Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2021

Cassazione n. 04100/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( C.U.I. 00HK13N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Imperia con la quale, all'esito del giudizio CAL abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.p.r. n. 309 del 1990 e alla recidiva, alla pena di anni tre di reclusione e C 8.000,00 di multa in relazione all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Esso si basa su mere indimostrate asserzioni, che non richiamano puntualmente gli atti di causa, relative a pretese carenze motivazionali della sentenza di secondo grado in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti.

La difesa evidentemente non si confronta con il testo della sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza sul rilievo che, a fronte della confessione rese che giustificava il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., vi erano elementi di spessore (gravità del fatto per l'ingente quantitativo di droga trasportato e i profili di personalità dell'imputato) che non consentivano il menzionato giudizio in termini più favorevoli.

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00.

Così deciso in Roma il 17 dicembre 2021 -a [OSCURATO:PERSONA] L i rg stensore [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( C.U.I. 00HK13N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha confermato la sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Imperia con la quale, all'esito del giudizio CAL abbreviato, [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla circostanza aggravante di cui all'art. 80 D.p.r. n. 309 del 1990 e alla recidiva, alla pena di anni tre di reclusione e C 8.000,00 di multa in relazione all'art. 73 comma 4 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. 3. Il ricorso è inammissibile. Esso si basa su mere indimostrate asserzioni, che non richiamano puntualmente gli atti di causa, relative a pretese carenze motivazionali della sentenza di secondo grado in punto di giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti. La difesa evidentemente non si confronta con il testo della sentenza impugnata che ha confermato il giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza sul rilievo che, a fronte della confessione rese che giustificava il riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., vi erano elementi di spessore (gravità del fatto per l'ingente quantitativo di droga trasportato e i profili di personalità dell'imputato) che non consentivano il menzionato giudizio in termini più favorevoli. 4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata C 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro 3.000,00. Così deciso in Roma il 17 dicembre 2021 -a [OSCURATO:PERSONA] L i rg stensore [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:PERSONA] DEPOSITATA
Sentenza Cassazione n. 04100/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris