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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 42934/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marliana avverso la sentenza del 01/10/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 1 ottobre 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 18 luglio 2016, che dichiarava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 610, primo e secondo comma, in relazione all'art. 339 cod. pen. (capo A) e 337 cod. pen. (capo B), condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione.

I Giudici di merito hanno ritenuto accertati i fatti addebitati all'imputato sia in relazione al delitto di violenza privata (per avere intenzionalmente bloccato il transito su una strada sterrata della quale rivendicava la proprietà, posizionandovi il suo fuoristrada e alcuni tronchi di legna in modo da impedirvi il passaggio in entrambe le direzioni), sia in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (per avere usato violenza nei confronti degli agenti della Polizia municipale intervenuti per ripristinare le condizioni di regolare viabilità, trattenendo un'accetta da lui utilizzata per tagliare la legna e strattonando violentemente il vigile urbano - [OSCURATO:PERSONA] - che in quel momento gliene aveva invano intimato la consegna e ne aveva quindi afferrato il manico al fine di disamarlo, tanto da rendere necessario l'intervento di altro pubblico ufficiale, l'[OSCURATO:PERSONA], per sottrargliene il possesso).

2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello, atteso che la notifica è stata erroneamente eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore, sebbene l'imputato avesse eletto domicilio in altro luogo di [OSCURATO:PERSONA] (località Nievole, via dei Giannini 9/A e non via dei Giannini 9/A), con la conseguenza che non vi è prova che la notifica sia stata previamente tentata presso l'indirizzo corretto.

2.1. Con un secondo motivo si lamentano plurimi vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto di cui al capo A), non avendo la Corte d'appello dato risposta, in particolare, alle doglianze sollevate riguardo alla individuazione del reale motivo che precludeva del tutto il passaggio autoveicolare (ma non quello dei motoveicoli o, tanto meno, dei pedoni) sul viottolo boschivo oggetto dell'imputazione: motivo costituito non dalla presenza del fuoristrada dell'imputato, ma dalla presenza sulla sede carrabile di un fusto d'albero di grosse dimensioni, accidentalmente scivolato dal bosco sovrastante, che precludeva il passaggio a qualsiasi autoveicolo e che, per il peso e l'ingombro così procurato, non poteva essere rimosso se non previamente tagliato e diviso in pezzi.

Non è stato chiarito, sulla base delle richiamate emergenze dibattimentali: a) se il passaggio veicolare sarebbe stato possibile, qualora non vi fosse stato il fuoristrada dell'imputato, o sarebbe risultato comunque precluso dalla presenza sulla sede stradale di un tronco d'albero di grosse dimensioni; b) se vi fossero in atti elementi idonei ad affermare che quel tronco fosse stato appositamente collocato dall'imputato.

L'esame della documentazione fotografica, peraltro, dimostrava che il passaggio era comunque precluso a qualsiasi autoveicolo, indipendentemente dalla presenza del fuoristrada dell'imputato, anch'esso rimasto bloccato dalla presenza del tronco sulla carreggiata.

Nei giorni e nelle settimane precedenti l'accaduto, infatti, era stato effettuato da una ditta incaricata dall'ENEL, o comunque da terzi, un taglio di rami nel bosco sovrastante la strada, ai cui margini erano stati incautamente lasciati alcuni tronchi e rami recisi: fatti, questi, dei quali l'imputato si era subito lamentato con le autorità competenti, notiziandole di quanto accaduto.

Si contesta, inoltre, l'omesso esame delle censure difensive in ordine alle argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale sulla base delle risultanze offerte dalle dichiarazioni di alcuni testimoni (Tessitori, Traversari, [OSCURATO:PERSONA], Maccioni e Pillola) e si assume, infine, l'erronea valutazione di inattendibilità dei testi addotti a discarico ([OSCURATO:PERSONA] e Simone).

2.2. Con un terzo motivo si deducono vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto alla configurabilità dell'aggravante di cui agli artt. 610, secondo comma, e 339 cod. pen., avendo gli stessi testimoni d'accusa (Maccioni e Scanu) affermato che l'uso dell'accetta era destinato esclusivamente al frazionamento del grosso fusto d'albero rimasto sulla strada, onde poterlo rimuovere, e che, pertanto, la stessa non venne brandita nei confronti di alcuno.

2.3. Con un quarto ed un quinto motivo si deducono vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza di cui al capo B), atteso che nessuno dei testi d'accusa ha riferito in merito ad atti di violenza o minaccia posti in essere nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per ostacolarne il compimento di atti d'ufficio, avendo l'imputato opposto, tutt'al più, un mero rifiuto verbale, prontamente seguito dalla consegna dell'accetta che stava utilizzando per spaccare il tronco situato in mezzo alla sede stradale.

Né l'imputato poté rendersi conto, data la concitazione del momento, che il tentativo di prendergli l'accetta afferrandolo per il braccio mentre era intento a tagliare il tronco sul vialetto proveniva dal pubblico ufficiale, ossia dall'[OSCURATO:PERSONA], e non da una delle altre persone presenti sul posto.

2.4. Con un sesto motivo si lamentano vizi della motivazione riguardo all'erroneo diniego delle invocate attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che l'imputato si era più volte lamentato, nei giorni precedenti l'accaduto, del fatto che estranei avevano fatto ingresso nella sua proprietà, procedendo al taglio di rami ed alberi che erano stati lasciati sui margini della strada, e a tale riguardo aveva, in più occasioni, sollecitato varie autorità per evitare di dover sopportare danni che gli sarebbero potuti derivare dalle condotte di terzi.

3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 21 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.

4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 ottobre 2021 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale ed ha illustrato le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Inammissibile, per manifestamente infondatezza, deve ritenersi la prima doglianza dal ricorrente prospettata, ove si consideri che la relativa nullità non è stata ritualmente eccepita in sede di appello, pur essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen.

Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo richiamata, in motivazione, anche da Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771), la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio (dichiarato o) eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Runnmo, Rv. 248401; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505).

2. Parimenti inammissibili, per manifesta infondatezza e in quanto non consentite nel giudizio di legittimità, devono ritenersi le doglianze oggetto del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso, sì come essenzialmente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rilettura fattuale delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata.

Le su esposte censure, invero, non pongono in rilievo mancanze argonnentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, che, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di una completa analisi critico- argomentativa, specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere le obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate.

3. In tal senso, nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già apprezzate in senso conforme dalla decisione di primo grado, la Corte distrettuale ha svolto una valutazione analitica e globale delle diverse componenti della regiudicanda, ponendo in evidenza l'inequivoco esito delle concordanti ricostruzioni di fatti e comportamenti caduti sotto la diretta percezione dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alle condotte volte ad ostacolare il transito sulla sede stradale, che l'imputato riteneva di sua esclusiva proprietà e non gravata da servitù di passaggio, posizionandovi deliberatamente, e per un rilevante arco di tempo, il suo fuoristrada e dei tronchi di legna sul centro della carreggiata, sì da impedire finanche l'intervento di un furgone dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], in quel giorno recatisi in loco per compiere dei lavori di manutenzione dell'acquedotto.

Al riguardo, invero, la sentenza impugnata ha motivatamente condiviso il vaglio di attendibilità espresso, riguardo alle dichiarazioni dei testi d'accusa, dal Giudice di primo grado, che aveva a sua volta già confutato la versione dei fatti proposta dall'imputato e puntualmente indicato le ragioni per le quali dovevano ritenersi inattendibili le dichiarazioni dei testi addotti a discarico.

La Corte distrettuale, inoltre, ha posto in rilievo la dirimente circostanza di fatto che, pur a seguito dell'intervento dei pubblici ufficiali, recatisi in loco su richiesta dei dipendenti dell'acquedotto al fine di ovviare alla situazione di estrema tensione procurata dal comportamento dell'imputato (che aveva palesato una decisa ostilità nei confronti di tutti coloro che si trovavano a transitare sulla strada, continuando peraltro a mantenere un atteggiamento minatorio con una grossa accetta che in quel momento impugnava spaccando i tronchi di legna che vi aveva fatto depositare), egli, sebbene vi fosse stato correttamente sollecitato, non si limitò ad opporre un risoluto diniego alle richieste di ripristino della viabilità, con la conseguente interruzione della condotta in atto e la consegna dell'attrezzo, ma strattonò l'agente di Polizia municipale — che in quel frangente cercava di disarmarlo - per tentare di riprenderne il possesso esclusivo, rendendo in tal guisa necessario il successivo intervento posto in essere da un altro pubblico ufficiale al fine di sottrargliene completamente la disponibilità.

Al riguardo, pertanto, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte (ex multis v.

Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207), secondo cui non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che ne venga concretamente impedita la libertà di azione, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati.

In relazione ai su indicati motivi, in definitiva, il ricorso deve ritenersi inammissibile poiché la linearità e la coerenza logica dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata non sono state affatto travolte, né incrinate dalle richiamate ragioni di doglianza, limitandosi il ricorrente a prospettare critiche involgenti la ricostruzione di profili del tutto irrilevanti nella vicenda, ovvero la valutazione dalla Corte d'appello data al materiale probatorio sottoposto al suo esame, così delineandone una contrapposta rivisitazione sulla base di censure di cui l'intero percorso argomentativo dell'impugnata decisione — letta congiuntamente alla prima - non offre traccia.

Né, peraltro, la Corte di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla sua cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio della motivazione risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu ()culi.

4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alle residue doglianze prospettate nel sesto motivo di ricorso, congruamente giustificate dovendosi ritenere, alla luce di una globale valutazione del fatto e delle gravi modalità di realizzazione dei reiterati comportamenti delittuosi posti in essere dall'imputato, oltre che in ragione della rilevata assenza di segnali di resipiscenza e consapevolezza del disvalore delle su indicate condotte, le discrezionali valutazioni di merito afferenti al denegato riconoscimento sia della invocata causa di esclusione della punibilità, sia delle circostanze attenuanti generiche, la cui esclusione, come è noto, può essere legittimamente motivata dal giudice non solo sulla base di un complessivo apprezzamento di gravità delle accertate condotte delittuose, ma anche con la rilevata assenza di elementi o circostanze di segno positivo a tal fine valutabili (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Marliana avverso la sentenza del 01/10/2020 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1 ottobre 2020 la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pistoia del 18 luglio 2016, che dichiarava la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati, unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 610, primo e secondo comma, in relazione all'art. 339 cod. pen. (capo A) e 337 cod. pen. (capo B), condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione. I Giudici di merito hanno ritenuto accertati i fatti addebitati all'imputato sia in relazione al delitto di violenza privata (per avere intenzionalmente bloccato il transito su una strada sterrata della quale rivendicava la proprietà, posizionandovi il suo fuoristrada e alcuni tronchi di legna in modo da impedirvi il passaggio in entrambe le direzioni), sia in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale (per avere usato violenza nei confronti degli agenti della Polizia municipale intervenuti per ripristinare le condizioni di regolare viabilità, trattenendo un'accetta da lui utilizzata per tagliare la legna e strattonando violentemente il vigile urbano - [OSCURATO:PERSONA] - che in quel momento gliene aveva invano intimato la consegna e ne aveva quindi afferrato il manico al fine di disamarlo, tanto da rendere necessario l'intervento di altro pubblico ufficiale, l'[OSCURATO:PERSONA], per sottrargliene il possesso). 2. Avverso la predetta decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, l'omessa notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio in appello, atteso che la notifica è stata erroneamente eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. al difensore, sebbene l'imputato avesse eletto domicilio in altro luogo di [OSCURATO:PERSONA] (località Nievole, via dei Giannini 9/A e non via dei Giannini 9/A), con la conseguenza che non vi è prova che la notifica sia stata previamente tentata presso l'indirizzo corretto. 2.1. Con un secondo motivo si lamentano plurimi vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza del delitto di cui al capo A), non avendo la Corte d'appello dato risposta, in particolare, alle doglianze sollevate riguardo alla individuazione del reale motivo che precludeva del tutto il passaggio autoveicolare (ma non quello dei motoveicoli o, tanto meno, dei pedoni) sul viottolo boschivo oggetto dell'imputazione: motivo costituito non dalla presenza del fuoristrada dell'imputato, ma dalla presenza sulla sede carrabile di un fusto d'albero di grosse dimensioni, accidentalmente scivolato dal bosco sovrastante, che precludeva il passaggio a qualsiasi autoveicolo e che, per il peso e l'ingombro così procurato, non poteva essere rimosso se non previamente tagliato e diviso in pezzi. Non è stato chiarito, sulla base delle richiamate emergenze dibattimentali: a) se il passaggio veicolare sarebbe stato possibile, qualora non vi fosse stato il fuoristrada dell'imputato, o sarebbe risultato comunque precluso dalla presenza sulla sede stradale di un tronco d'albero di grosse dimensioni; b) se vi fossero in atti elementi idonei ad affermare che quel tronco fosse stato appositamente collocato dall'imputato. L'esame della documentazione fotografica, peraltro, dimostrava che il passaggio era comunque precluso a qualsiasi autoveicolo, indipendentemente dalla presenza del fuoristrada dell'imputato, anch'esso rimasto bloccato dalla presenza del tronco sulla carreggiata. Nei giorni e nelle settimane precedenti l'accaduto, infatti, era stato effettuato da una ditta incaricata dall'ENEL, o comunque da terzi, un taglio di rami nel bosco sovrastante la strada, ai cui margini erano stati incautamente lasciati alcuni tronchi e rami recisi: fatti, questi, dei quali l'imputato si era subito lamentato con le autorità competenti, notiziandole di quanto accaduto. Si contesta, inoltre, l'omesso esame delle censure difensive in ordine alle argomentazioni svolte dalla Corte distrettuale sulla base delle risultanze offerte dalle dichiarazioni di alcuni testimoni (Tessitori, Traversari, [OSCURATO:PERSONA], Maccioni e Pillola) e si assume, infine, l'erronea valutazione di inattendibilità dei testi addotti a discarico ([OSCURATO:PERSONA] e Simone). 2.2. Con un terzo motivo si deducono vizi di inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto alla configurabilità dell'aggravante di cui agli artt. 610, secondo comma, e 339 cod. pen., avendo gli stessi testimoni d'accusa (Maccioni e Scanu) affermato che l'uso dell'accetta era destinato esclusivamente al frazionamento del grosso fusto d'albero rimasto sulla strada, onde poterlo rimuovere, e che, pertanto, la stessa non venne brandita nei confronti di alcuno. 2.3. Con un quarto ed un quinto motivo si deducono vizi della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di resistenza di cui al capo B), atteso che nessuno dei testi d'accusa ha riferito in merito ad atti di violenza o minaccia posti in essere nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] per ostacolarne il compimento di atti d'ufficio, avendo l'imputato opposto, tutt'al più, un mero rifiuto verbale, prontamente seguito dalla consegna dell'accetta che stava utilizzando per spaccare il tronco situato in mezzo alla sede stradale. Né l'imputato poté rendersi conto, data la concitazione del momento, che il tentativo di prendergli l'accetta afferrandolo per il braccio mentre era intento a tagliare il tronco sul vialetto proveniva dal pubblico ufficiale, ossia dall'[OSCURATO:PERSONA], e non da una delle altre persone presenti sul posto. 2.4. Con un sesto motivo si lamentano vizi della motivazione riguardo all'erroneo diniego delle invocate attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., atteso che l'imputato si era più volte lamentato, nei giorni precedenti l'accaduto, del fatto che estranei avevano fatto ingresso nella sua proprietà, procedendo al taglio di rami ed alberi che erano stati lasciati sui margini della strada, e a tale riguardo aveva, in più occasioni, sollecitato varie autorità per evitare di dover sopportare danni che gli sarebbero potuti derivare dalle condotte di terzi. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 21 settembre 2021 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso. 4. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 14 ottobre 2021 il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale ed ha illustrato le sue conclusioni, insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Inammissibile, per manifestamente infondatezza, deve ritenersi la prima doglianza dal ricorrente prospettata, ove si consideri che la relativa nullità non è stata ritualmente eccepita in sede di appello, pur essendo soggetta alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc. pen. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte (da ultimo richiamata, in motivazione, anche da Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771), la nullità conseguente alla notificazione all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia invece che presso il domicilio (dichiarato o) eletto è d'ordine generale a regime intermedio, perché idonea comunque a determinare una conoscenza effettiva dell'atto in ragione del rapporto fiduciario con il difensore, sicché è soggetta ai termini di deduzione di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 35345 del 12/05/2010, Runnmo, Rv. 248401; Sez. 4, n. 40066 del 17/09/2015, Bellucci, Rv. 264505). 2. Parimenti inammissibili, per manifesta infondatezza e in quanto non consentite nel giudizio di legittimità, devono ritenersi le doglianze oggetto del secondo, del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso, sì come essenzialmente orientate a sollecitare, sul duplice presupposto di una rilettura fattuale delle risultanze processuali e di una valutazione meramente alternativa delle fonti di prova, l'esercizio di uno scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano gli articolati passaggi motivazionali attraverso i quali si snoda la decisione impugnata. Le su esposte censure, invero, non pongono in rilievo mancanze argonnentative ed illogicità ictu °cui/ percepibili, sì da scardinare la tenuta logica e l'intima coerenza strutturale del ragionamento probatorio delineato nella motivazione, ma sono volte ad ottenere un non consentito sindacato su scelte valutative compiutamente giustificate dalla Corte d'appello, che, nel richiamare le conformi valutazioni già espresse dal primo Giudice, ha linearmente ricostruito il compendio storico-fattuale posto a fondamento dei correlativi temi d'accusa, affermandone la rilevanza penale sulla base di una completa analisi critico- argomentativa, specificamente orientata anche ad esaminare e disattendere le obiezioni difensive finanche in questa Sede reiterate. 3. In tal senso, nel ripercorrere il quadro delle convergenti risultanze probatorie già apprezzate in senso conforme dalla decisione di primo grado, la Corte distrettuale ha svolto una valutazione analitica e globale delle diverse componenti della regiudicanda, ponendo in evidenza l'inequivoco esito delle concordanti ricostruzioni di fatti e comportamenti caduti sotto la diretta percezione dei testimoni escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, con particolare riferimento alle condotte volte ad ostacolare il transito sulla sede stradale, che l'imputato riteneva di sua esclusiva proprietà e non gravata da servitù di passaggio, posizionandovi deliberatamente, e per un rilevante arco di tempo, il suo fuoristrada e dei tronchi di legna sul centro della carreggiata, sì da impedire finanche l'intervento di un furgone dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA], in quel giorno recatisi in loco per compiere dei lavori di manutenzione dell'acquedotto. Al riguardo, invero, la sentenza impugnata ha motivatamente condiviso il vaglio di attendibilità espresso, riguardo alle dichiarazioni dei testi d'accusa, dal Giudice di primo grado, che aveva a sua volta già confutato la versione dei fatti proposta dall'imputato e puntualmente indicato le ragioni per le quali dovevano ritenersi inattendibili le dichiarazioni dei testi addotti a discarico. La Corte distrettuale, inoltre, ha posto in rilievo la dirimente circostanza di fatto che, pur a seguito dell'intervento dei pubblici ufficiali, recatisi in loco su richiesta dei dipendenti dell'acquedotto al fine di ovviare alla situazione di estrema tensione procurata dal comportamento dell'imputato (che aveva palesato una decisa ostilità nei confronti di tutti coloro che si trovavano a transitare sulla strada, continuando peraltro a mantenere un atteggiamento minatorio con una grossa accetta che in quel momento impugnava spaccando i tronchi di legna che vi aveva fatto depositare), egli, sebbene vi fosse stato correttamente sollecitato, non si limitò ad opporre un risoluto diniego alle richieste di ripristino della viabilità, con la conseguente interruzione della condotta in atto e la consegna dell'attrezzo, ma strattonò l'agente di Polizia municipale — che in quel frangente cercava di disarmarlo - per tentare di riprenderne il possesso esclusivo, rendendo in tal guisa necessario il successivo intervento posto in essere da un altro pubblico ufficiale al fine di sottrargliene completamente la disponibilità. Al riguardo, pertanto, la sentenza impugnata ha fatto buon governo del principio affermato da questa Suprema Corte (ex multis v. Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207), secondo cui non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che ne venga concretamente impedita la libertà di azione, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati. In relazione ai su indicati motivi, in definitiva, il ricorso deve ritenersi inammissibile poiché la linearità e la coerenza logica dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata non sono state affatto travolte, né incrinate dalle richiamate ragioni di doglianza, limitandosi il ricorrente a prospettare critiche involgenti la ricostruzione di profili del tutto irrilevanti nella vicenda, ovvero la valutazione dalla Corte d'appello data al materiale probatorio sottoposto al suo esame, così delineandone una contrapposta rivisitazione sulla base di censure di cui l'intero percorso argomentativo dell'impugnata decisione — letta congiuntamente alla prima - non offre traccia. Né, peraltro, la Corte di legittimità potrebbe sostituire una propria valutazione a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, dovendosi in questa Sede saggiare la complessiva tenuta logica della sentenza sottoposta alla sua cognizione, senza oltrepassare i limiti riconnessi all'accertamento della coerenza strutturale del discorso giustificativo, né, tanto meno, sovrapporre un'attività di verifica, rispetto alle correlative acquisizioni processuali, della rispondenza dell'apparato argomentativo di cui il giudice di merito si è servito, dovendo il vizio della motivazione risultare, per ciò stesso, palese e di immediata riconoscibilità, ossia di spessore tale da emergere ictu ()culi. 4. Analoghe considerazioni devono svolgersi in relazione alle residue doglianze prospettate nel sesto motivo di ricorso, congruamente giustificate dovendosi ritenere, alla luce di una globale valutazione del fatto e delle gravi modalità di realizzazione dei reiterati comportamenti delittuosi posti in essere dall'imputato, oltre che in ragione della rilevata assenza di segnali di resipiscenza e consapevolezza del disvalore delle su indicate condotte, le discrezionali valutazioni di merito afferenti al denegato riconoscimento sia della invocata causa di esclusione della punibilità, sia delle circostanze attenuanti generiche, la cui esclusione, come è noto, può essere legittimamente motivata dal giudice non solo sulla base di un complessivo apprezzamento di gravità delle accertate condotte delittuose, ma anche con la rilevata assenza di elementi o circostanze di segno positivo a tal fine valutabili (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). 5. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga
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