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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025

Cassazione n. 35550/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), in forza dell'accertata c.d.

«recidiva nel biennio».

2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione (censure di seguito enunciate nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

In tesi difensiva avrebbero errato i giudici di merito, in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», nel ritenere sussistente il presupposto della recidiva nel biennio avendo fondato l'accertamento della definitività della (prima) sanzione amministrativa, con riferimento alla quale valutare la recidiva, in ragione di quanto emergente dalla banca dati interforze e senza confrontarsi con le emergenze processuali.

Per quanto emergerebbe da quanto riportato dalla sentenza di primo grado, confermata dal giudice d'appello, oltre che dal verbale di assunzione del relativo mezzo di prova orale, l'escusso appartenente alla polizia giudiziaria avrebbe riferito di non aver controllato al fine di verificare l'eventuale proposizione di un'opposizione alla sanzione amministrativa e non il contrario.

Il riferimento è alla domanda del giudice e alla relativa risposta resa dal testimone che lo stesso ricorrente riporta in ricorso nei seguenti termini: «E non avete riscontrato che c'era stata opposizione a quel verbale?» - domanda - «No nessuna» - risposta -.

3. Il ricorso è manifestamente infondato sia per la possibilità che l'accertamento della definitività del provvedimento amministrativo in oggetto si fondi sulla prova testimoniale ovvero anche su essa (ex plurimis, Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01, e i diversi riferimenti giurisprudenziali ivi citati) sia in ragione della risposta data dal testimone (appartenente alla polizia giudiziaria) alla specifica domanda rivoltagli dal giudice, nei termini sintetizzati dallo stesso ricorrente come innanzi riportati.

La risposta, difatti, non si è esaurita nel semplice avverbio negativo olofrastico («No»), il cui utilizzo avrebbe in ipotesi potuto destare dubbi circa la portata della risposta stessa, ma si è sostanziata nell'avverbio «No» seguito dall'indicato pronome femminile («nessuna»), quindi riferito, quest'ultimo, necessariamente al sostantivo femminile contenuto nella domanda («opposizione»).

4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30 settembre 2025 Il Cos4I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la pronuncia di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 (cod. strada), in forza dell'accertata c.d. «recidiva nel biennio». 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato deducente violazione di legge e vizio cumulativo di motivazione (censure di seguito enunciate nei limiti necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). In tesi difensiva avrebbero errato i giudici di merito, in ipotesi di c.d. «doppia conforme», nel ritenere sussistente il presupposto della recidiva nel biennio avendo fondato l'accertamento della definitività della (prima) sanzione amministrativa, con riferimento alla quale valutare la recidiva, in ragione di quanto emergente dalla banca dati interforze e senza confrontarsi con le emergenze processuali. Per quanto emergerebbe da quanto riportato dalla sentenza di primo grado, confermata dal giudice d'appello, oltre che dal verbale di assunzione del relativo mezzo di prova orale, l'escusso appartenente alla polizia giudiziaria avrebbe riferito di non aver controllato al fine di verificare l'eventuale proposizione di un'opposizione alla sanzione amministrativa e non il contrario. Il riferimento è alla domanda del giudice e alla relativa risposta resa dal testimone che lo stesso ricorrente riporta in ricorso nei seguenti termini: «E non avete riscontrato che c'era stata opposizione a quel verbale?» - domanda - «No nessuna» - risposta -. 3. Il ricorso è manifestamente infondato sia per la possibilità che l'accertamento della definitività del provvedimento amministrativo in oggetto si fondi sulla prova testimoniale ovvero anche su essa (ex plurimis, Sez. 7, n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01, e i diversi riferimenti giurisprudenziali ivi citati) sia in ragione della risposta data dal testimone (appartenente alla polizia giudiziaria) alla specifica domanda rivoltagli dal giudice, nei termini sintetizzati dallo stesso ricorrente come innanzi riportati. La risposta, difatti, non si è esaurita nel semplice avverbio negativo olofrastico («No»), il cui utilizzo avrebbe in ipotesi potuto destare dubbi circa la portata della risposta stessa, ma si è sostanziata nell'avverbio «No» seguito dall'indicato pronome femminile («nessuna»), quindi riferito, quest'ultimo, necessariamente al sostantivo femminile contenuto nella domanda («opposizione»). 4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 settembre 2025 Il Cos4I
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