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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 maggio 2025

Cassazione n. 29522/2025

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bbero espressione di un bisogno psichico operante in un soggetto che tende stabilmente a risolvere i propri problemi commettendo reati.

Ma si tratta, con tutta evidenza, di un argomento che svaluta la possibilità di rinvenire un disegno criminoso unitario e appare, al contrario, maggiormente aderente ad una ricostruzione dell’agito del condannato come espressione di una sistematica reiterazione dei reati, animata da contingenti stati di disagio psichico e non sorretta invece da una ideazione e da una rappresentazione anticipate di una serie di fatti delittuosi.

Ne consegue, pertanto, che anche il secondo motivo di ricorso è da considerarsi infondato.

3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali.

Deve disporsi, inoltre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.

Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bbero espressione di un bisogno psichico operante in un soggetto che tende stabilmente a risolvere i propri problemi commettendo reati. Ma si tratta, con tutta evidenza, di un argomento che svaluta la possibilità di rinvenire un disegno criminoso unitario e appare, al contrario, maggiormente aderente ad una ricostruzione dell’agito del condannato come espressione di una sistematica reiterazione dei reati, animata da contingenti stati di disagio psichico e non sorretta invece da una ideazione e da una rappresentazione anticipate di una serie di fatti delittuosi. Ne consegue, pertanto, che anche il secondo motivo di ricorso è da considerarsi infondato. 3. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. pen., al pagamento delle spese processuali. Deve disporsi, inoltre che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. Così è deciso, 15/05/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29522/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris