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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2002

Cassazione n. 31475/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/05/2002 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975, non è consentito poiché, da un lato, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; dall'altro, risulta fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che lo stesso motivo, nella parte in cui censura l'omessa applicazione al caso di specie dell'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già sottoposti all'esame del giudice di appello e da quest'ultimo disattesi con motivazione congrua ed immune da illogicità, è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche alla luce di quanto esplicitato in sentenza relazione all'uso di un coltello e, per esso, della gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 29/05/2002 avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, nella parte in cui contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 4 della legge n. 110/1975, non è consentito poiché, da un lato, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento; dall'altro, risulta fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una concreta critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che lo stesso motivo, nella parte in cui censura l'omessa applicazione al caso di specie dell'attenuante del fatto di lieve entità introdotta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024, oltre che meramente riproduttivo di profili di censura già sottoposti all'esame del giudice di appello e da quest'ultimo disattesi con motivazione congrua ed immune da illogicità, è altresì generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si veda pag. 5), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche alla luce di quanto esplicitato in sentenza relazione all'uso di un coltello e, per esso, della gravità del fatto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
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