasione propizia, l' accurata preparazione dell'agguato costituiscono fatti estrinseci e sintomatici della premeditazione per la cui sussistenza sono necessari due elementi: uno psicologico, consistente nella perdurante volontà del soggetto di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, di un intervallo di tempo apprezzabile, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa (Sez. 1, n. 7970 del 06/02/2007, Francavilla, Rv. 236243).

Alla stregua di questi parametri, tutti sussistenti nella specie, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, laddove ha ritenuto indubbia la configurabilità della premeditazione per un atto umiliante subìto dal ricorrente e di cui tutti erano a conoscenza, in assenza di altri moventi estemporanei, tali non potendosi ritenere né che [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'agguato, avesse fatto uso di sostanze stupefacenti, trattandosi di un appartenente al clan Gionta che al di là della condizione di dipendenza, ben controllava le sue condotte; né che il giorno del delitto [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alle sue abitudini, non avesse armi in quanto questo, secondo la Corte, poteva derivare dal puntuale controllo dei suoi movimenti dall'abitazione.

6. I motivi dei ricorsi relativi al Capo C) dell'imputazione sulla cessione di stupefacenti sono generici.

La sentenza impugnata ha fondato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo l'ipotesi della lieve entità, su più prove, tra loro convergenti: le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che ha spiegato il movente dell'agguato proprio con l'acquisto da [OSCURATO:PERSONA] della partita di cocaina, di cattiva qualità, pari a circa 2-3 chili; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva saputo dai suoi compagni di cella che l'agguato era avvenuto "per questioni di droga".

Nessuna valenza assume il mancato sequestro dello stupefacente visto che la ragione dell'attentato non era stata rivelata dalla vittima se non a distanza di anni, né il richiamo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] estranee al rilevante quantitativo comprato dal [OSCURATO:PERSONA] ed incompatibile con l'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, tale da escludere la prescrizione del reato.

7. I motivi di ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la mancata applicazione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzìonatorio sono generici e reiterativi.

La sentenza impugnata ha dedicato uno specifico paragrafo al diniego delle attenuanti generiche argomentandolo in base all'assenza di elementi positivi di valutazione, alla gravità dei fatti e all'elevata capacità criminale del ricorrente inserito stabilmente negli ambienti di criminalità organizzata.Con riferimento poi al trattamento sanzionatorio la Corte di appello si è attestata sui minimi edittali, cosicchè non è dato comprendere il motivo del ricorso.

8. L'ultimo motivo dei ricorsi, relativo all'aumento per la continuazione tra i capi A) e B), è fondato.

I delitti contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sono stati commessi ad aprile 2004.

La sentenza impugnata ha provveduto all'aumento per la continuazione, per il reato sub B) - detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco con matricola sconosciuta -, applicando l'art. 81, ultimo comma, cod. pen. con un aumento "non inferiore ad un terzo del reato più grave", disposizione, più sfavorevole al reo, introdotta dalla legge n. 151 del 2005, quindi successivamente alla data di commissione dei delitti contestati.

Ne consegue che l'aumento di pena per il reato di cui al Capo B), disposto dalla Corte di appello, è avvenuto in violazione dell'art. 2 cod. pen. con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a detto punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

9. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale respons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA su ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31 marzo 2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata limitatamente alla continuazione, con rinvio per nuovo esame dichiarando l'impugnazione inammissibile nel resto; sentiti gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi e chiesto dichiararsi la prescrizione per i reati contestati ai capi B e C. Th [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare di Napoli, con sentenza del 9 ottobre 2014, ha assolto, con il rito abbreviato, per non aver commesso il fatto [OSCURATO:PERSONA] dai tre delitti ascrittigli, tutti aggravati dall'art. 7 del d. I. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991, di tentato omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA] (Capo A); di detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco con matricola sconosciuta e di munizioni (Capo B); di cessione di cocaina ex art. 73, c:omma lbís, d.P.R. 309/90 (Capo C), con la recidiva reiterata specifica ed infra quinquennale, ritenendo che le dichiarazioni accusatorie della persona offesa, appartenente al clan Gionta come l'imputato, e successivamente divenuto collaboratore di giustizia, pur fornite di credibilità soggettiva e di attendibilità oggettiva, fossero rimaste prive di idonei elementi di riscontro esterno individualizzante. La sentenza di primo grado aveva, infatti, ritenuto che: [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, avesse appreso dell'attentato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, avesse reso un racconto confuso peraltro in contraddizione con quanto dichiarato dalla persona offesa il 21 settembre 2007; [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia, avesse come fonte di conoscenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assenti ai fatti. Anche l'intercettazione ambientale del 28 maggio 2010 era stata ritenuta inidonea a costituire riscontro in quanto lontana temporalmente dal tentato omicidio, i parlanti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed altri due soggetti non identificati) erano alticci, non avevano assistito al delitto e comunque non c'erano riscontr. La Corte distrettuale, sulla base delle richieste del Procuratore generale di Napoli e della difesa, aveva disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, anche con l'ordine di compiere accertamenti, ed aveva esaminato il [OSCURATO:PERSONA] (che aveva riferito sulle schede informative relative alla persona offesa e ai collaboratori di giustizia e su altre informazioni volte a riscontrare i fatti riferiti), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e all'esito, ritenendo riscontrate le dichiarazioni della vittima, aveva condannato l'odierno ricorrente per tutti i reati, escludendo l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203/91 in relazione al solo Capo C), applicando per i capi A) e B), uniti dal vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 81 ultimo comma, cod. pen., la pena di 13 anni e 4 mesi di reclusione e per il Capo C) la pena di 6 anni e 27 giorni di reclusione ed euro 19.600 di multa. 2. Avverso la sentenza della Corte distrettuale ha proposto ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi.2.1. Violazione della legge penale e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 190 e 603 cod. proc. pen. per mancata assunzione, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, delle prove a discarico articolate dalla difesa relative all'assunzione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], su cui con provvedimento del 20 dicembre 2020 la Corte distrettuale si era riservata di decidere, senza successivamente provvedervi, dichiarando chiusa l'istruttoria dibattimentale. 2.2. Violazione della legge penale e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento agli artt. 56 e 575 cod. pen. per avere utilizzato, con motivazione illogica e mere clausole di stile, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute erroneamente convergenti ed in grado di fornire riscontri individualizzanti, nonostante non avessero conoscenza diretta dei fatti di causa e li avessero appresi il primo dal [OSCURATO:PERSONA] e nel palazzo (intendendo il [OSCURATO:PERSONA], storica residenza del clan Gionta); il secondo da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], che si era avvalso della facoltà di non rispondere, anch'essi de relato. La sentenza impugnata, richiamando un patrimonio conoscitivo comune, aveva evitato la verifica della fonte primaria. Con riferimento alle intercettazioni ambientali del 28 maggio 2010, ritenute dalla sentenza utile riscontro, era stata erroneamente richiamata la fibrillazione generata dal tentato omicidio sebbene fossero passati 6 anni e la collaborazione di [OSCURATO:PERSONA] fosse ampiamente avviata. Inoltre, non si era tenuto conto della condizione di alterazione da alcol dei soggetti intercettati di cui, infatti, la difesa aveva chiesto la rinnovazione non avvenuta. 2.3. Vizio di motivazione e violazione di legge con riferimento all' art. 577, comma 1, n. 3 cod. pen. per avere ritenuto sussistente l'aggravante della premeditazione, senza provarne l'elemento psicologico, sulla base di argomenti assertivi e congetture quali l'utilizzo della moto da parte del ricorrente per commettere l'agguato al fine di guadagnarsi rapidamente una via di fuga e il controllo degli spostamenti della vittima approfittando della vicinanza delle rispettive abitazioni. La sentenza impugnata, infatti, non argomenta circa l'elemento cronologico che collega il presunto movente del delitto, ovverosia la discussione sulla scarsa qualità della partita di cocaina acquistata dalla vittima, con la sua commissione. Al contrario il tentato omicidio poteva essere stato frutto di una reazione repentina come dimostrato dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 2 dicembre 2021 secondo cui il ricorrente aveva mal interpretato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sotto casa sua tanto da avergli sparato istintivamente.2.4. Erronea applicazione dell'art. 7 I. 203/1991, con riferimento ai capi A) e B), per avere la sentenza impugnata affermato la sussistenza dell'aggravante, sotto il profilo del metodo camorristico, alla luce delle modalità della condotta avvenuta a volto scoperto, in pieno giorno, in mezzo alla strada, da parte di un appartenente al clan Gionta e con il rifiuto della vittima di indicare l'aggressore. Detto ultimo elemento non considera che anche [OSCURATO:PERSONA] appartenesse al medesimo contesto malavitoso, peraltro con il ruolo di killer del clan, per il quale è inammissibile collaborare con le forze dell'ordine. Inoltre, il delitto era stato commesso alle 6:30 del mattino rendendo inverosimile che qualcuno potesse assistervi. D'altra parte, come sostiene la stessa giurisprudenza di legittimità, non ogni reato commesso da appartenenti a sodalizi criminali, per ciò solo deve considerarsi aggravato dall'utilizzo del metodo mafioso. 2.5. Vizio della motivazione per illogicità ed erronea applicazione dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nella parte in cui la sentenza ritiene provata la cessione di stupefacenti di cui al Capo C) dell'imputazione in base alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], non costituendo valido riscontro quanto appreso dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] circa la causale dell'agguato e mancando il sequestro di stupefacente. Inoltre, era stata erroneamente esclusa la qualificazione del fatto di lieve entità con motivazione contraddittoria sebbene [OSCURATO:PERSONA] avesse riferito che il ricorrente era inserito in ambienti di narcotraffico e lui stesso aveva acquistato circa 200/300 grammi (così a pag. 23 della sentenza) quantitativo compatibile con l'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90 anche quale doverosa conseguenza dell'applicazione del principio del favor rei. 2.6. Vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per mancata valutazione di tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e per il diniego di applicazione delle attenuanti generiche senza argomenti individualizzanti. 3. E' stato proposto ricorso, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], anche dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha articolato motivi sostanzialmente sovrapponibili a quelli dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] cosicchè si trascrivono solo quelli che assumono connotati differenti. 3.1. Violazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192, comma 3, e 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. e del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" con riferimento alle dichiarazioni rese dalla vittima del tentato omicidio, rimaste prive di riscontri individualizzanti per tutti i reati contestati. Con riferimento al possesso della [OSCURATO:PERSONA] da parte di Allegretti risulta che questa è stata iscritta al P.R.A. per la prima volta il 16 giugno 2005 ed intestata al padre Antonio e che i controlli della polizia giudiziaria in cui il ricorrente è stato trovato a bordo di questo mezzo sono successivi alla data del delitto (1 aprile 2004) perché avvenuti il 12 luglio 2005 e il 24 settembre 2005. Con riferimento alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] si sottolinea la mancata coincidenza con quelle della vittima in ordine all'esatta dinamica dell'agguato, e circa quelle di [OSCURATO:PERSONA] si rileva la violazione del canone interpretativo di valutazione del riscontro alla chiamata in reità che, nella specie, costituisce una chiamata indiretta di secondo grado. In ordine all'intercettazione ambientale del 28 maggio 2010 il ricorso chiede dichiararne l'inutilizzabilità, per la mancata pronuncia della Corte di appello sulla chiesta rinnovazione, con conseguente violazione del diritto di difesa, stante l'avvenuto ribaltamento della pronuncia assolutoria di primo grado, e il mancato rispetto del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", tale da avere reso la sentenza della Corte di appello emessa al di fuori dei casi consentiti dalla legge dunque parificabile ad una sentenza che applica una pena illegale. 3.2. Violazione della legge penale e vizio di motivazione, n relazione alli art. 7 del d. I. n. 152 del 1991, conv. in I. n. 203 del 1991 dovendosi escludere il profilo intimidatorio e l'atteggiamento omertoso alla luce sia della qualità della persona offesa, appartenente al gruppo di fuoco del clan Gionta e portatore del cosiddetto "codice del silenzio" rispetto alle forze dell'ordine (risultante anche dall'annotazione del Commissariato di [OSCURATO:PERSONA]), sia dei rapporti di conoscenza di [OSCURATO:PERSONA] con il ricorrente, entrambi appartenenti al medesimo sodalizio. 3.3. Violazione della legge penale e vizio di motivazione, in relazione alli art. 577, primo comma n. 3, cod. pen. non potendo la premeditazione esaurirsi nel mero accertamento della preventiva acquisizione di mezzi, luoghi e strumenti materiali per realizzare il proposito criminoso, richiedendosi dati estrinseci e sintomatici. La sentenza impugnata ha confuso gli elementi costitutivi dell'aggravante, quali il radicamento e la costante persistenza del proposito omicidiario, con la semplice preordinazione del delitto e non ha tenuto conto che, secondo i collaboratori di giustizia esaminati ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], verbale del 30 settembre 2021; Luppo, verbale del 2 dicembre 2021) il ricorrente, al momento dell'agguato, non era lucido per avere fatto probabilmente uso di sostanze stupefacenti. Inoltre, il giorno del delitto [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alle sue abitudini, era uscito di casa senza armi, circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non conosceva. 3.4. Violazione della legge penale in relazione agli artt. 81, comma 4, e 99, comma 4, cod. pen. circa l'aumento a titolo di continuazione tra i capi A) e B) in quanto l'ultimo comma dell'art. 81 cod. pen. è stato introdotto con la I. n. 151 del 2005 quindi in epoca successiva rispetto ai fatti contestati.[OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo concernente l'aumento a titolo di continuazione tra i capi A) e B) che, per ragioni di logica argomentativa, verrà esaminato alla fine. 2.11 primo motivo del ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ammesso la gran parte delle istanze di rinnovazione dell'istruttoria avanzate dal Pubblico ministero e dalla difesa riservandosi, per il resto, a conclusione delle prove assunte. La circostanza che all'esito di queste il Collegio abbia invitato le parti a concludere, senza il formale e motivato rigetto delle prove non ammesse, costituisce esercizio del potere di non espletare prove superflue o irrilevanti, previsto dall' art.190 cod. proc. pen., che, nella specie, è stato espletato tacitamente, in modo del tutto legittimo, attraverso l'introduzione della discussione, proprio alla luce della complessa ed articolata istruttoria svolta e delle risultanze acquisite che hanno reso i testimoni richiesti dalla difesa non utili ai fini della decisione (Sez. 5, n. 9687 del 02/12/2014, Mascali, Rv. 263184). 3.11 secondo motivo, comune ai due ricorsi, denuncia in sostanza la violazione dei criteri legali che presiedono l'utilizzo e la valutazione della prova dichiarativa con riferimento sia alla persona offesa che ai collaboratori d giustizia. 3.1. Con la sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e per il connesso reato di detenzione e porto di arma illegale e di munizioni, entrambi aggravati dall'art. 7 legge 203/91, oltre che per il delitto di cessione di cocaina. La persona offesa, già esecutore materiale di omicidi nel clan Gionta, organizzazione camorristica di [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto con [OSCURATO:PERSONA], anch'egli inserito nel medesmo clan con ruolo di trafficante di droga, "una discussione su una partita di cocaina" diversi giorni prima di essere vittima dell'agguato. La Corte di appello, dopo una lunga istruttoria articolatasi con l'esame non solo della persona offesa, ma anche di tutti i collaboratori di giustizia - le cui dichiarazioni erano state ritenute non idonee a costituire il riscontro dal giudice di primo grado - e delle fonti di questi, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con argomenti logici e coerenti, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei delitti contestati dopo un' articolata valutazione delle loro dichiarazioni secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di chiamata in reità (Capi A e B) e in correità (Capo C) anche alla luce degli accertamenti del commissariato di [OSCURATO:PERSONA] disposti con l'ordinanza del 21 dicembre 2020. 3.2. Va premesso che [OSCURATO:PERSONA], persona offesa del tentato omicidio, già ritenuto attendibile e credibile dal giudice di primo grado, è diventato collaboratore di giustizia a distanza di tre anni rispetto al delitto di cui è stato vittima. La Corte di appello ha effettuato una positiva valutazione della sua credibilità soggettiva in base ai seguenti elementi: l'assunzione di responsabilità di diversi omicidi commessi per il clan Gionta, per i quali è stato condannato; la ritorsione del sodalizio per la scelta collaborativa, priva di interessi, avvenuta con l'uccisione di due fratelli nei giorni del suo onomastico e del suo compleanno; il mantenimento della decisione assunta. Il giudizio di attendibilità oggettiva è stato fondato: sulla plausibilità del movente del tentato omicidio (il tentativo di restituzione ad [OSCURATO:PERSONA] di una partita di droga di cattiva qualità), peraltro tale da avere determinato anche l'auto accusa del reato di cessione di stupefacenti; sull'inserimento del ricorrente nel traffico di droga confermato dal casellario giudiziale; sull'utilizzo di un tipo di pistola le cui caratteristiche erano tali da non espellere bossoli, infatti, non ritrovati sul luogo dell'agguato; sull'arresto di [OSCURATO:PERSONA] per detenzione di armi a distanza di 13 giorni dal tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA]; sulla mancata denuncia del fatto alla polizia derivante dall'appartenenza al medesimo clan, peraltro in una fase ampiamente precedente alla scelta collaborativa, connessa a quella che lo stesso ricorso definisce "codice del silenzio" che lega, in un riconosciuto obbligo di fedeltà ed omertà tutti gli appartenenti alle associazioni mafiose. Infine, la sentenza impugnata ha accertato l'attendibilità intrinseca del racconto d [OSCURATO:PERSONA] in base ad elementi specifici, coerenti e riscontrati quali: a) la conoscenza del ricorrente, come lui inserito all'interno del clan dove si occupava di traffico di droga, a conferma del movente dell'agguato; b) l'uso di una motocicletta grigia Transalp a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] (e di [OSCURATO:PERSONA] anch'egli esponenti del clan) a bordo della quale si trovava il giorno dell'attentato avvenuto con una pistola calibro 38 special e la disponibilità di armi; c) la prossimità degli appartamenti in cui all'epoca vivevano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; d) le ragioni della mancata denuncia alla polizia; e) la rivelazione a diversi appartenenti al clan (tra cui Longobardi, Pisacane, Onda) di avere subito l'agguato non spiegandosene il motivo. Con riguardo alla moto [OSCURATO:PERSONA], a bordo della quale [OSCURATO:PERSONA] era stato controllato dalle Forze di Polizia in due diverse occasioni, sono del tutto irrilevanti i dati, sottolineati dal ricorso, dell'intestazione al padre o dell'iscrizione al P.R.A. e dei controlli della polizia giudiziaria successivi alla data del delitto, in quanto si tratta di elementi di natura formale che non escludono, ma confermano, la disponibilità del mezzo in capo al ricorrente anche in epoca precedente. 3.3. Autonoma e circostanziata valutazione hanno meritato le dichiarazioni di tutti i collaboratori di giustizia esaminati, rispetto alle quali la sentenza impugnata ha operato una rigorosa osservanza dei criteri ermeneutici di questa Corte. Come è noto, secondo un risalente e costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile (anche per essersi avvalsa della facoltà di non rispondere), può avere come riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) la positiva valutazione di credibilità soggettiva di ogni dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione secondo i criteri di specificità, coerenza, costanza e spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte, per inferirne dati utili alla corrispondenza al vero di quanto confidato; c) la convergenza delle diverse chiamate, da riscontrarsi reciprocamente in modo individualizzato, rispetto a circostanze rilevanti per l'oggetto della prova; d) l'indipendenza delle chiamate nel senso che queste devono essere estranee ad eventuali intese fraudolente; e) l'autonomia genetica delle chiamate cioè la loro derivazione da fonti di informazione differente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). Come si evince dalla lettura della sentenza impugnata (pagg. da 10 a 14), le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tutti estranei ai fatti contestati e condannati con sentenze definitive per associazione mafiosa, hanno rispettato i criteri ermeneutici indicati e, infatti, sono state contestate dai ricorsi in modo generico. [OSCURATO:PERSONA], affiliato all'alleato clan Birra-Iacomino e collaboratore dal 2008, aveva riferito quanto appreso da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appartenenti al clan Gionta e suoi amici, oltre che coimputati per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], con i quali era stato detenuto nel carcere di Trapani. Da entrambi aveva saputo il movente, le modalità e il luogo dell'attentato di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; la fuga di [OSCURATO:PERSONA] a Varese, dove c'era una ramificazione del clan Gionta; la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di collaborare con la giustizia per non essere stato soddisfatto dal clan a cui aveva chiesto di reagire all'aggressione subìta. La confidenza a [OSCURATO:PERSONA] dell'attentato di [OSCURATO:PERSONA] era dovuto al fatto che l'evento aveva creato una situazione di "fibrillazione all'interno del clan" proprio in quanto la vittima era un componente del gruppo di fuoco del sodalizio e l'autore era il nipote di [OSCURATO:PERSONA], massimo esponente dell'omonimo clan. Inoltre, secondo la Corte di appello era logico e plausibile che si parlasse di [OSCURATO:PERSONA] proprio perché questi, all'epoca della rivelazione a [OSCURATO:PERSONA], aveva iniziato la collaborazione con la giustizia e, dunque, Longobardi e Paduano non avevano interesse a riferire fatti non veri peraltro non riguardanti nessuno di loro. [OSCURATO:PERSONA], affiliato al clan Gionta e collaboratore dal 2008, aveva riferito di avere appreso nel palazzo Fienga, residenza del clan Gionta, che [OSCURATO:PERSONA] aveva sparato a [OSCURATO:PERSONA] perché era stato lo stesso autore a dirlo ai presenti, tra cui lui, e ai vertici del clan, compreso [OSCURATO:PERSONA], mentre si trovava nella loggia al primo piano. [OSCURATO:PERSONA] aveva conoscenza diretta dei fatti di causa avendolo appreso non solo da [OSCURATO:PERSONA], ma anche da [OSCURATO:PERSONA], all'epoca reggente del clan, da Longobardi, da Paduano e dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] che, in ospedale, gli aveva raccontato che l'attentato era avvenuto per una partita di droga. Né risulta che vi siano state difformità significative nella descrizione della dinamica dell'agguato e del movente per come riferite da [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla vittima. In conclusione, la valutazione in punto di credibilità personale, di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, di sincerità e spontaneità delle stesse non solo è sorretta da puntuale e logica motivazione (pagg. da 24 a 28), ma ha trovato puntuale riscontro nelle risultanze delle indagini delegate dalla Corte di appello con l'ordinanza del 21 dicembre 2020, riguardanti i rapporti di conoscenza e frequentazione tra i collaboratori, l'imputato e la vittima, la loro assidua partecipazione ed i ruoli assunti nell'ambito dei rispettivi clan camorristici, le sentenze di condanna irrevocabili riportate ed i rispettivi reati, i rapporti di parentela, i controlli a bordo della moto [OSCURATO:PERSONA] utilizzata dal ricorrente per commettere l'attentato, i periodi di comune detenzione (pagg. da 14 a 16), tutti fatti riscontrati e non altrimenti contraddette dai ricorsi. Deve quindi ritenersi che la sentenza impugnata abbia fatto buon governo dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dei principi stabiliti in sede di legittimità proprio in materia di valutazione della chiamata in reità, apprezzando l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori ed evidenziando gli elementi di riscontro alle loro affermazioni. Diversamente da quanto sostenuto nei ricorsi, entrambe le fonti primarie erano state escusse dalla Corte distrettuale: Paduano si era avvalso della facoltà di non rispondere; mentre Longobardi, pur avendo ammesso di appartenere al clan Gionta e di essere stato detenuto con Paduano nel carcere di Trapani, aveva escluso di conoscere [OSCURATO:PERSONA] e gli altri due collaboratori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con dichiarazioni reticenti e sconfessate proprio dalla scheda informativa del commissariato di P.S. di [OSCURATO:PERSONA] da cui erano risultati non solo i controlli di polizia giudiziaria, sia prima che dopo il tentato omicidio oggetto del giudizio, in cui Longobardi si trovava insieme a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche che [OSCURATO:PERSONA] era stato denunciato per favoreggiamento personale della latitanza proprio di [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Al di là di questi pacifici elementi, correttamente la sentenza impugnata ha richiamato anche il patrimonio conoscitivo comune dei collaboratori di giustizia, appartenenti sia al clan Gionta che a quello alleato, Birra-Iacomino, con il quale infatti commettevano omicidi "in prestito". Sulle informazioni comuni agli associati questa Corte ha ritenuto che "un collaboratore di giustizia, anche non coimputato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui è inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapponibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza sul comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni da riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta convergenza del molteplice" (Sez. 1, n. 31695 del 23/06/2010, Calabresi, Rv. 248013). Inoltre, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su fatti e circostanze attinenti la vita e le attività del sodalizio criminoso, appresi come componenti dello stesso, seppure non siano assimilabili alle dichiarazioni de relato, possono assumere rilievo probatorio, purché supportate da validi elementi di verifica che consentano di ritenerle effettivamente oggetto di patrimonio conoscitivo comune agli associati virgola in aggiunta ai normali riscontri richiesti art. 192 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1097 del 22/10/2020, Domicoli, Rv. 280241). 3.5. Manifestamente infondato e reiterativo è anche il motivo dei ricorsi riguardante l'intercettazione ambientale del 28 maggio 2010. La Corte distrettuale, con argomenti logici e coerenti, l'ha ritenuta un riscontro individualizzante in quanto [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito in modo preciso ai suoi interlocutori la dinamica dell'attentato di [OSCURATO:PERSONA] ("ha scaricato una pistola intera"), confermando anche il racconto di [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui aveva raccontato di essersi protetto il volto con il braccio ("le apparati con le mani le botte quello.., con il braccio le ha parate") e ha correttamente considerato questa intercettazione un' ulteriore dimostrazione che quel delitto costituisse espressione di un patrimonio conoscitivo condiviso, di cui si continuava a parlare anche a distanza di tempo proprio per le implicazioni e le conseguenze sugli equilibri all'interno del clan. La sentenza, inoltre, ha ritenuto del tutto irrilevante lo stato di alterazione degli interlocutori dell'intercettazione ambientale, proprio in quanto le indicazioni fornite da Coppola erano state di tale precisione da comprovare piena lucidità e conoscenza dei fatti, tanto da non meritare neanche la rinnovazione dell'esame di questi. 4. Il motivo dei ricorsi, relativo all'applicazione dell'art. 7 I. 203/1991 con riferimento ai capi A) e B), è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, con motivazione congrua e logica non soggetta ad ulteriore disamina in sede di legittimità, ha ritenuto sussistente l'aggravante del metodo mafioso richiamando le emergenze di fatto quali: l'essere avvenuto l'agguato a volto scoperto, in pieno giorno, in mezzo alla strada, in una zona centrale della città di [OSCURATO:PERSONA], da parte di un appartenente al clan Gionta, con il successivo rifiuto della vittima di indicarne l'autore e con il mancato reperimento di testimoni, incluse la moglie e la sorella della vittima, quest'ultima peraltro abitante nel luogo della sparatoria. Si tratta di una conclusione del tutto coerente con l'orientamento di questa Corte secondo cui la circostanza aggravante in esame è connessa alle modalità della condotta quando queste evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 2, n. 36431 del 02/07/2019, Bruzzese, I2v. 277033), non contrastata dai generici rilievi contenuti nei ricorsi quali l'appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al medesimo contesto criminoso o l'orario dell'attentato. La manifesta infondatezza del motivo esclude l'estinzione per prescrizione del reato contestato al capo B). 5. Il motivo dei ricorsi riguardante la premeditazione del tentato omicidio è infondato. Nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 577, comma primo, n. 3 cod. pen. il cui fondamento è stato rinvenuto innanzitutto nel costituire l'attentato, avvenuto il primo aprile 2004, una meditata ritorsione per l'umiliante schiaffeggiamento del il 13 marzo 2004, subìto da [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], a causa della consegna di una cattiva partita di droga, ragione confermata da tutti i collaboratori di giustizia. Inoltre, con motivazione compiuta e logica, la Corte di appello di Napoli, ha valorizzato la meticolosa preparazione dell'agguato a mano armata nelle circostanze di tempo e di luogo ottimali cioè l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], all'epoca, l'uno di fronte all'altro, così da consentire al primo di controllare i movimenti del suo antagonista e di scegliere il momento più opportuno per agire, come peraltro confortato dalla predisposizione di un ciclomotore destinato ad essere utilizzato per una rapida fuga dopo la sparatoria. Come è noto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte la causale del delitto, la ricerca dell'occasione propizia, l' accurata preparazione dell'agguato costituiscono fatti estrinseci e sintomatici della premeditazione per la cui sussistenza sono necessari due elementi: uno psicologico, consistente nella perdurante volontà del soggetto di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile; l'altro, cronologico, rappresentato dal trascorrere, fra l'insorgenza e l'attuazione di tale proposito, di un intervallo di tempo apprezzabile, in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa (Sez. 1, n. 7970 del 06/02/2007, Francavilla, Rv. 236243). Alla stregua di questi parametri, tutti sussistenti nella specie, il provvedimento impugnato è esente dai vizi denunciati, laddove ha ritenuto indubbia la configurabilità della premeditazione per un atto umiliante subìto dal ricorrente e di cui tutti erano a conoscenza, in assenza di altri moventi estemporanei, tali non potendosi ritenere né che [OSCURATO:PERSONA], al momento dell'agguato, avesse fatto uso di sostanze stupefacenti, trattandosi di un appartenente al clan Gionta che al di là della condizione di dipendenza, ben controllava le sue condotte; né che il giorno del delitto [OSCURATO:PERSONA], contrariamente alle sue abitudini, non avesse armi in quanto questo, secondo la Corte, poteva derivare dal puntuale controllo dei suoi movimenti dall'abitazione. 6. I motivi dei ricorsi relativi al Capo C) dell'imputazione sulla cessione di stupefacenti sono generici. La sentenza impugnata ha fondato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, escludendo l'ipotesi della lieve entità, su più prove, tra loro convergenti: le dichiarazioni auto ed etero accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] che ha spiegato il movente dell'agguato proprio con l'acquisto da [OSCURATO:PERSONA] della partita di cocaina, di cattiva qualità, pari a circa 2-3 chili; le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] che aveva saputo dai suoi compagni di cella che l'agguato era avvenuto "per questioni di droga". Nessuna valenza assume il mancato sequestro dello stupefacente visto che la ragione dell'attentato non era stata rivelata dalla vittima se non a distanza di anni, né il richiamo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] estranee al rilevante quantitativo comprato dal [OSCURATO:PERSONA] ed incompatibile con l'art.73, comma 5, d.P.R. 309/90, tale da escludere la prescrizione del reato. 7. I motivi di ricorso dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la mancata applicazione delle attenuanti generiche e il trattamento sanzìonatorio sono generici e reiterativi. La sentenza impugnata ha dedicato uno specifico paragrafo al diniego delle attenuanti generiche argomentandolo in base all'assenza di elementi positivi di valutazione, alla gravità dei fatti e all'elevata capacità criminale del ricorrente inserito stabilmente negli ambienti di criminalità organizzata.Con riferimento poi al trattamento sanzionatorio la Corte di appello si è attestata sui minimi edittali, cosicchè non è dato comprendere il motivo del ricorso. 8. L'ultimo motivo dei ricorsi, relativo all'aumento per la continuazione tra i capi A) e B), è fondato. I delitti contestati ad [OSCURATO:PERSONA] sono stati commessi ad aprile 2004. La sentenza impugnata ha provveduto all'aumento per la continuazione, per il reato sub B) - detenzione e porto in luogo pubblico di arma da fuoco con matricola sconosciuta -, applicando l'art. 81, ultimo comma, cod. pen. con un aumento "non inferiore ad un terzo del reato più grave", disposizione, più sfavorevole al reo, introdotta dalla legge n. 151 del 2005, quindi successivamente alla data di commissione dei delitti contestati. Ne consegue che l'aumento di pena per il reato di cui al Capo B), disposto dalla Corte di appello, è avvenuto in violazione dell'art. 2 cod. pen. con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente a detto punto, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. 9. Ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale respons
Sentenza Cassazione n. 08443/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris