CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2021
Cassazione n. 38032/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste confermava l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza di Udine, che aveva respinto il reclamo avanzato dal detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione dell'esclusione dalle attività ricreative e sportive per la durata di sette giorni, irrogatagli dal Consiglio di disciplina per inosservanza di ordini e prescrizioni (art. 77, comma 1, n. 16, reg. es . Ord. pen.). La prescrizione violata (il divieto di depositare scarpe ginniche nelle salette adibite, a stenditoio) era contenuta in un ordine di servizio che, secondo il Tribunale, era stato regolarmente affisso ed era dunque a conoscenza, o era almeno conoscibile, dalla popolazione detenuta. Si tratterebbe, comunque, di un profilo di merito, adeguatamente approfondito in sede di Consiglio di disciplina. 2. L'interessato ricorre per cassazione, per il tramite del suo difensore di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 38 Ord. pen. e 77 del relativo regolamento. La preventiva affissione dell'ordine di servizio, da lui sin dall'inizio contestata, non sarebbe stata affatto dimostrata, né poteva dubitarsi del fatto che il relativo onere fosse in capo all'Amministrazione penitenziaria. Sarebbero, dunque, nella specie mancate le condizioni di esercizio del potere disciplinare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. E' noto che l'art. 69, comma 6, lett. a), Ord. pen., nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3 dl. n. 146 del 2013, conv. dalla legge n. 10 del 2014, riserva alla magistratura di sorveglianza, investita di un reclamo contro sanzione disciplinare diversa dall'isolamento durante la permanenza all'aria aperta e dall'esclusione dalle attività in comune, un sindacato circoscritto ai profili di legittimità della sanzione stessa e del relativo procedimento, inibendo ogni valutazione di merito (Sez. 1, n. 30379 del 30/05/2019, Ga!lico, Rv. 276605-01; Sez. 7, n. 10487 del 25/01/2019, Carolei, Rv. 276351-01; Sez. 1, n. 56714 del 06/07/2017, Martino, Rv. 271908-01). Sez. 1, n. 21348 del 31/03/2021, Graviano, Rv. 281227-01, nel ribadire l'assunto, ha positivamente scrutinato la legittimità costituzionale di tale assetto normativo, osservando, tra l'altro, che il diritto di azione non ne rimane compromesso stante la latitudine, invero ampia, del sindacato comunque esercitabile, ad iniziativa dell'interessato, dagli organi della giurisdizione, che riguarda non solo le questioni di procedura, ma si estende agli aspetti inerenti «le condizioni di esercizio del potere disciplinare» (come esattamente dispone l'art. 69, comma 6, lett. a, citato), tra le quali rientra, come osservato dalla menzionata pronuncia di legittimità, la verifica della completezza e accuratezza dell'accertamento di violazione, anche in rapporto alle deduzioni difensive, nonché della logicità di motivazione della relativa decisione e di ogni altro profilo che valga a riscontrare - come impongono gli artt. 24, primo comma, e 113, secondo comma, Cost. - la legalità, in senso formale e sostanziale, dell'operato dell'Autorità penitenziaria (in termini, altresì, Sez. 1, n. 33745 del 15/07/2021, Cesarano). 3. Tanto premesso in linea generale, occorre ulteriormente considerare che l'art. 77, comma 1, n. 16), reg. es . Ord. pen. costituisce una norma disciplinare in bianco, posto che essa eleva a presupposto della relativa sanzione qualunque inosservanza di ordini o prescrizioni (ovvero l'ingiustificato ritardo nella loro esecuzione), rinviando a queste ultime per l'esatta determinazione del precetto da osservare. Da ciò deriva che, al fine di rendere compatibile la disposizione in parola con il principio di legalità, in sede di reclamo giurisdizionale la magistratura di sorveglianza abbia il potere-dovere di verificare preliminarmente, ove contestati: a) l'esistenza dell'ordine o della prescrizione che si assume violata, con obbligo per l'Amministrazione di renderne preventivamente accessibile al destinatario la fonte; b) la legittimità, formale e sostanziale, della disposizione, ossia il rispetto delle regole stabilite per l'adozione dell'atto che la stabilisce e degli eventuali vincoli legali riguardanti il suo contenuto; c) l'effettiva mancata rispondenza del comportamento addebitato al precetto in tesi, violato (Sez. 1, n. 11308 del 12/10/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272784-01). 4. La preventiva conoscibilità di quest'ultimo attiene, strettamente, all'accessibilità della fonte. Il relativo profilo non esula dalla nozione di legalità sopra identificata e non sfugge, pertanto, a verifica giudiziale. Tale verifica è stata, purtuttavia, nella vicenda in esame puntualmente condotta. Il Tribunale di sorveglianza ha infatti accertato che già in precedenza, nel reparto detentivo, la condotta contestata era stata repressa (ossia erano state ritirate le scarpe ginniche collocate fuori degli spazi consentiti, ancorché non si fosse riuscito ad identificarne i proprietari, non per nulla rimasti nell'anonimato), segno che - indipendentemente dalla perdurante affissione dell'ordine di servizio - il suo contenuto era effettivamente noto alla popolazione detenuta. Tale argomentazione, logica e plausibile, sfugge come tale a sindacato in questa, sede. 5. Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/0