Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 19871/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato dal Consorzio per la Tutela del [OSCURATO:PERSONA], letti i motivi nuovi sopravvenuti con successiva memoria; premesso che i tratti caratterizzanti l'abnormità -così come enucleati da questa Corte- possono riguardare il c.d. profilo strutturale (genetico), allorquando si rinvenga una stranezza o una singolarità del contenuto del provvedimento, tali da renderlo avulso dall'intero ordinamento processuale; ovvero il cd. profilo funzionale, che si verifica quando il giudice, pur investito della potestà decisionale e, quindi, astrattamente titolare del legittimo potere, esercita le sue prerogative al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (se non, addirittura, la sua regressione).

Mentre nel primo caso (c.d. abnormità strutturale) l'atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, nel secondo caso (c.d. abnormità funzionale), il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero la sua regressione.

Rilevato che nessuna di tali caratteristiche si rinviene -né viene denunciata- con il ricorso in esame, con il quale si impugna un provvedimento (ordinanza di archiviazione) che rientra nella potestà funzionale del giudice che lo ha emesso (il G.i.p.), cui era stata ritualmente rivolta la relativa richiesta del pubblico ministero.

Né tantomeno può rinvenirsi una stasi processuale nell'archiviazione di un procedimento disposta -appunto- su legittima richiesta del pubblico ministero e su altrettanto legittima determinazione del G.i.p.; considerato che da quanto rilevato emerge la manifesta infondatezza del ricorso, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di RAVENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso presentato dal Consorzio per la Tutela del [OSCURATO:PERSONA], letti i motivi nuovi sopravvenuti con successiva memoria; premesso che i tratti caratterizzanti l'abnormità -così come enucleati da questa Corte- possono riguardare il c.d. profilo strutturale (genetico), allorquando si rinvenga una stranezza o una singolarità del contenuto del provvedimento, tali da renderlo avulso dall'intero ordinamento processuale; ovvero il cd. profilo funzionale, che si verifica quando il giudice, pur investito della potestà decisionale e, quindi, astrattamente titolare del legittimo potere, esercita le sue prerogative al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste dalla legge, determinando la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (se non, addirittura, la sua regressione). Mentre nel primo caso (c.d. abnormità strutturale) l'atto, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale, nel secondo caso (c.d. abnormità funzionale), il provvedimento, pur non estraneo al sistema normativo, determina la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo ovvero la sua regressione. Rilevato che nessuna di tali caratteristiche si rinviene -né viene denunciata- con il ricorso in esame, con il quale si impugna un provvedimento (ordinanza di archiviazione) che rientra nella potestà funzionale del giudice che lo ha emesso (il G.i.p.), cui era stata ritualmente rivolta la relativa richiesta del pubblico ministero. Né tantomeno può rinvenirsi una stasi processuale nell'archiviazione di un procedimento disposta -appunto- su legittima richiesta del pubblico ministero e su altrettanto legittima determinazione del G.i.p.; considerato che da quanto rilevato emerge la manifesta infondatezza del ricorso, rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19871/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris