CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 06623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso la ordinanza del 19/06/2021 del Tribunale di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 giugno 2021 il Tribunale di Lecce ha parzialmente riformato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Brindisi del 18 maggio 2021, sostituendo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - indagato, secondo la provvisoria imputazione formulata in sede cautelare, per il reato di abuso d'ufficio commesso nella sua qualità di responsabile dell'area di pianificazione del territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA], avendo rilasciato alla società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." un permesso di costruire in relazione al cambio di destinazione d'uso a fini commerciali di taluni locali, senza tener conto della somma di euro 43.263,72, dovuta a titolo di "monetizzazione standard" ai sensi del D.M. n. 1444/68, né del costo di costruzione quantificato dal suo predecessore in misura pari ad euro 9.837, 45, ma limitandosi a dare atto del versamento integrativo della somma di euro 8.664,93 e in tal guisa procurando alla predetta società un ingiusto vantaggio patrimoniale di oltre quarantamila euro - la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio presso il Comune di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di un anno. 2. Nell'interesse del predetto indagato ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con il primo motivo violazioni di legge in relazione alla sussistenza della gravità indiziaria per avere l'ordinanza impugnata omesso di considerare che la normativa dettata dal d.P.R. n. 380 del 2001 contiene principi di carattere generale e che le quote commisurate all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione dell'edificio, sono previste da un atto amministrativo di competenza del Consiglio comunale sulla base di tabelle parametriche definite dalla Regione. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si deducono vizi della motivazione in ordine al medesimo profilo, sul rilievo che il permesso di costruire rilasciato dall'indagato alla predetta società non è mai stato dichiarato illegittimo da parte dell'amministrazione comunale, atteso che oggetto di contestazione non è l'an del permesso a costruire, ma il quantum richiesto in sede di rilascio a titolo di monetizzazione degli standards urbanistici ai sensi dell'art. 5.2. del D.M. n. 1444 del 1968. Dalla motivazione della decisione impugnata, infatti, non è possibile desumere se la rilevata carenza di istruttoria sulla rideternninazione degli oneri e il fatto di discostarsi rispetto alla quantificazione operata dal predecessore dell'indagato integrino o meno la violazione di specifiche regole di condotta in relazione all'ipotesi di reato contestata in sede cautelare. 3. Con atto trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 29 dicembre 2021 il ricorrente ha personalmente dichiarato di rinunziare all'impugnazione per essere stata la predetta misura interdittiva revocata con ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce in data 21 dicembre 2021.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., avendo il ricorrente personalmente dichiarato di rinunciarvi a seguito della revoca, in data 21 dicembre 2021, del provvedimento interdittivo nei suoi confronti adottato. 2. Secondo il principio affermato da questa Suprema Corte in relazione ad una fattispecie in materia di procedimento "de libertate (Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208166), il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione e derivante da una causa non imputabile al ricorrente - come la successiva revoca del provvedimento impugnato - non configura un'ipotesi di soccombenza neppure virtuale, con la conseguenza che dalla declaratoria di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Co