CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 10797/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ONE(artt. 380-bise 391 cod. proc. civ.) LA PRIMA PRESIDENTE Visti gli atti del procedimento n. 25358-2023 R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrent e - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente – avverso l’ordinanza della Corte dei conti –Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana n. 84 del 2023, pubblicata il 10 maggio 2023; rilevato che è stata formulata proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alla parte ricorrente il 7 marzo 2024; considerato che è trascorso il termine di quaranta giorni dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che, a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, cod. proc. civ., il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art.391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, cod. proc. civ., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro per 1.200 compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Roma, lì22