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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18755/2026

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te pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Preden, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1629/2019depositata il 25/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/20261.

La Corte d’appello di Milano, riformando la sentenzaemessa dal Tribunale di Lecco, ha riconosciuto il diritto di PeruzziGiulio, agente in attività finanziaria, all’indennizzo per cessazionedell’attività commerciale previsto dalla legge n. 147 del 2013.2.

Il Tribunale di Lecco, aveva rigettato la domanda formulatadal [OSCURATO:PERSONA] rilevando come la professione di intermediariofinanziario dal medesimo svolta, non potesse ritenersi ricompresanella categoria degli agenti di commercio in favore della quale,l’art. 59 della legge n. 449 del 1997 ha esteso il dirittoall’indennità.3.

La Corte territoriale, ha riconosciuto il diritto all’indennitàsulla base di una lettura del combinato disposto dell’art. 58,comma 59 della l. n. 447 del 1997 e dalla l. n. 204/1985 (in temadi attività dell’agente e del rappresentante di commercio),secondo la quale il beneficio in questione è stato esteso a coloroche svolgono attività di agente di commercio ivi compreso ilricorrente il quale ha svolto l’attività di intermediario finanziariooperando in qualità di agente ed in qualità di iscritto all’Enasarco,con la conseguenza di doverlo ritenere appartenente ad unacategoria ricompresa in quella cui è stato esteso il beneficio.4.

Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, con ricorsoaffidato ad un unico motivo e rispetto al quale il [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso.5.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.6.

Al termine della camera di consiglio il Collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1ultimo comma cod. proc. civ.Numero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l’unico motivo di ricorso (art.360, comma primo, n.3c.p.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentandoviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 490 l. n. 147del 2013, 59, comma 58 della l. n. 449 del 1997, 1 e 2 del d.lgs.207 del 1996 e 1 e 2 della l. n. 204 del 1985, 128 quater e ss.d.lgs. n. 385 del 1993.2.

Osserva l’Inps come l’estensione del beneficio operata449 del 1997, ai soggetti di cui alla l. n. 204 del 1985, cioè agliagenti e rappresentanti di commercio, non può essere interpretatacosì da ricomprendervi anche gli esercenti di una attività diintermediazione diversa da quella prevista dalla l. n. 204 del 1985quale ad esempio quella svolta da procacciatori ed agenti di affari.L’originario ricorrente ha svolto la propria attività in qualità diagente in attività finanziaria attività specificamente disciplinata daltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e per laquale è peraltro prevista l’iscrizione ad apposito albo ad operadell’art. 128-quater del d.lgs. n. 385 del 1993.

È ben vero,secondo quanto osserva l’Istituto ricorrente, che si tratta diagenti, quindi assimilabili alla categoria degli agenti di commercio,ma il rinvio operato dalla disposizione non è a coloro che svolgonol’attività di agente, qualunque ne sia il campo, bensì agli agenti dicommercio, categoria specifica che non ricomprenderebbe anchegli intermediari finanziari.3.

Le parti controvertono in ordine all’estensione dell’ambitosoggettivo dell’indennizzo previsto dalla legge n. 147 del 2013anche alla categoria, cui appartiene il controricorrente, di agentein attività finanziaria.Numero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/20264.

Deve preliminarmente osservarsi come ai sensi dell’art. 1, deld.l. n. 207 del 1996 (Indennizzo per la cessazione dell’attivitàcommerciale) l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attivitàcommerciale spessai ai «soggetti che esercitano, in qualità dititolari o coadiutori, attività commerciale al minuto, in sede fissa,anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico dialimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale suaree pubbliche».5.

Con successiva legge n. 449 del 1997, si è previsto, a normadell’art. 59, comma 58, che «A decorrere dal 1 gennaio 1998 ladisciplina di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, èestesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, esuccessive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, chefacciano valere, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il31 dicembre 1998, i requisiti di cui all’art. 2 del citato decretolegislativo n. 207 del 1996.

Le prestazioni sono erogate nei limitidelle disponibilità garantite dal relativo gettito contributivo».6.

Ai sensi dell’art. 1 della l. n. 204 del 1985 «l'attività di agentedi commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmenteincaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione dicontratti in una o più zone determinate.

L'attività dirappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunquevenga stabilmente incaricato da una o più imprese di concluderecontratti in una o più zone determinate.».7.

Per l’effetto, la disciplina dell’indennizzo è stata estesa agliagenti e rappresentanti di commercio che possiedono i requisiti dicui all’art. 2 d.lgs. n. 207 del 1996 ossia : a) più di 62 anni di età,se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne; b) iscrizione, almomento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, inqualità di titolari o caoadiutori, nella Ge. dei contributi e delleNumero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/2026prestazioni previdenziali degli esercenti attività commercialipresso l’Istituto nazionale della previdenza sociale.8.

Il controricorrente nel periodo dal luglio 2002 al gennaio2012 ha operato, quale promotore finanziario, in virtù di uncontratto di agenzia, disciplinato, come si desume dall’AccordoCollettivo Nazionale del 21.10.2004 ed è stato iscrittoall’ENASARCO versando i relativi contributi.9.

Secondo quanto osserva la sentenza impugnata, premessoche, originariamente, per lo svolgimento dell’attività di promotorefinanziario era necessaria, per l’iscrizione nel ruolo degli agenti dicommercio, il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della legge n.204 del 1985, l’attività di promotore finanziario ben può svolgersi1742 c.c. e nonostante le specificità che contraddistinguono, inragione della delicatezza del settore, l’attività in questione, non nerisulterebbe mutata la qualificazione giuridica.10.

Né, in senso contrario, varrebbe sostenere che l’attività dipromotore finanziario presuppone l’iscrizione presso un appositoelenco ai sensi dell’art. 128-quater del d.lgs. n. 385 del 1993,posto che tale circostanza non inciderebbe sulla natura dell’operaprofessionale degli iscritti, che si sostanzia nella promozione econclusione di «contratti relativi alla concessione di finanziamentisotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento».11.

Sotto altro profilo potrebbe argomentarsi che la S.C. in unanon risalente pronuncia, ha stabilito, sebbene al fine di verificarnela compatibilità con quella di dottore commercialista, che l'attivitàdi promotore finanziario costituisce, ove svolta con professionalitàe continuità, «esercizio del commercio» ai sensi dell'art. 3 deld.P.R. n. 1067 del 1953 (Cass. n. 5865 del 08/03/2017 (Rv.643436 - 01).Numero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/202612.

In senso contrario, può osservarsi come l’attività dipromotore finanziario, non espressamente richiamata in relazioneall’ambito soggettivo dell’istituto in analisi, lungi dal costituire solouna variante di quella più ampia di attività commerciale, risultaspecificamente regolamentata, anche in ragione della delicatezzadella materia, dal [OSCURATO:PERSONA] delle leggi in materia bancaria ecreditizia (all’art. 128-quater) e si connota, benché operataagenzia, in ragione della presenza di caratteristiche di assolutaspecificità così da escludere, proprio in ragione di tale specificità(e della specificità della correlativa disciplina), l’attività delricorrente dalla platea dei destinatari del beneficio rivendicato ingiudizio.13.

A riprova della non estendibilità, mediante una letturaestensiva ovvero analogica, dell’istituto in questione, vi sarebbe laconstatazione del fatto che ogni qual volta il Legislatore ha estesol’ambito soggettivo o temporale del predetto istituto lo ha fattoespressamente, così manifestando la volontà di non consentirnealtrimenti l’estensione.14. [OSCURATO:PERSONA] osserva che le questioni agitate nel ricorso, inrelazione all’estensione dell’indennità di cessazione dell’attivitàcommerciale prevista dalla legge n. 147 del 2013 anche all’attivitàdi promotore finanziario, investono una tematica sulla qualequesta Corte non ha ancora statuito espressamente e che non puòessere decisa, anche per i risvolti rispetto a contenziosi di analoganatura, in sede di adunanza camerale, rinvenendo piuttosto nellapubblica udienza, ex art.375, comma primo, c.p.c., con il piùampio contraddittorio garantito dalla partecipazione alle parti edell’intervento del Pubblico ministero, la sede di trattazione piùopportuna.Numero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/202615.

P.Q.Mruolo, per la sua trattazione in pubblica udienza.P.Q.M.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la sua trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te pro tempore, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Preden, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 1629/2019depositata il 25/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2026 dalConsigliere Luca d'Addario.Numero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/20261. La Corte d’appello di Milano, riformando la sentenzaemessa dal Tribunale di Lecco, ha riconosciuto il diritto di PeruzziGiulio, agente in attività finanziaria, all’indennizzo per cessazionedell’attività commerciale previsto dalla legge n. 147 del 2013.2. Il Tribunale di Lecco, aveva rigettato la domanda formulatadal [OSCURATO:PERSONA] rilevando come la professione di intermediariofinanziario dal medesimo svolta, non potesse ritenersi ricompresanella categoria degli agenti di commercio in favore della quale,l’art. 59 della legge n. 449 del 1997 ha esteso il dirittoall’indennità.3. La Corte territoriale, ha riconosciuto il diritto all’indennitàsulla base di una lettura del combinato disposto dell’art. 58,comma 59 della l. n. 447 del 1997 e dalla l. n. 204/1985 (in temadi attività dell’agente e del rappresentante di commercio),secondo la quale il beneficio in questione è stato esteso a coloroche svolgono attività di agente di commercio ivi compreso ilricorrente il quale ha svolto l’attività di intermediario finanziariooperando in qualità di agente ed in qualità di iscritto all’Enasarco,con la conseguenza di doverlo ritenere appartenente ad unacategoria ricompresa in quella cui è stato esteso il beneficio.4. Per la cassazione della sentenza ricorre l’Inps, con ricorsoaffidato ad un unico motivo e rispetto al quale il [OSCURATO:PERSONA] resistecon controricorso.5. Le parti hanno depositato memorie illustrative.6. Al termine della camera di consiglio il Collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1ultimo comma cod. proc. civ.Numero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso (art.360, comma primo, n.3c.p.c.) il ricorrente censura la sentenza impugnata lamentandoviolazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 490 l. n. 147del 2013, 59, comma 58 della l. n. 449 del 1997, 1 e 2 del d.lgs.207 del 1996 e 1 e 2 della l. n. 204 del 1985, 128 quater e ss.d.lgs. n. 385 del 1993.2. Osserva l’Inps come l’estensione del beneficio operata449 del 1997, ai soggetti di cui alla l. n. 204 del 1985, cioè agliagenti e rappresentanti di commercio, non può essere interpretatacosì da ricomprendervi anche gli esercenti di una attività diintermediazione diversa da quella prevista dalla l. n. 204 del 1985quale ad esempio quella svolta da procacciatori ed agenti di affari.L’originario ricorrente ha svolto la propria attività in qualità diagente in attività finanziaria attività specificamente disciplinata daltesto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e per laquale è peraltro prevista l’iscrizione ad apposito albo ad operadell’art. 128-quater del d.lgs. n. 385 del 1993. È ben vero,secondo quanto osserva l’Istituto ricorrente, che si tratta diagenti, quindi assimilabili alla categoria degli agenti di commercio,ma il rinvio operato dalla disposizione non è a coloro che svolgonol’attività di agente, qualunque ne sia il campo, bensì agli agenti dicommercio, categoria specifica che non ricomprenderebbe anchegli intermediari finanziari.3. Le parti controvertono in ordine all’estensione dell’ambitosoggettivo dell’indennizzo previsto dalla legge n. 147 del 2013anche alla categoria, cui appartiene il controricorrente, di agentein attività finanziaria.Numero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/20264. Deve preliminarmente osservarsi come ai sensi dell’art. 1, deld.l. n. 207 del 1996 (Indennizzo per la cessazione dell’attivitàcommerciale) l’indennizzo per la cessazione definitiva dell’attivitàcommerciale spessai ai «soggetti che esercitano, in qualità dititolari o coadiutori, attività commerciale al minuto, in sede fissa,anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico dialimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale suaree pubbliche».5. Con successiva legge n. 449 del 1997, si è previsto, a normadell’art. 59, comma 58, che «A decorrere dal 1 gennaio 1998 ladisciplina di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, èestesa ai soggetti di cui alla legge 3 maggio 1985, n. 204, esuccessive modificazioni, e alla legge 25 agosto 1991, n. 287, chefacciano valere, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il31 dicembre 1998, i requisiti di cui all’art. 2 del citato decretolegislativo n. 207 del 1996. Le prestazioni sono erogate nei limitidelle disponibilità garantite dal relativo gettito contributivo».6. Ai sensi dell’art. 1 della l. n. 204 del 1985 «l'attività di agentedi commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmenteincaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione dicontratti in una o più zone determinate. L'attività dirappresentante di commercio s'intende esercitata da chiunquevenga stabilmente incaricato da una o più imprese di concluderecontratti in una o più zone determinate.».7. Per l’effetto, la disciplina dell’indennizzo è stata estesa agliagenti e rappresentanti di commercio che possiedono i requisiti dicui all’art. 2 d.lgs. n. 207 del 1996 ossia : a) più di 62 anni di età,se uomini, ovvero più di 57 anni di età, se donne; b) iscrizione, almomento della cessazione dell’attività, per almeno 5 anni, inqualità di titolari o caoadiutori, nella Ge. dei contributi e delleNumero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/2026prestazioni previdenziali degli esercenti attività commercialipresso l’Istituto nazionale della previdenza sociale.8. Il controricorrente nel periodo dal luglio 2002 al gennaio2012 ha operato, quale promotore finanziario, in virtù di uncontratto di agenzia, disciplinato, come si desume dall’AccordoCollettivo Nazionale del 21.10.2004 ed è stato iscrittoall’ENASARCO versando i relativi contributi.9. Secondo quanto osserva la sentenza impugnata, premessoche, originariamente, per lo svolgimento dell’attività di promotorefinanziario era necessaria, per l’iscrizione nel ruolo degli agenti dicommercio, il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della legge n.204 del 1985, l’attività di promotore finanziario ben può svolgersi1742 c.c. e nonostante le specificità che contraddistinguono, inragione della delicatezza del settore, l’attività in questione, non nerisulterebbe mutata la qualificazione giuridica.10. Né, in senso contrario, varrebbe sostenere che l’attività dipromotore finanziario presuppone l’iscrizione presso un appositoelenco ai sensi dell’art. 128-quater del d.lgs. n. 385 del 1993,posto che tale circostanza non inciderebbe sulla natura dell’operaprofessionale degli iscritti, che si sostanzia nella promozione econclusione di «contratti relativi alla concessione di finanziamentisotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento».11. Sotto altro profilo potrebbe argomentarsi che la S.C. in unanon risalente pronuncia, ha stabilito, sebbene al fine di verificarnela compatibilità con quella di dottore commercialista, che l'attivitàdi promotore finanziario costituisce, ove svolta con professionalitàe continuità, «esercizio del commercio» ai sensi dell'art. 3 deld.P.R. n. 1067 del 1953 (Cass. n. 5865 del 08/03/2017 (Rv.643436 - 01).Numero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/202612. In senso contrario, può osservarsi come l’attività dipromotore finanziario, non espressamente richiamata in relazioneall’ambito soggettivo dell’istituto in analisi, lungi dal costituire solouna variante di quella più ampia di attività commerciale, risultaspecificamente regolamentata, anche in ragione della delicatezzadella materia, dal [OSCURATO:PERSONA] delle leggi in materia bancaria ecreditizia (all’art. 128-quater) e si connota, benché operataagenzia, in ragione della presenza di caratteristiche di assolutaspecificità così da escludere, proprio in ragione di tale specificità(e della specificità della correlativa disciplina), l’attività delricorrente dalla platea dei destinatari del beneficio rivendicato ingiudizio.13. A riprova della non estendibilità, mediante una letturaestensiva ovvero analogica, dell’istituto in questione, vi sarebbe laconstatazione del fatto che ogni qual volta il Legislatore ha estesol’ambito soggettivo o temporale del predetto istituto lo ha fattoespressamente, così manifestando la volontà di non consentirnealtrimenti l’estensione.14. [OSCURATO:PERSONA] osserva che le questioni agitate nel ricorso, inrelazione all’estensione dell’indennità di cessazione dell’attivitàcommerciale prevista dalla legge n. 147 del 2013 anche all’attivitàdi promotore finanziario, investono una tematica sulla qualequesta Corte non ha ancora statuito espressamente e che non puòessere decisa, anche per i risvolti rispetto a contenziosi di analoganatura, in sede di adunanza camerale, rinvenendo piuttosto nellapubblica udienza, ex art.375, comma primo, c.p.c., con il piùampio contraddittorio garantito dalla partecipazione alle parti edell’intervento del Pubblico ministero, la sede di trattazione piùopportuna.Numero registro generale 175/2020Numero sezionale 1913/2026Numero di raccolta generale 18755/2026Data pubblicazione 09/06/202615. P.Q.Mruolo, per la sua trattazione in pubblica udienza.P.Q.M.La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, per la sua trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/04/2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 18755/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris