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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21171/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14512/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, sez. staccata di Lecce, n.914/24/2014 depositata il 15 aprile 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Lecce, veniva parzialmente accolto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza n.113/4/2010 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brin- disi, a sua volta di accoglimento parziale del ricorso presentato dalla contribuente contro la cartella di pagamento IVA e sanzioni 2005.

2. La cartella impugnata veniva emessa a seguito di controllo automa- tizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione dei redditi per l'anno di im- posta suddetto.

Nel corso del giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di autotutela, provvedeva ad effettuare lo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo, restando dovute solo le sanzioni relative al mese di gennaio 2005 per tardivo versamento.

In- fatti, in data 1.1.2005 la società aveva optato per il regime di contabi- lità presso terzi ex art.1 comma 3 del d.P.R. n.100 del 1998 e il giudice di prime cure riteneva che avrebbe dovuto effettuare il versamento entro il 16.2.2005, mentre lo stesso era intervenuto in data 16.3.2005.

La CTP confermava così la legittimità della sanzione per il ritardo del versamento IVA relativo al mese di gennaio 2005.

3. Il giudice d'appello accoglieva l'impugnazione proposta dalla contri- buente osservando che, trattandosi di società già in essere alla data del 1.1.2005, la contribuente aveva applicato legittimamente il metodo di liquidazione IVA basato sulle registrazioni eseguite per il secondo mese precedente, versando VIVA il 16.3.2005 sulla base delle annota- zioni operate nel mese di gennaio di quell'anno.

In ogni caso, riteneva esistente l'incertezza interpretativa, escludendo per l'effetto la de- benza delle sanzioni.

4. Contro tale decisione l'Agenzia delle entrate spiega ricorso affidato a due motivi, mentre la società intimata non ha svolto difese.

Considerato che:

5. Con il primo motivo - ai fini dell'art.360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. - l'Agenzia ricorrente si duole della violazione dell'art. 1 comma 3 del d.P.R. n.100 del 1998 poiché, al contrario di quanto sostenuto dal giu- dice d'appello, l'art. 1, comma 3, cit. avrebbe semplicemente cambiato il mese di riferimento sulle cui risultanze calcolare l'IVA dovuta, la- sciando invariato il termine di pagamento dell'IVA così come discipli- nato dal comma 1 del citato d.P.R. 100/98.

6. La censura è fondata.

L'art. 1 comma 3 del d.P.R. n.100 del 1998, è stato adottato in attuazione dell'art. 3 comma 136 della

I. n.662 del 1996, regolando la fattispecie del versamento della differenza tra l'am- montare complessivo dell'IVA esigibile e quello dell'IVA detraibile, a suo tempo disciplinata dall'art. 27 comma primo del d.P.R. 633/72, abro- gato dall'art. 2 del d.P.R. 100/98 con decorrenza dal 1.5.1998.

Il di- sposto prevede, quando la tenuta della contabilità sia affidata a terzi, che «a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese pre- cedente».

7. Questa Corte ha più volte affermato che «in materia d'IVA, la scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi non comporta alcuno slit- tamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta, atteso che lo stesso art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 100 del 1998, prevede espres- samente che la liquidazione IVA debba essere effettuata entro il ter- mine previsto dal comma 1 (il giorno 16 di ciascun mese seguente) anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di conta- bilità presso terzi, per cui non vi è ragione di ritenere che al diverso metodo di calcolo dell'imposta corrisponda anche un diverso termine per il suo versamento» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16973 del 2016; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5401 del 2016).

Da quanto precede discende che il giudice d'appello è incorso in errore nel ritenere che la previsione di legge summenzionata, autorizzando la liquidazione dell'imposta sulla base della differenza registrata con il se- condo mese precedente, abbia anche inteso differire il termine per il versamento, per il quale resta invece inderogabilmente fissata la data del 16 del mese successivo a quello di riferimento.

8. Con il secondo motivo di ricorso - ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. - si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 57 del d.lgs n. 546 del 1992 per non aver la CTR rilevato l'inam- missibilità della invocata applicazione delle previsioni di legge suddette, avanzata dalla contribuente per la prima volta in appello e, comunque, per non aver constatato l'insussistenza della incertezza interpretativa richiesta dalla norma.

9. La censura è fondata.

Dalla lettura della sentenza impugnata non si ha evidenza della rituale introduzione della questione in primo grado e va reiterato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'i- napplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appro- priati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016, Rv. 640536 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15406 del 03/06/2021, Rv. 661600 - 01).

10. Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto ex art.348 cod. proc. civ., la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda della contribuente rela- tiva alle sanzioni.

11. Le spese dei due gradi di merito devono essere compensate in con- siderazione del consolidamento della giurisprudenza in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, rigetta la d manda del contribuente relativa alle SE zi on i f,,,c-c_x_ \-\ AAA.CAZ, ,U1 (X/x Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la contri- buente alla rifusione delle spese di lite di legittimità, liquidate in Euro 2.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14512/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, sez. staccata di Lecce, n.914/24/2014 depositata il 15 aprile 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 22 febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, sez. staccata di Lecce, veniva parzialmente accolto l'appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. avverso la sentenza n.113/4/2010 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brin- disi, a sua volta di accoglimento parziale del ricorso presentato dalla contribuente contro la cartella di pagamento IVA e sanzioni 2005. 2. La cartella impugnata veniva emessa a seguito di controllo automa- tizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 della dichiarazione dei redditi per l'anno di im- posta suddetto. Nel corso del giudizio di primo grado l'Agenzia delle Entrate, a seguito di istanza di autotutela, provvedeva ad effettuare lo sgravio parziale delle somme iscritte a ruolo, restando dovute solo le sanzioni relative al mese di gennaio 2005 per tardivo versamento. In- fatti, in data 1.1.2005 la società aveva optato per il regime di contabi- lità presso terzi ex art.1 comma 3 del d.P.R. n.100 del 1998 e il giudice di prime cure riteneva che avrebbe dovuto effettuare il versamento entro il 16.2.2005, mentre lo stesso era intervenuto in data 16.3.2005. La CTP confermava così la legittimità della sanzione per il ritardo del versamento IVA relativo al mese di gennaio 2005. 3. Il giudice d'appello accoglieva l'impugnazione proposta dalla contri- buente osservando che, trattandosi di società già in essere alla data del 1.1.2005, la contribuente aveva applicato legittimamente il metodo di liquidazione IVA basato sulle registrazioni eseguite per il secondo mese precedente, versando VIVA il 16.3.2005 sulla base delle annota- zioni operate nel mese di gennaio di quell'anno. In ogni caso, riteneva esistente l'incertezza interpretativa, escludendo per l'effetto la de- benza delle sanzioni. 4. Contro tale decisione l'Agenzia delle entrate spiega ricorso affidato a due motivi, mentre la società intimata non ha svolto difese. Considerato che: 5. Con il primo motivo - ai fini dell'art.360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. - l'Agenzia ricorrente si duole della violazione dell'art. 1 comma 3 del d.P.R. n.100 del 1998 poiché, al contrario di quanto sostenuto dal giu- dice d'appello, l'art. 1, comma 3, cit. avrebbe semplicemente cambiato il mese di riferimento sulle cui risultanze calcolare l'IVA dovuta, la- sciando invariato il termine di pagamento dell'IVA così come discipli- nato dal comma 1 del citato d.P.R. 100/98. 6. La censura è fondata. L'art. 1 comma 3 del d.P.R. n.100 del 1998, è stato adottato in attuazione dell'art. 3 comma 136 della I. n.662 del 1996, regolando la fattispecie del versamento della differenza tra l'am- montare complessivo dell'IVA esigibile e quello dell'IVA detraibile, a suo tempo disciplinata dall'art. 27 comma primo del d.P.R. 633/72, abro- gato dall'art. 2 del d.P.R. 100/98 con decorrenza dal 1.5.1998. Il di- sposto prevede, quando la tenuta della contabilità sia affidata a terzi, che «a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e ne abbia dato comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente nella prima dichiarazione annuale presentata nell'anno successivo alla scelta operata, può fare riferimento, ai fini del calcolo della differenza di imposta relativa al mese precedente, all'imposta divenuta esigibile nel secondo mese pre- cedente». 7. Questa Corte ha più volte affermato che «in materia d'IVA, la scelta del regime fiscale di contabilità presso terzi non comporta alcuno slit- tamento dei termini per i versamenti periodici dell'imposta, atteso che lo stesso art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 100 del 1998, prevede espres- samente che la liquidazione IVA debba essere effettuata entro il ter- mine previsto dal comma 1 (il giorno 16 di ciascun mese seguente) anche nell'ipotesi in cui la società abbia optato per il regime di conta- bilità presso terzi, per cui non vi è ragione di ritenere che al diverso metodo di calcolo dell'imposta corrisponda anche un diverso termine per il suo versamento» (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16973 del 2016; conforme, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5401 del 2016). Da quanto precede discende che il giudice d'appello è incorso in errore nel ritenere che la previsione di legge summenzionata, autorizzando la liquidazione dell'imposta sulla base della differenza registrata con il se- condo mese precedente, abbia anche inteso differire il termine per il versamento, per il quale resta invece inderogabilmente fissata la data del 16 del mese successivo a quello di riferimento. 8. Con il secondo motivo di ricorso - ai fini dell'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. - si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 57 del d.lgs n. 546 del 1992 per non aver la CTR rilevato l'inam- missibilità della invocata applicazione delle previsioni di legge suddette, avanzata dalla contribuente per la prima volta in appello e, comunque, per non aver constatato l'insussistenza della incertezza interpretativa richiesta dalla norma. 9. La censura è fondata. Dalla lettura della sentenza impugnata non si ha evidenza della rituale introduzione della questione in primo grado e va reiterato che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'i- napplicabilità delle sanzioni, anche in sede di legittimità, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa, solo in presenza di una domanda del contribuente formulata nei modi e nei termini processuali appro- priati, che non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello o nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 14402 del 14/07/2016, Rv. 640536 - 01; conforme, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 15406 del 03/06/2021, Rv. 661600 - 01). 10. Il ricorso deve essere, conseguentemente, accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto ex art.348 cod. proc. civ., la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda della contribuente rela- tiva alle sanzioni. 11. Le spese dei due gradi di merito devono essere compensate in con- siderazione del consolidamento della giurisprudenza in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, rigetta la d manda del contribuente relativa alle SE zi on i f,,,c-c_x_ \-\ AAA.CAZ, ,U1 (X/x Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la contri- buente alla rifusione delle spese di lite di legittimità, liquidate in Euro 2.
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