Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 07609/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata inriferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione;il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA].

Udito l’avv.

U [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sostituto processuale del difensore e procuratore speciale avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],che deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta.

Udito il difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] , nell’interesse della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA],che deposita conclusioni scrittee nota spese alle quali si riporta .

Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , nonché dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi, che insist ono per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza.

Udite le conclusioni del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento delricorso.

Udite le conclusioni dei difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistono per l'accoglimento deiricorsi.

Udite le conclusioni dei difensor i di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che insistono per l'accoglimento delricorso.

Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv . [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA]., che insiste per l’accoglimento dei ricorsi.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conlasentenza impugnata del 1 3 novembre 2023, depositata il 19 febbraio 2025,la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, con una riforma parziale della pronuncia di condanna del Tribunale di Palmi del l’11 novembre 2021 il giudizio dibattimentale incardinato (anche) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAR.SPO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decidendi riguarda, in estrema sintesi, il sodalizio di ‘ndrangheta denominato cosca di Iatrinoli, facente capo alle famiglie Avignone – Zagari - [OSCURATO:PERSONA]– Viola operante nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e la cosca considerata satellite dellaprima facente capo alle famiglie [OSCURATO:PERSONA] - Tallarida nonché i reati fine posti inessere, in particolare estorsioni, intestazioni fittizie, favoreggiamenti e reati in materiadi armi. 1.1.Inparticolare, per quanto qui interessa, la Corte di appello ha così deciso: -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , previa riqualificazione deicapi 34 e 35 nell’ ipotesi di cui all’art.371 bis cod. pen., ha proceduto alla conseguenterideterminazione della pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , previa esclusione della circostanza aggravante di cuiall’art. 416 bis.1. cod. pen. ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cuial capo 19 (art.512 bis cod. pen.) perché estinto per intervenuta prescrizione; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per i reati di cui al capo23 (legge armi) , previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis 1 cod. pen. rideterminando la pena in precedenza inflitta; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha confermatola condanna per il reato di cui al capo 1, diversamente qualificato nella ipotesidi cui agli artt. 110, 390, 416bis.1 cod. pen., rideterminando la pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , previa esclusione della circostanza aggravante dicui all’art. 416 bis comma 6 cod. pen. , ha rideterminato la pena per il reato di cuial capo 1 (art.416 bis cod. pen.); -ha altresì confermato la confisc a nei confronti della società CAR.SPO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.2.Avverso la sentenza ricorrono gli imputati articolando i motivi di seguito enunciatinei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173,comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 2.CONFORTIFRANCESCO E [OSCURATO:PERSONA] ConfortiFrancesco e [OSCURATO:PERSONA] , imputat i per il reato di cui all’art.371 bis cod.pen., previa riqualificazione dei delitti rispettivamente ascritti ai capi 34 e 35, articolanomotivi comuni . 1)Violazione di legge in relazione a lla sussistenza dell’ipotesi di cui all’art.371 biscod. pen.

Nella riqualificazione della ipotesi di favoreggiamento in quella prevista dall’art.371bis cod. pen. la Corte territoriale non ha considerato che: - le dichiarazioni asseritamente mendaci non sono state rilasciate al Pubblico ministero, quanto piuttosto alla Polizia giudiziaria come risulta dai verbali di sommarieinformazioni testimoniali rese in data 19 dicembre 2017 e dunque non configurerebberola fattispecie riconosciuta (Sez. 6 n.12832/2016). 2)Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., art.6 par.3 lett. a) e b) CEDU.

Nelcaso di specie la riqualificazione giuridica del fatto è avvenuta all’esito del giudiziodi appello senza alcuna prevedibilità e senza consentire agli imputati di approntareuna difesa rispetto alla differente struttura del reato come riconosciuta in sentenza con riguardo, ad esempio, allo stato di necessità, scriminante espressamenteprevista all’art.384 cod. pen. per il reato di falsa testimonianza.

Lastessa sentenza, del resto, riconosce che le dichiarazioni incriminate sono state reseproprio in ragione del forte clima di intimidazione esistente.

Nella sentenza si fa riferimento a “fatti” che sarebbero stati taciuti da gli imputatie che non sono mai stati oggetto di contestazione . 3)Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

Nelcaso di specie la condanna si è fondata su di un fatto diverso da quello descrittoin sentenza: la contestazione era quella di avere taciuto una minaccia esplicita; la condanna è avvenuta per avere taciuto dei condizionamenti ambientali. 4) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’elementosoggettivo.

Ilsoggetto ritenuto intermediario e portavoce del messaggio estorsivo è stato assolto.

Il richiamo alla azione intimidatoria subita dai [OSCURATO:PERSONA] è operato in sentenza,ma non nel capo di imputazione ed è richiamato in modo del tutto illogico daigiudici di merito . 5)Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata risposta alle doglianzedifensive contenute nell’atto di appello .

Iltema della consapevolezza in capo agli imputati della forza intimidatrice del messaggiodegli [OSCURATO:PERSONA] e di avere mentito alla PG di avere subito una pretesa estorsivaera stato posto con l’atto di appello, ma non ha trovato risposta nella sentenzaimpugnata. 6) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio.

Lapena applicata pari a mesi 8 di reclusione appare eccessiva se si considera chela fattispecie per cui è intervenuta condanna non prevede un minimo edittale. 7)Violazione di legge quanto alla mancata concessione della sospensione condizionaledella pena per [OSCURATO:PERSONA].

La motivazione è sul punto contraddittoria dal momento che richiama i precedenti penali a carico dell’imputato come ostativi e tuttavia ravvisa la necessità di applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensionein ragione del clima di intimidazione in cui il fatto era maturato. 3.[OSCURATO:PERSONA] CarusoEnrico, imputato prosciolto dal reato di cui all’art.512 bis cod. proc.pen. di cui al capo 19 , ma destinatario del provvedimento di confisca della societàCAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1) Violazione di legge e vizio dimotivazione sulla confisca disposta ai sensi dell’art. 240 comma 1cod. pen.

Il ricorrente è stato prosciolto dalla contestazione di cui al capo 19 perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.416 bs.1 cod. pen. e la Corte territoriale ha tuttavia disposto la confisca della società CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ipotesi in esame è da ricondurre alla confisca facoltativa di cui all’art. 240 comma 1 cod. pen. che tuttavia richiede la esistenza di una sentenza di condanna definitiva (Sez.2 n.29043/2023).

Erroneamente la sentenza impugnata ha applicato al caso in esame i principi contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite Lucci (n.31617/2015) che tuttavia si riferisconoalle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240 comma 2 cod. pen.

Indata 25 novembre 2025 sono pervenuti motivi aggiunti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] da parte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] con allegazione del provvedimento del Tribunale del Riesame che in data 18 aprile 2019 aveva revocato il sequestro della società di cui è stata disposta la confisca. 4.HANGANUELENA HanganuElena, imputat a del reato di cui agli artt. 2,4,7 l.895/67, in relazione alporto e alla det enzione di una pistola (capo 23). 1) Violazione di legge e vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova quanto alla sussistenza della penale responsabilità della ricorrente con riferimento al capo 23).

La motivazione della sentenza è apparente e contraddittoria: si fonda su due intercettazioniambientali intercorse in data 12 febbraio e 6 maggio 2013 tra la imputata e [OSCURATO:PERSONA].

La ricostruzione operata in sentenza non chiarisce che ruolo abbia avuto la imputata non comprendendosi se la pistola custodita nel terreno fosse stata lì sistemata da ignoti o dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; arma peraltro mai rinvenuta a seguito di perquisizione effettuata in data 6 maggio 2013.

La Corte territoriale ha trascurato due rilevanti circostanze e cioè che l’imputata al momento del suo ingresso nel terreno non conosceva il luogo in cui era ubicata l’arma; era ignara nella conversazione intercorsasuccessivamente che l’arma fosse stata spostata.

Da qui la mancata prova della disponibilità dell’arma in capo all’imputata.

Non vi è prova che la ricorrente detenesse l’arma prima del 12 febbraio 2013 che è la data che coincide con quella del porto: è quelloil primo momento della materiale apprensione.

Non vi è prova che la ricorrente abbia detenuto l’arma successivamente alla data del 12 febbraio 2013.

Dopo averla trasferita su indicazione diFazzalari in data 12 febbraio, la imputata non sapeva in data 6 maggio 2013 che frattanto l’arma era stata ulteriormente spostata; questa circostanza prova che l’imputata non abbia mai detenuto l’arma. 2) Violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

A seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis 1 cod. pen., il reato doveva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado e precisamente in data 17 settembre 2021. 3) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorioe alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza difetta di motivazione sia in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione della pena sia alle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In data 26 novembre2025 sono pervenuti motivi aggiunti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che costituiscono un approfondimento dei temi esposti nell’originario ricorso. 5.MONTEROSSOGIACOMO MonterossoGiacomo imputato per il delitto di cui agli artt. 110,390, 416 bis.1 cod.pen., così riqualificata la contestazione associativa di cui al capo 1) . 1)Vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità e alla mancata risposta alle censure contenute nell’atto di appello.

La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] stata desunta dalla presenza in numerose occasioni dell’imputato insieme a RetturaDomenico, uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], a bordo di veicoli durante gli spostamenti verso le località in cui [OSCURATO:PERSONA] era nascosto in orari e con percorsi sicuri, ravvisando un accordo collusivo tra i due imputati.

Siffatti elementi, di valenza indiziaria, non sono idonei a fondare una condanna per la fattispecie riconosciuta dal momento che non dimostrano uno specifico aiuto rivolto a favorire la latitanza del capo: l’unico ruolo che gli si riconosce è quello di accompagnatore o di autista di [OSCURATO:PERSONA].

Dalle risultanze processuali risulta altresì che almeno in un’occasione l’imputato ha frequentato il nascondiglio di [OSCURATO:PERSONA] partecipando a lavori manuali all’interno del covo, pur non avendo mai incontrato il latitante.

Anche in tal caso manca la prova che tale specifica attività abbia favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], non avendo intrattenuto alcun rapporto diretto con quest’ultimo.

Infine,un dato rilevante a favore del ricorrente - rappresentato dal suo mancato aiuto al latitante allorquando [OSCURATO:PERSONA] era assente ed era necessario il rifornimento dei viveri- non risulta in alcun modo valorizzato dalla sentenza impugnata.

I profili di illogicità sono collegati all’assenza di condotte di aiuto rilevanti, alla mancata verifica della idoneità delle condotte, alla prova di un comportamento incompatibile con un favoreggiamento deliberato, alla ritenuta responsabilità oggettiva desunta da mere frequentazioni, alla violazione dei criteri di valutazione del giudizio indiziario. 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen.

La sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravanteper il solo fatto che sia stata favorita la latitanza di un boss mafioso di primo piano inseritoin ambiente criminale radicato, confondendo l’aiuto al singolo con l’aiuto al clan, non considerando che la circostanza sotto il profilo agevolativo ha natura soggettiva.

Nel caso di specie è stato escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse un partecipe della vita associativa e non vi sono sue iniziative orientate a vantaggio del gruppo criminale.

Sullo specifico punto la motivazione è del tutto carente ed è fondata su formule stereotipate. 3) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza difetta di motivazione inordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6.RETTURAANTONIO RetturaAntonio imputat o per i l delitt o di cui agli artt. 110,390, 416 bis.1 cod. pen.,così riqualificata la contestazione associativa di cui al capo 1). 1) Violazione di legge e carenza di motivazione quanto al rigetto della eccezione di nullità della pronuncia di primo grado avanzata davanti alla Corte territoriale.

Nel corso dell’esame dibattimentale di primo grado del teste capitano Colangeli, questi aveva fatto costante riferimento ai risultati di un positioning dei telefoni cellulari e del tracciamento operato attraverso il GPS dei veicoli.

Nonostante la sollecitazione delle difese, il supporto informatico contenente i dati numerici corrispondenti ai vari positioningrichiamati non era stato oggetto di acquisizione.

Il supporto è stato acquisito solo al termine della discussione del difensore, a seguito di una produzione tardiva del Pubblico ministero senza alcun contraddittorio quanto alla valutazione della prova.

Né la Corteterritoriale ha fornito la prova dell’eventuale irrilevanza di quel mezzo istruttorio dal momento che la penale responsabilità si fonda sulle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria che ha riferito proprio dei risultati dei dati forniti dal GPS presentenell’auto.

Le ulteriori prove fornite da conversazioni telefoniche, il cui contenuto è stato peraltro travisato, non sono di per sé sufficienti a fondare la penale responsabilità dell’imputato. 2)Vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell’imputato per la fattispecie contestata.

La sentenza impugnata utilizza vicende che riguardano principalmente il fratello dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata oggetto di separazione processuale e il giudizio a carico di quest’ultimo si è concluso con una sentenza ora irrevocabile di condanna per il reato di cui all’art. 390 cod. pen. diversamente qualificata la contestazione di concorso esterno come riconosciuta dal giudice di primo grado.

Con l’atto di appello la difesa aveva evidenziato che una serie di fatti attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] non potevano automaticamente coinvolgere il fratello [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte territoriale non ha risolto tale equivoco ritenendo dimostrata la piena complicità di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta del fratello [OSCURATO:PERSONA].

Ha poi contraddittoriamente, ravvisato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416 bis1 cod. pen. per il ricorrente laddove era stata esclusa per il fratello [OSCURATO:PERSONA].

Quanto ai travisamenti, il primo travisamento è relativo alle località raggiunte dalla vettura in occasione dei passaggi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assicurato al fratello [OSCURATO:PERSONA]: contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai accompagnato il fratello [OSCURATO:PERSONA] in località “ Crepitò ” passando da [OSCURATO:PERSONA], bensì in [OSCURATO:PERSONA].

Ulteriori travisamenti riguardano ilcontenuto delle conversazioni intercettate all’interno della vettura: quanto alla prima, del 7 aprile 2016, la sentenza impugnata non si confronta con la parte in cui l’imputato afferma di non essere a conoscenza dei dettagli relativi ai piani del fratello [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla seconda conversazione, del 27 maggio 2016, la conversazione è stata travisata atteso che le due case a cui i fratelli si riferiscono sono quella di [OSCURATO:PERSONA] dove viveva con la madre e quella di [OSCURATO:PERSONA], ma non certo il rifugio del latitante.

Così come la sentenza è illogica e contraddittoria nel rispondere alla censura avanzata secondo cui l’auto era utilizzata da entrambi i fratelli perché ne possedevano solo una:la Corte ha solo ritenuto inverosimile siffatta circostanza.

La motivazione della sentenza è manifestamente illogica allorquando non ritiene veritiera la ragione per la quale si mentiva alla madre dei [OSCURATO:PERSONA] circa la loro assenza in casa che è legata ai problemi di salute della donna e alla necessità di non farla preoccupare o agitare.

Lo è anche allorquando in modo apodittico esclude che il ricorrente si limitasse ad accompagnare il fratello [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle esigenze lavorative di quest’ultimo, non corrispondendo alvero che svolgessero lo stesso lavoro. 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen.

La sentenza impugnata non ha riposto allespecifiche doglianze contenute nell’atto di appello, affermando che la censura riguardava erroneamente la contestazione dell’aggravante sotto il profilo del metodo, profilo che non era stato oggetto di contestazione.

L’imputato era assolutamente inconsapevole del circuito di favoreggiamento che faceva capo al fratello [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], come del resto è ulteriormente riscontrato dalla sua assoluta estraneità agli sviamenti investigativi e alle precauzioni adottatedal fratello [OSCURATO:PERSONA] o dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di appello in diversa composizione ha escluso la circostanza aggravante avuto riguardo al fratello [OSCURATO:PERSONA]. 4) vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen.

La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione quanto alla espressa richiesta di applicazione della circostanza formulata nell’atto di appellosulla base del ruolo occasionale e marginale di [OSCURATO:PERSONA] facilmente sostituibile nella trama del favoreggiamento. 5) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza difetta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 7.FEDELEROCCO FedeleRocco imputat o per i l delitt o di cui agli artt. 110,390, 416 bis.1 cod. pen.,così riqualificata la contestazione associativa di cui al capo 1). 1) Violazione di legge e carenza di motivazione quanto al rigetto della eccezione di nullità della pronuncia di primo grado avanzata davanti alla Corte territoriale.

Il primo motivo di ricorso è perfettamente sovrapponibile al primo motivo proposto nell’interesse di RetturaAntonio, con ulteriori specificazioni in relazione alla prova di resistenza rispetto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla possibile irrilevanza del mezzo di prova ai fini della decisione. 2)Vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell’imputato per la fattispecie contestata.

La penale responsabilità si fonda unicamente sui risultati delpositioning dai quali è risultata l’assenza di segnale sul telefono cellulare dell’imputato.

Si fondano dunque su di una prova inutilizzabile. 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen.

Il motivo di ricorso è sovrapponibile al terzo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a fornire qualche passaggio con la propria autovettura al suo datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] che ne risultava sprovvisto.

Non vi è una rappresentazione psicologica univocamente finalizzata al favoreggiamento del latitante.

Né può ricavarsi una qualche forma di consapevolezza in relazione al comportamento tenuto successivamente alla cattura del latitante che è risultato identico a quello precedente.

La sentenza impugnata non ha riposto alle specifiche doglianze contenute nell’atto di appello, affermando che la censura riguardava erroneamente la contestazione dell’aggravante sotto il profilo del metodo, profilo che non era stato oggetto di contestazione.

L’imputato era assolutamente inconsapevole del circuito di favoreggiamento che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]. 4) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza difetta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

In data 26 novembre 2025 sono pervenuti motivi aggiunti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con relativi allegati, da parte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] con allegazione della sentenza della V Sezione della Corte di cassazione che ha confermato la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la circostanza aggravante dell’art.416 bis 1 cod. pen. 8.SCARIATOSANDRO ScariatoSandro imputa to per i l delitt o di cui a l ca po 1 (art. 416 bis cod. pen.) . 1) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla p artecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1).

Dall’esame del materiale probatorio non emergono elementi individualizzanti che provino la stabile e organica compenetrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso.

Non risultano contestati allo stesso reati fine, né risulta la prestazione di un effettivo contributo materiale assicurato dall’imputato alla cosca: - l ’asserita partecipazione dell’imputato al pranzo tra malavitosi del 15 febbraio 2014 è un elemento neutro e privo di autonoma valenza incriminante; - l a comprovata partecipazione alla distribuzione di proventi dell’attività delittuosa è affermata in modo apodittico. 2) Vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla valutazione delle intercettazioni.

Omessa valutazione degli elementi di prova di segno opposto.

La motivazione della sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato destinatario di una parte di proventi derivanti da una estorsione.

In realtà le conversazioni del 19 aprile 2014 chiariscono che il presunto autore dell’estorsione, Condomitti, consegnò il danaro interamente a [OSCURATO:PERSONA] cl.67 e non vi furono quote da ripartire.

Anche a volere ritenere che vi fu una ripartizione di quote a favore di Sandruccio o [OSCURATO:PERSONA], non vi è alcuna prova che si trattasse di [OSCURATO:PERSONA].

Infine, comunque la ricezione di una quota di un provento estorsivo potrebbe al più essere ricondotta al concorso nel reato estorsivo, ma non certo alla partecipazione stabile al sodalizio mafioso. 3) Vizio di motivazione quanto al mancato esame di argomentazioni decisive contenute nei motivi di appello.

La Corte territoriale non ha fornito risposta ad una serie di criticità bene evidenziate nell’atto di appello: -la spiegazione alternativa dei rapporti di natura lecitaintercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] atteso che tra i due sussistevano legami di natura lavorativa legati alla cogestione di un negozio di ferramenta che giustificavano anche lo scambio di danaro; -l’assenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] con altri membri del gruppo e la mancata partecipazione dello stesso a summitmafiosi; -la diversa interpretazione della confidenza fatta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’aiuto prestato al fratello [OSCURATO:PERSONA].

La Corte territoriale ha valorizzato la circostanza in base alla quale [OSCURATO:PERSONA], dopo avere aiutato il fratello [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alle indagini in occasione del tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], aveva immediatamente avvisato [OSCURATO:PERSONA] dell’accaduto.

Siffatto episodio è stato interpretato quale prova di un rapporto di fidelizzazione tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA].

La difesa, tuttavia, sul punto aveva evidenziato il legame di parentela e i rapporti di consuetudine sussistenti tra le due famiglie essendo i due soggetti cugini di secondo grado legati da antica amicizia e frequentazione.

Siffatto elemento non è stato in alcun modo considerato dalla sentenza impugnata che, tuttavia, contraddittoriamente ha escluso che l’episodio del tentato omicidio si inserisse in un contesto mafioso. 4) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

La sentenza difetta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte delle difficili condizioni di salute e del buon comportamento processuale dell’imputato.

Egualmente assente è la motivazione in relazione alla quantificazione della pena, a fronte di una posizione come la stessa ricostruzione accusatoria descrive del tutto marginale e gregaria. 9.SOCIETA’CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante terza interessata in relazione alla intervenuta confisca della società. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca disposta ai sensi dell’art. 240cod. pen.

L’altro concorrente del reato [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per insussistenza del fatto in relazione all’art. 416 bis cod. pen.

La ipotesi in esame, anche se non vi è stata mai una indicazione precisa da parte dei giudici di meritoè da ricondurre alla confisca facoltativa di cui all’art. 240 comma 1 cod. pen. che tuttavia richiede la esistenza di una sentenza di condanna definitiva (Sez.2 n.29043/2023).

Erroneamente la sentenza impugnata ha applicato al caso in esame i principi contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite Lucci (n.31617/2015) che tuttavia si riferisce alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240 comma 2 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sono fondati i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SocietàCar S po. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parzialmente fondato il ricorso proposto nell’interesse di HanganuE lena .

Sono infondati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] R occo, M onterosso G iacomo e R ettura [OSCURATO:PERSONA].

È inammissibile il ricorso diScariato [OSCURATO:PERSONA]. 2.RicorsiConforti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate.

Secondo la giurisprudenza costante e univoca di questa Corte non integra il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen.) colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371 bis cod. pen. è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del P.M. (Sez. 5, n. 37306 del 14/07/2010, P.o. in proc.

Martinelli, Rv. 248641;Sez. 6, n. 2095 del 06/05/1994, Accavone, Rv. 198757;Sez. 6, n. 349 del 08/02/1993, P.m. in proc.

Malena, Rv. 193694).

Nel caso in esame ai ricorrenti era stata contestata la condotta di favoreggiamento diversamente qualificata dalla Corte d’appello nell’ipotesi di cui all’art.371 bis cod. pen.

Avendo gli stessi reso dichiarazioni alla Polizia giudiziaria e non al Pubblico ministero, la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato loro ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L’accoglimento del motivo rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze proposte. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorsi -da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto entrambi la confisca della società -risultano fondati per le ragioni di seguito indicate. [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto dalla contestazione diinterposizione fittizia cui al capo 19 perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen.

La Corte territoriale ha disposto la confisca della società CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con una motivazione molto sintetica dalla quale sembrerebbe ricavarsi il seguente ragionamento: la società è pertinenziale all’accertato reato di intestazione fittizia e la pronunzia ablatoria è possibile anche nella ipotesi di declaratoria del reato per intervenuta prescrizione purché vi sia stata una precedente pronunzia di condanna.

Richiama al riguardo una sentenza di questa Corte -Sez.2 n.51988 del 18/10/2017, D’Aguanno, non mass.- che non riguarda tuttavia il tema in esame.

Come correttamente evidenziato nei ricorsi, la sentenza impugnata non si confronta con le indicazioni di questa Corte a sezioni unite Lucci che ha stabilito cheil giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. (Sez.

U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434).

Il riferimento, dunque, è alle ipotesi di confisca obbligatoria come successivamente affermato dalla giurisprudenzadi questa Corte (Sez.2, n.29043 del 7/06/2023, Gjorgjevik, non mass.) secondo cui “[..] nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, non è consentito confermare la confisca facoltativa diretta dei beni strumentali alla consumazione del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone lapronuncia di un giudicato formale di condanna,non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altri tipi di confisca, per i quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna[..]”.

La sentenza va dunque annullata con rinvio in relazione alla disposta confisca per nuovo esame sul punto.

Il giudice del rinvio, alla luce di quanto argomentato, dovrà motivare in ordine al tipo di confisca ravvisabilenel caso in esame e quindi confrontarsi con i principi fissati da questa Corte in tema di conseguenze che derivano dalla sentenza di estinzione per prescrizione in ragione della diversa natura della confisca.

4. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.

4.1. Parzialmente fondato risulta il secondo motivo di ricorso relativo alla intervenuta estinzione dei reati per prescrizione prima della pronuncia di secondo grado.

Siffatta estinzione è maturata unicamente per il reato di detenzionedell’arma di cui agli artt.2,7 l.895/67 secondo il seguente computo.

Iltempus commissi delicti è da collocarsi in data 12 febbraio 2013 .

Iltermine di prescrizione ordinaria cd.

“breve” è pari ad anni sei, atteso che lapena edittale massima è pari ad anni 5 e mesi 4; il termine prescrizionale massimoè dunque di a n ni 7 e mesi 6 con individuazione della decorrenza dello stessoalla data del 12 agosto 2020.

Asiffatto termine massimo vanno aggiunte le sospensioni pari a 1131 giorni cosìcalcolate: - 525 giorni per complessità dal 4 giugno 2020 al 11 novembre 2022 ; - 362 giorni per complessità dal 16 novembre 2022 al 13 novembre 2023 ; - 64 giorni per emergenza C ovid in relazione all’ udienza 25 marzo 2020 ; - 9 0 giorni per deposito sentenza primo grado ; - 90 giorni termine per il deposito sentenza di secondo grado con individuazione della decorrenza alla data del 17 settembre 2023 e dunque prima dellapronunzia della sentenza di appello.

Va per completezza evidenziato che le sospensioni relative alla custodia cautelare in carcere hanno prodotto anche quelle del termine di prescrizione, operando nei confronti di tutti gli imputati nel medesimo processo, anche se non sottoposti a misura cautelare o sottoposti a misura per reati diversi da quelli di cui all'art. 407 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep.2021, Bruni, Rv. 281138; Sez. 1, n. 28073 del 08/07/2020, Cagnazzo, Rv. 279665).

In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché ilreato di detenzione dell’arma risulta estint o per prescrizione.

La motivazione della sentenza impugnata ha correttamente fissato il trattamento sanzionatorio- mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa - in aumento sulla pena base del più grave reato di porto a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazionecon la conseguenza che tale aumento può essere ai sensi dell’art.620 lett.

L) cod. proc. pen. eliminato da questa Corte.

4.1.1. Diversamente è a dirsi per il reato di porto dell’arma di cui agli artt. artt.4,7l.895/67.

Iltermine di prescrizione ordinaria cd.

“breve” è pari ad anni 6 e mesi 8, e cioè pari alla pena edittale massima che è superiore ad anni sei; il termine prescrizionalemassimo è dunque di anni 8 mesi 4 e giorni 15, cui vanno aggiunti i 1131 giorni di sospensione con individuazione della decorrenza del termine prescrizionalealla data del 1° agosto 2024, dopo la pronunzia di secondo grado, e quindi si tratta di una causa estintiva non rilevabile in ragione della inammissibilitàdei motivi di ricorso per le ragioni che seguono ( Sez.

U, n. 6903 del27/05/2016, dep.2017, Aiello, Rv. 268966 ).

4.2. Il primo motivo di ricorsoin punto di responsabilità è manifestamente infondato, non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata.

Il motivo si risolve in una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piùadeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

La sentenza impugnata, con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale non sindacabile in questa sede (p.108 e ss.), valorizza le risultanze delle conversazioniambientali intercettate tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] che svelano come la prima, dopo aver nascosto indosso l’arma, la dovesse spostare dal luogo in cui era nascosta pertrasferirla in un luogo più sicuro.

La Corte territoriale risponde alle censure dedotte con l’atto di appello,e reiterate con il motivo esaminato in questa sede,quanto alla piena consapevolezza da parte dell’imputata della condotta ascrittale: non solo era consapevole dell’attività di spostamento dell’arma,ma suggeriva a [OSCURATO:PERSONA] la versione da fornire alle forze di polizia nella ipotesi in cui l’avessero sorpresa nonché ilnuovo luogoin cui avrebbe dovuto custodire la pistola, mostrando di ben conoscere che vi era disponibilità di armi e dove le stesse erano custodite.

4.3. Il terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondato.

Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchéla valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693).

La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziandola mancata indicazione da parte dei difensori di circostanze o di altri elementivalorizzabili a tale fine .

Genericoil motivo quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 5.Ricorso MonterossoGiacomo Il ricorso è nel suo complesso infondato.

5.1. Il primo motivo di ricorso in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti nella sentenza impugnata.

Contrariamente a quanto dedotto in ricorso,la Corte territoriale ha fornito risposta alle censure che la difesa aveva articolato nell’atto di appello e, nella complessa ricostruzione degli spostamenti attuati dall’imputato unitamente a [OSCURATO:PERSONA] per assicurare l’appoggio alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA]( sugli specifici rilievi difensivi si rimanda alle pagine 151,156-158,183,267 della sentenza impugnata),ha evidenziato che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] non si ricava solo dal passaggio delle sue autovetture nei luoghi compatibili con l’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA],quanto molto più efficacemente dall’espressione utilizzata da quest’ultimo – “[..][OSCURATO:PERSONA] li porta i pacchi[..]” - che si ricollega logicamente al movimento di buste prodromico all’avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] al latitante [OSCURATO:PERSONA] e che sta ad indicare che quella volta sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a rendersi parte attiva dell’approvvigionamento dei mezzi di sostentamento da recapitare al latitante.

Non risulta, dunque, rispondente alle risultanze processuali il profilo di [OSCURATO:PERSONA] come delineato dalla difesa che tende a ridimensionarne ruolo e consapevolezza.

Non solo la sentenza impugnata ne ha evidenziato il suo ruolo di autista insieme a Retturain queste lunghe e segrete trasferte, ma anche il ruolo attivo di appoggio consapevole come si ricava anche dalla circostanza che anche l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle giornate rilevanti nelle trasferte non registrava traffico telefonico. 5.2.

Il secondo motivo di ricorso relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. risultainfondato.

Lamotivazione della sentenza impugnata (p.270 e ss.) nell’argomentare in ordine alla sussistenza dell’aggravante richiamata è volta in primo luogo a dimostrare che la condotta, per come concretamente realizzatasi ( costante e incondizionata disponibilità a prestare mezzi e ad avventurarsi in tortuosi e lunghi tragitti sottraendo consistente tempo alle proprie famiglie e alle attività imprenditoriali con esposizione a gravi rischi), era diretta consapevolmente a favorire un boss della ‘ndrangheta locale.

Le precauzioni attuate sistematicamente e la circospezione adottatarivelano come gli imputati, e quindi [OSCURATO:PERSONA], non ignoravano la caratura del soggetto “[..] che favorivano, latitante da due decenni e protagonista di una efferata e sanguinaria faida mafiosa di cui [OSCURATO:PERSONA] fu teatro [..]”.

La Corte territoriale inoltre sottolinea un secondo elemento che qui rileva al fine della configurabilità della circostanza aggravante contestata:il ruolo apicale e attivo che [OSCURATO:PERSONA] aveva conservatoall’interno della cosca anche durante la sua lunga latitanza dal momento che il suo nome era invocato talvolta quale rafforzamento delle richieste illecite, altre quale persona da consultare prima di realizzare un reato; in altre situazioni quale soggetto da tenere al corrente su cosa accadevasul territorio per fornire indicazioni e direttive, come risulta dai dialoghi intercettati.

Può quindi ritenersi che la sentenza impugnata aderisca alle indicazioni di questa Corte laddove ha stabilito che in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione. (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522).

Ma la sentenza opera corretta applicazione della giurisprudenza più recente ancora più rigorosa che stabilisce, in tema di procurata inosservanza di pena,che ai fini dell'applicabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso, è necessario che le prove raccolte consentano di dimostrare non soltanto la consapevolezza da parte dell'indagato della identità e degli specifici connotati del boss favorito, ma anche che quest'ultimo, nel periodo dell'ottenuto favoreggiamento, sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l'associazione di riferimento (Sez. 6, n. 27809 del 22/05/2025, Paparo, Rv. 288435).

5.3. Il terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondato.

Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchéla valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693).

La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la mancata indicazione da parte dei difensori di circostanze o di altri elementi valorizzabili a tale fine.

6. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è nel suo complesso infondato.

6.1. Il primo motivo di ricorso, in punto di inutilizzabilità del supporto informatico, è infondato.

Sulla eccezione di inutilizzabilità si sono pronunziate la sentenza di primo grado (p.68 e ss.) e la sentenza impugnata (p.123 e ss.).

All’udienza del 21 ottobre 2021 il Pubblico ministero depositava formalmente un supporto contenente i dati GPS delle vetture ambientalizzate e positioningdelle celle telefoniche degli imputati: in particolare tutti i dati GPS e positioning dell’operazione cd.

“Rosa dei Venti” come risultavadalle indicazioni riportate sul supporto informatico.

In quella data alcuni difensori, tra cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccepivano la tardività di siffatto deposito, intervenuto solo a seguito della conclusione dell’istruttoria dibattimentale.

Alla successiva udienza del 25 ottobre 2021, calendarizzata per la discussione, la difesa dell’imputato depositava una memoria (peraltro allegata al ricorso) con la quale lamentava la inutilizzabilità della produzione dal momento che siffatta acquisizione non poteva che avvenire ai sensi degli artt. 523 e 507 cod. proc. pen. secondo la regola di valutazione della assoluta necessità e con diritto alla controprova, trattandosi di prova nuova non essendo il supporto presente nel fascicolo del Pubblico ministero.

Anche il Pubblico ministero con memoria scritta replicava all’eccezione formulata dalla difesa rappresentando che l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del supporto informatico era avvenuta durante l’istruttoria dibattimentale con il consenso delle parti, alla quale avrebbe dovuto seguire il materiale deposito del supporto medesimo.

Il Pubblico ministero rappresentava inoltre che si trattava di materiale presente agli atti del procedimento fornendo indicazioni sulla collocazione del materiale ai faldoni 35 e

36. Evidenziava che il supporto informatico conteneva dati noti alle parti sin dalla fase cautelare allorquando il supporto informatico era stato depositato dalla Polizia giudiziaria nel febbraio 2017 e materialmente conservato presso l’ufficio intercettazioni della Procura a disposizione delle parti.

Concludeva producendo una copia della richiesta della medesima difesa relativa alla visione dei dati GPS del 15 marzo 2019, richiesta debitamente autorizzata.

Condividendo le argomentazioni delle sentenze di merito quanto alla utilizzabilità del supporto informatico va evidenziato che: - il supporto informatico depositato all’udienza del 21 ottobre non costituisce prova nuova ai sensi dell’art.507 cod. proc. pen. come risulta dall’attestazione della segreteria del Pubblico ministero dell’intervenuto deposito in data 17 febbraio 2017; non si tratta dunque di un supporto mancante; - i dati sono stati oggetto della testimonianza d ell’ufficiale di Polizia giudiziaria Colangeli, in relazione alla quale nessuno ha rilevato, né può dirsi sussistente alcuna forma di inutilizzabilità; Sullo specifico punto la difesa nei motivi aggiunti ha inoltre richiamato la pronuncia della Sezione sesta di questa Corte chiamata a pronunziarsi sulla medesima eccezione di inutilizzabilità proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (Sez.6 n. 22369 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Contrariamente a quanto affermato nei motiviaggiunti, il rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità della richiamata sentenza di questa Corte non si fonda unicamente sulla mancanza di decisività della prova, quanto piuttostosu ulteriori argomentazioni che ad avviso del collegio sono pienamente condivisibili.

Al riguardo si può evidenziare che dopo che i dati probatori erano stati acquisiti nella loro valenza probatoria nel corso dell’istruttoria dibattimentale anche attraverso l’esame incrociato del teste di polizia giudiziaria, nella fase della discussione finale il Pubblico ministero si è limitato e produrre il relativo supporto informatico, trattandosi di dati ammessi e consultabili ab origine.

Si legge nella sentenza della sesta sezione di questa Corte: “[..] quella produzione non aveva capacità integrativa e innovativa in quanto il dato esisteva ontologicamente, era stato acquisito e rappresentato nelle forme già indicate e comunque ne risultava l’originaria esistenza.

Né d’altro canto avrebbe potuto dirsi che lo stesso non fosse valutabile a fronte dell’originaria possibilità di accesso che nel corso del procedimento e del processo avrebbe dovuto dirsi sussistente attraverso l’inequivoco riferimento alla informativa “Rosa dei Venti” [..]” Infine, risulta corretto il richiamo operato dalle sentenze di merito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS), l'assenza del supporto informatico contenente l'originale dei tracciati non inficia l'attendibilità probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti diuna persona sul territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio. (Sez. 4, n. 48279 del 27/11/2012, Lleshi, Rv. 253954); nonché le pronunzie secondo cui in tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare, la perdita, per un disguido tecnico, del supporto informatico contenente i dati trasmessi e rilevati dal GPS istallato sul veicolo dell'imputato non preclude che tali informazioni possano comunque essere acquisite nel dibattimento per mezzo delle deposizioni della polizia giudiziaria che ha proceduto alla loro analisi ed alla loro annotazione nelle relazioni di servizio. (Sez. 3, n. 36364 del 02/04/2019, Giuliani, Rv. 276883).

Le stesse dimostrano come, al di là del supporto materiale prodotto in udienza, l’attività di indagine svolta attraverso siffatta tecnica investigativa, veicolata prima nella relazione di servizio e poi nell’esame incrociato dibattimentale non inficia la legittimità del dato probatorio.

6.2. Il secondo motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità dell’imputato è manifestamente infondato.

Il motivo è volto essenzialmente ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrentepiù adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Quanto al dedotto travisamento dei contenuti delle intercettazioni, anche su questo punto va preliminarmente richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha fissato i presupposti per il riconoscimento del travisamento della prova o contraddittorietà processuale: il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01).

Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi.

Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep.2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep.2018, Grancini, Rv. 272406).

Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intanto il travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendidella sentenza di merito.

È, dunque, esclusivamente alla luce dell’apparato argomentativo del giudice di merito che il “peso” della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendidella pronuncia impugnata.

Con specifico riferimento alle intercettazioni, la interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

Il richiamo ai principi della giurisprudenza di legittimità permette di escludere la fondatezza del motivo di ricorso.

La sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi e dunque in quanto tale insindacabile (p.267 e ss.) ha chiarito che: - [OSCURATO:PERSONA] forniva quasi quotidianamente il suo apporto; - era disposto ad abbandonare ogni attività al fine di accompagnare il fratello in luoghi concordati con le persone con le quali si erano incontrati qualche ora prima; - era disposto a recarsi in ore serali o notturne alle serre per poter consentire al fratello il rientro a casa; - condivideva l’auto con il fratello per giri senza meta.

A tal riguardo, la sentenza impugnata risponde alla obiezione difensiva circa l’assenza di un’auto personale del fratello [OSCURATO:PERSONA] chiarendo che la circostanza si inseriva in una precisa strategia perevitare di lasciare qualsiasi traccia che potesse ricondurre gli spostamenti all’ausilio della latitanza di [OSCURATO:PERSONA].

I singolari e inspiegabili movimenti non solo non hanno trovato alcuna giustificazione logica, ma si sono ripetuti in un arco temporale molto ristretto.

Nelle lunghe assenze di [OSCURATO:PERSONA], questi lasciava inspiegabilmente il telefono al fratello, circostanza inspiegabile se si pensa che impediva di essere raggiunto in tal modo dalla madre, descritta come anziana e ammalata.

Il depositario dell’apparecchio telefonico risultava anche questa volta inspiegabilmente l’imputato [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che rappresenta un ulteriore e inequivoco indice rivelatore del concorso consapevole dell’imputato nel reato allo stesso ascritto.

6.3. Il terzo motivo di ricorso relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. risulta infondato.

Vanno in primo luogo richiamate le argomentazioni contenute nel par.5.2 che precede in relazione al medesimo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Va ulteriormente evidenziato che la medesima Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. e la pubblica accusa non ha proposto impugnazione sul punto e l’esclusione della circostanza aggravante è pertanto divenuta definitiva.

La stessa Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, nella sentenza oggi impugnata, affronta il medesimo argomento ma ritiene la sussistenza della circostanza aggravante attraverso una ponderata valutazione nella quale non è ravvisabile alcun arbitrio ovvero illogicità manifesta poiché le determinazioni del giudicante hanno costituito il risultato non già di una mera operazione di comparazione tra i ruoli dei coimputati ma, piuttosto, perché specificamente incentrate sui connotati soggettivi che la condotta illecita di ciascuno ha espresso in punto di dolo edi consapevolezza della finalità agevolativa dell’associazione per le ragioni espresse nel paragrafo 5.2., con motivazione pienamente condivisibile. 6.4.Il quarto motivo di ricorso è aspecifico.

Il ricorrente lamenta genericamente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. senza rappresentare le specifiche ragioni in base alle quali dovesse essere riconosciuta.

Va poi evidenziato che in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176).

6.5. Il quinto motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondato.

Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchéla valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693).

La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la mancata indicazione da parte dei difensori di circostanze o di altri elementi valorizzabili a tale fine.

7. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è nel suo complesso infondato.

7.1. Il primo motivo di ricorso, in punto di inutilizzabilità del supporto informatico, è infondato.

Si tratta di motivo sovrapponibileal primo motivo presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] alle cui motivazioni contenute nel paragrafo

6.1. si rinvia integralmente. 7.2.Il secondo motivo, in punto di penale responsabilità, è manifestamente infondato.

La doglianza si fonda essenzialmente sulla inutilizzabilità degli esiti delle indagini derivanti dal positioning e dal rilevamento satellitare evidenziandone la decisività ai fini dell’affermazione della penale responsabilità.

Esclusa la inutilizzabilità degli esiti per le ragioni di cui al primo motivo di ricorso, ne deriva la manifesta infondatezza della doglianza.

La sentenza impugnata, anche in tal caso, con motivazione in fatto immune da vizi e dunque in quanto tale insindacabile (p.267 e ss.) ha chiarito che, come [OSCURATO:PERSONA],anche [OSCURATO:PERSONA], spesso anche con la vettura intestata al di lui padre, ha fornito quasi quotidianamente il suo apporto,mostrandosi disposto a recarsi in ore serali o notturne unitamente a [OSCURATO:PERSONA] per gli spostamenti che fossero di ausilio alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA].

I singolari e inspiegabili movimenti non solo non hanno trovato alcuna giustificazione logica, ma si sono ripetuti in un arco temporale molto ristretto.

La Corte territoriale ha risposto nelle numerose pagine dedicate alla descrizione degli spostamenti a tutte le singole cesure in fattoproposte con l’atto di appello.

7.3. Il terzo motivo di ricorso relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. risulta infondato.

Vanno in primo luogo richiamate le argomentazioni contenute nei par.5.2 e

6.3. che precedono in relazione al medesimo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

7.4. Il quarto motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondato.

Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchéla valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693).

La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la mancata indicazione da parte dei difensori di circostanze o di altri elementi valorizzabili a tale fine. 8.[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile.

8.1. Il primo motivo di ricorso in punto di responsabilità è manifestamente infondato, non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata.

Il motivo si risolve in una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piùadeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

La sentenza impugnata, con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale non sindacabile in questa sede (p.88 e ss.), valorizza le risultanzeprobatorie ed in particolare: -l’interesse del capo clan [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dal fratello dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], con il coinvolgimento diretto dell’imputato nelle operazioni di recupero dell’arma e dei bossoli sul luogo del delitto; -la partecipazione al pranzo del 15 febbraio 2014 quale officiante al rito del “taglio della coda”, rito ‘ndranghetistico che sancisce il passaggio da uomo di fiducia del gruppo criminale a vero e proprio membro intraneo, nonché del conferimento ad uno dei partecipi di una dote più elevata; rito al quale nel rispetto delle regole di ‘ndrangheta i più giovani non avrebbero potuto assistere in ragione della loro inferiore carica; -la circostanza rivelata nel corso di una conversazione ambientale in occasione del pranzo da parte dell’affiliato [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era già stato istruito in precedenza al momento della sua affiliazione dei compiti che avrebbe dovuto svolgere per il gruppo criminale; -la partecipazione ai proventi delle attività delittuose dell’organizzazione avuto in particolare riguardo ad un’estorsione commessa in data 19 aprile 2014, che testimonia non solo che nel gruppo vi era un consolidato sistema di suddivisione del provento delle estorsioni, ma anche che l’imputato era pienamente inserito in siffatto sistema.

La sentenza dunque opera buon governo dei principi consolidati nella elaborazione di questa Corte in tema di partecipazione all’associazione di stampo mafioso: l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 che ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta); così come la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, cit.). [OSCURATO:PERSONA] non partecipa semplicemente ad un rito di affiliazione, ma è ammesso a farne parte in quanto legittimato dalla sua intraneità dimostrata da numerosi altri indici rivelatori che individuano la sua collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], la condivisione dei profitti del gruppo e la sua “formazione” per poter assolvere ai compiti del partecipe. 8.2.Il secondo motivo, in punto di valutazione del compendio istruttorio, è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa Corte.

Richiamando quanto già indicato nel par.

6.2. quanto ai presupposti per la sussistenza del travisamento della prova e ai criteri di valutazione delle intercettazioni, nel caso di specie la censura non lamenta un travisamento in senso tecnico della conversazione, quanto piuttosto propone una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione; valutazione questa che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).

Il motivo peraltro non individua la decisivitàdel dedotto travisamento ai fini del decidere: intanto il travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito.

Con specifico riferimento alle intercettazioni, la interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

8.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto lamentato, la sentenza impugnata risponde alle censure mosse attraverso l’atto di appello con argomentazioni in fatto non manifestamente illogiche, né contraddittorie uniformandosi peraltro alle indicazioni di questa Cortesecondo cui i n tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa siaimperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep.2024, Casamonica, Rv. 285908).

Dunque, la sussistenza di eventuali rapporti di parentelatra alcuni partecipi non può essere utilizzata quale motivo di esclusione del rapporto associativo, potendo addirittura rivelarsi un “collante” ancora più forte.

Né il reato associativo richiede la conoscenza o relazioni con tutti gli associati, atteso che nel caso di specie l’imputato ha dimostrato di essere legato proprio ai vertici e alle figure apicali del sodalizio.

8.4. Il quarto motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693).

La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la mancata indicazione da parte dei difensori di circostanze o di altri elementi decisivi e rilevanti valorizzabili a tale fine .

Il motivo sul punto risulta altresì generico.

Quanto al trattamento sanzionatorio la pena edittale è stata fissata nel minimo in relazione alla fattispecie contestata.

9. Al rigett o dei ricorsi di F edele R occo, M onterosso G iacomo e R ettura [OSCURATO:PERSONA] consegue la condannadegli stessi al pagamento delle spese processuali.

Alla declaratoria di inammissibilità delricorso di S cariato S andro consegue la condannadello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

10. In punto di statuizioni civili, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], S cariato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannati a rifondere le spese del grado a favore delle parti civili comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] misura di cui alla parte dispositiva.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti diConforti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato e nei confronti di HanganuEl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata inriferimento alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione;il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA]. Udito l’avv. U [OSCURATO:PERSONA] in qualità di sostituto processuale del difensore e procuratore speciale avv.[OSCURATO:PERSONA], nell’interesse della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA],che deposita conclusioni scritte e nota spese alle quali si riporta. Udito il difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA] , nell’interesse della parte civile Comune di [OSCURATO:PERSONA],che deposita conclusioni scrittee nota spese alle quali si riporta . Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e quale sostituto processuale del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] , nonché dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di entrambi, che insist ono per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza. Udite le conclusioni del difensoredi fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] , nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], che insiste per l'accoglimento delricorso. Udite le conclusioni dei difensori di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che insistono per l'accoglimento deiricorsi. Udite le conclusioni dei difensor i di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che insistono per l'accoglimento delricorso. Udite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA] e, quale sostituto processuale del difensore di fiducia avv . [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA]., che insiste per l’accoglimento dei ricorsi. Udite le conclusioni del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento delricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Conlasentenza impugnata del 1 3 novembre 2023, depositata il 19 febbraio 2025,la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha deciso, con una riforma parziale della pronuncia di condanna del Tribunale di Palmi del l’11 novembre 2021 il giudizio dibattimentale incardinato (anche) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CAR.SPO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decidendi riguarda, in estrema sintesi, il sodalizio di ‘ndrangheta denominato cosca di Iatrinoli, facente capo alle famiglie Avignone – Zagari - [OSCURATO:PERSONA]– Viola operante nel comune di [OSCURATO:PERSONA] e la cosca considerata satellite dellaprima facente capo alle famiglie [OSCURATO:PERSONA] - Tallarida nonché i reati fine posti inessere, in particolare estorsioni, intestazioni fittizie, favoreggiamenti e reati in materiadi armi. 1.1.Inparticolare, per quanto qui interessa, la Corte di appello ha così deciso: -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , previa riqualificazione deicapi 34 e 35 nell’ ipotesi di cui all’art.371 bis cod. pen., ha proceduto alla conseguenterideterminazione della pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , previa esclusione della circostanza aggravante di cuiall’art. 416 bis.1. cod. pen. ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cuial capo 19 (art.512 bis cod. pen.) perché estinto per intervenuta prescrizione; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la condanna per i reati di cui al capo23 (legge armi) , previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art. 416bis 1 cod. pen. rideterminando la pena in precedenza inflitta; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha confermatola condanna per il reato di cui al capo 1, diversamente qualificato nella ipotesidi cui agli artt. 110, 390, 416bis.1 cod. pen., rideterminando la pena; -nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] , previa esclusione della circostanza aggravante dicui all’art. 416 bis comma 6 cod. pen. , ha rideterminato la pena per il reato di cuial capo 1 (art.416 bis cod. pen.); -ha altresì confermato la confisc a nei confronti della società CAR.SPO [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.2.Avverso la sentenza ricorrono gli imputati articolando i motivi di seguito enunciatinei termini strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art.173,comma 1 disp. att. cod. proc. pen. 2.CONFORTIFRANCESCO E [OSCURATO:PERSONA] ConfortiFrancesco e [OSCURATO:PERSONA] , imputat i per il reato di cui all’art.371 bis cod.pen., previa riqualificazione dei delitti rispettivamente ascritti ai capi 34 e 35, articolanomotivi comuni . 1)Violazione di legge in relazione a lla sussistenza dell’ipotesi di cui all’art.371 biscod. pen. Nella riqualificazione della ipotesi di favoreggiamento in quella prevista dall’art.371bis cod. pen. la Corte territoriale non ha considerato che: - le dichiarazioni asseritamente mendaci non sono state rilasciate al Pubblico ministero, quanto piuttosto alla Polizia giudiziaria come risulta dai verbali di sommarieinformazioni testimoniali rese in data 19 dicembre 2017 e dunque non configurerebberola fattispecie riconosciuta (Sez. 6 n.12832/2016). 2)Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., art.6 par.3 lett. a) e b) CEDU. Nelcaso di specie la riqualificazione giuridica del fatto è avvenuta all’esito del giudiziodi appello senza alcuna prevedibilità e senza consentire agli imputati di approntareuna difesa rispetto alla differente struttura del reato come riconosciuta in sentenza con riguardo, ad esempio, allo stato di necessità, scriminante espressamenteprevista all’art.384 cod. pen. per il reato di falsa testimonianza. Lastessa sentenza, del resto, riconosce che le dichiarazioni incriminate sono state reseproprio in ragione del forte clima di intimidazione esistente. Nella sentenza si fa riferimento a “fatti” che sarebbero stati taciuti da gli imputatie che non sono mai stati oggetto di contestazione . 3)Violazione di legge in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. Nelcaso di specie la condanna si è fondata su di un fatto diverso da quello descrittoin sentenza: la contestazione era quella di avere taciuto una minaccia esplicita; la condanna è avvenuta per avere taciuto dei condizionamenti ambientali. 4) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell’elementosoggettivo. Ilsoggetto ritenuto intermediario e portavoce del messaggio estorsivo è stato assolto. Il richiamo alla azione intimidatoria subita dai [OSCURATO:PERSONA] è operato in sentenza,ma non nel capo di imputazione ed è richiamato in modo del tutto illogico daigiudici di merito . 5)Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata risposta alle doglianzedifensive contenute nell’atto di appello . Iltema della consapevolezza in capo agli imputati della forza intimidatrice del messaggiodegli [OSCURATO:PERSONA] e di avere mentito alla PG di avere subito una pretesa estorsivaera stato posto con l’atto di appello, ma non ha trovato risposta nella sentenzaimpugnata. 6) Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio. Lapena applicata pari a mesi 8 di reclusione appare eccessiva se si considera chela fattispecie per cui è intervenuta condanna non prevede un minimo edittale. 7)Violazione di legge quanto alla mancata concessione della sospensione condizionaledella pena per [OSCURATO:PERSONA]. La motivazione è sul punto contraddittoria dal momento che richiama i precedenti penali a carico dell’imputato come ostativi e tuttavia ravvisa la necessità di applicare le circostanze attenuanti generiche nella massima estensionein ragione del clima di intimidazione in cui il fatto era maturato. 3.[OSCURATO:PERSONA] CarusoEnrico, imputato prosciolto dal reato di cui all’art.512 bis cod. proc.pen. di cui al capo 19 , ma destinatario del provvedimento di confisca della societàCAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1) Violazione di legge e vizio dimotivazione sulla confisca disposta ai sensi dell’art. 240 comma 1cod. pen. Il ricorrente è stato prosciolto dalla contestazione di cui al capo 19 perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.416 bs.1 cod. pen. e la Corte territoriale ha tuttavia disposto la confisca della società CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ipotesi in esame è da ricondurre alla confisca facoltativa di cui all’art. 240 comma 1 cod. pen. che tuttavia richiede la esistenza di una sentenza di condanna definitiva (Sez.2 n.29043/2023). Erroneamente la sentenza impugnata ha applicato al caso in esame i principi contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite Lucci (n.31617/2015) che tuttavia si riferisconoalle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240 comma 2 cod. pen. Indata 25 novembre 2025 sono pervenuti motivi aggiunti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] da parte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] con allegazione del provvedimento del Tribunale del Riesame che in data 18 aprile 2019 aveva revocato il sequestro della società di cui è stata disposta la confisca. 4.HANGANUELENA HanganuElena, imputat a del reato di cui agli artt. 2,4,7 l.895/67, in relazione alporto e alla det enzione di una pistola (capo 23). 1) Violazione di legge e vizio di motivazione tradottosi in travisamento della prova quanto alla sussistenza della penale responsabilità della ricorrente con riferimento al capo 23). La motivazione della sentenza è apparente e contraddittoria: si fonda su due intercettazioniambientali intercorse in data 12 febbraio e 6 maggio 2013 tra la imputata e [OSCURATO:PERSONA]. La ricostruzione operata in sentenza non chiarisce che ruolo abbia avuto la imputata non comprendendosi se la pistola custodita nel terreno fosse stata lì sistemata da ignoti o dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]; arma peraltro mai rinvenuta a seguito di perquisizione effettuata in data 6 maggio 2013. La Corte territoriale ha trascurato due rilevanti circostanze e cioè che l’imputata al momento del suo ingresso nel terreno non conosceva il luogo in cui era ubicata l’arma; era ignara nella conversazione intercorsasuccessivamente che l’arma fosse stata spostata. Da qui la mancata prova della disponibilità dell’arma in capo all’imputata. Non vi è prova che la ricorrente detenesse l’arma prima del 12 febbraio 2013 che è la data che coincide con quella del porto: è quelloil primo momento della materiale apprensione. Non vi è prova che la ricorrente abbia detenuto l’arma successivamente alla data del 12 febbraio 2013. Dopo averla trasferita su indicazione diFazzalari in data 12 febbraio, la imputata non sapeva in data 6 maggio 2013 che frattanto l’arma era stata ulteriormente spostata; questa circostanza prova che l’imputata non abbia mai detenuto l’arma. 2) Violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. A seguito della esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis 1 cod. pen., il reato doveva essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione maturata prima della sentenza di secondo grado e precisamente in data 17 settembre 2021. 3) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorioe alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza difetta di motivazione sia in ordine ai criteri utilizzati per la determinazione della pena sia alle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In data 26 novembre2025 sono pervenuti motivi aggiunti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] che costituiscono un approfondimento dei temi esposti nell’originario ricorso. 5.MONTEROSSOGIACOMO MonterossoGiacomo imputato per il delitto di cui agli artt. 110,390, 416 bis.1 cod.pen., così riqualificata la contestazione associativa di cui al capo 1) . 1)Vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità e alla mancata risposta alle censure contenute nell’atto di appello. La responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] stata desunta dalla presenza in numerose occasioni dell’imputato insieme a RetturaDomenico, uomo di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], a bordo di veicoli durante gli spostamenti verso le località in cui [OSCURATO:PERSONA] era nascosto in orari e con percorsi sicuri, ravvisando un accordo collusivo tra i due imputati. Siffatti elementi, di valenza indiziaria, non sono idonei a fondare una condanna per la fattispecie riconosciuta dal momento che non dimostrano uno specifico aiuto rivolto a favorire la latitanza del capo: l’unico ruolo che gli si riconosce è quello di accompagnatore o di autista di [OSCURATO:PERSONA]. Dalle risultanze processuali risulta altresì che almeno in un’occasione l’imputato ha frequentato il nascondiglio di [OSCURATO:PERSONA] partecipando a lavori manuali all’interno del covo, pur non avendo mai incontrato il latitante. Anche in tal caso manca la prova che tale specifica attività abbia favorito la latitanza di [OSCURATO:PERSONA], non avendo intrattenuto alcun rapporto diretto con quest’ultimo. Infine,un dato rilevante a favore del ricorrente - rappresentato dal suo mancato aiuto al latitante allorquando [OSCURATO:PERSONA] era assente ed era necessario il rifornimento dei viveri- non risulta in alcun modo valorizzato dalla sentenza impugnata. I profili di illogicità sono collegati all’assenza di condotte di aiuto rilevanti, alla mancata verifica della idoneità delle condotte, alla prova di un comportamento incompatibile con un favoreggiamento deliberato, alla ritenuta responsabilità oggettiva desunta da mere frequentazioni, alla violazione dei criteri di valutazione del giudizio indiziario. 2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. La sentenza impugnata ha riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravanteper il solo fatto che sia stata favorita la latitanza di un boss mafioso di primo piano inseritoin ambiente criminale radicato, confondendo l’aiuto al singolo con l’aiuto al clan, non considerando che la circostanza sotto il profilo agevolativo ha natura soggettiva. Nel caso di specie è stato escluso che [OSCURATO:PERSONA] fosse un partecipe della vita associativa e non vi sono sue iniziative orientate a vantaggio del gruppo criminale. Sullo specifico punto la motivazione è del tutto carente ed è fondata su formule stereotipate. 3) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza difetta di motivazione inordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 6.RETTURAANTONIO RetturaAntonio imputat o per i l delitt o di cui agli artt. 110,390, 416 bis.1 cod. pen.,così riqualificata la contestazione associativa di cui al capo 1). 1) Violazione di legge e carenza di motivazione quanto al rigetto della eccezione di nullità della pronuncia di primo grado avanzata davanti alla Corte territoriale. Nel corso dell’esame dibattimentale di primo grado del teste capitano Colangeli, questi aveva fatto costante riferimento ai risultati di un positioning dei telefoni cellulari e del tracciamento operato attraverso il GPS dei veicoli. Nonostante la sollecitazione delle difese, il supporto informatico contenente i dati numerici corrispondenti ai vari positioningrichiamati non era stato oggetto di acquisizione. Il supporto è stato acquisito solo al termine della discussione del difensore, a seguito di una produzione tardiva del Pubblico ministero senza alcun contraddittorio quanto alla valutazione della prova. Né la Corteterritoriale ha fornito la prova dell’eventuale irrilevanza di quel mezzo istruttorio dal momento che la penale responsabilità si fonda sulle dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria che ha riferito proprio dei risultati dei dati forniti dal GPS presentenell’auto. Le ulteriori prove fornite da conversazioni telefoniche, il cui contenuto è stato peraltro travisato, non sono di per sé sufficienti a fondare la penale responsabilità dell’imputato. 2)Vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell’imputato per la fattispecie contestata. La sentenza impugnata utilizza vicende che riguardano principalmente il fratello dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata oggetto di separazione processuale e il giudizio a carico di quest’ultimo si è concluso con una sentenza ora irrevocabile di condanna per il reato di cui all’art. 390 cod. pen. diversamente qualificata la contestazione di concorso esterno come riconosciuta dal giudice di primo grado. Con l’atto di appello la difesa aveva evidenziato che una serie di fatti attribuibili a [OSCURATO:PERSONA] non potevano automaticamente coinvolgere il fratello [OSCURATO:PERSONA], ma la Corte territoriale non ha risolto tale equivoco ritenendo dimostrata la piena complicità di [OSCURATO:PERSONA] nella condotta del fratello [OSCURATO:PERSONA]. Ha poi contraddittoriamente, ravvisato la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.416 bis1 cod. pen. per il ricorrente laddove era stata esclusa per il fratello [OSCURATO:PERSONA]. Quanto ai travisamenti, il primo travisamento è relativo alle località raggiunte dalla vettura in occasione dei passaggi che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe assicurato al fratello [OSCURATO:PERSONA]: contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai accompagnato il fratello [OSCURATO:PERSONA] in località “ Crepitò ” passando da [OSCURATO:PERSONA], bensì in [OSCURATO:PERSONA]. Ulteriori travisamenti riguardano ilcontenuto delle conversazioni intercettate all’interno della vettura: quanto alla prima, del 7 aprile 2016, la sentenza impugnata non si confronta con la parte in cui l’imputato afferma di non essere a conoscenza dei dettagli relativi ai piani del fratello [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla seconda conversazione, del 27 maggio 2016, la conversazione è stata travisata atteso che le due case a cui i fratelli si riferiscono sono quella di [OSCURATO:PERSONA] dove viveva con la madre e quella di [OSCURATO:PERSONA], ma non certo il rifugio del latitante. Così come la sentenza è illogica e contraddittoria nel rispondere alla censura avanzata secondo cui l’auto era utilizzata da entrambi i fratelli perché ne possedevano solo una:la Corte ha solo ritenuto inverosimile siffatta circostanza. La motivazione della sentenza è manifestamente illogica allorquando non ritiene veritiera la ragione per la quale si mentiva alla madre dei [OSCURATO:PERSONA] circa la loro assenza in casa che è legata ai problemi di salute della donna e alla necessità di non farla preoccupare o agitare. Lo è anche allorquando in modo apodittico esclude che il ricorrente si limitasse ad accompagnare il fratello [OSCURATO:PERSONA] in ragione delle esigenze lavorative di quest’ultimo, non corrispondendo alvero che svolgessero lo stesso lavoro. 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. La sentenza impugnata non ha riposto allespecifiche doglianze contenute nell’atto di appello, affermando che la censura riguardava erroneamente la contestazione dell’aggravante sotto il profilo del metodo, profilo che non era stato oggetto di contestazione. L’imputato era assolutamente inconsapevole del circuito di favoreggiamento che faceva capo al fratello [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], come del resto è ulteriormente riscontrato dalla sua assoluta estraneità agli sviamenti investigativi e alle precauzioni adottatedal fratello [OSCURATO:PERSONA] o dal coimputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello in diversa composizione ha escluso la circostanza aggravante avuto riguardo al fratello [OSCURATO:PERSONA]. 4) vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. La Corte territoriale ha omesso qualsivoglia motivazione quanto alla espressa richiesta di applicazione della circostanza formulata nell’atto di appellosulla base del ruolo occasionale e marginale di [OSCURATO:PERSONA] facilmente sostituibile nella trama del favoreggiamento. 5) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza difetta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. 7.FEDELEROCCO FedeleRocco imputat o per i l delitt o di cui agli artt. 110,390, 416 bis.1 cod. pen.,così riqualificata la contestazione associativa di cui al capo 1). 1) Violazione di legge e carenza di motivazione quanto al rigetto della eccezione di nullità della pronuncia di primo grado avanzata davanti alla Corte territoriale. Il primo motivo di ricorso è perfettamente sovrapponibile al primo motivo proposto nell’interesse di RetturaAntonio, con ulteriori specificazioni in relazione alla prova di resistenza rispetto alla specifica posizione di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla possibile irrilevanza del mezzo di prova ai fini della decisione. 2)Vizio di motivazione quanto alla responsabilità dell’imputato per la fattispecie contestata. La penale responsabilità si fonda unicamente sui risultati delpositioning dai quali è risultata l’assenza di segnale sul telefono cellulare dell’imputato. Si fondano dunque su di una prova inutilizzabile. 3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. Il motivo di ricorso è sovrapponibile al terzo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] si è limitato a fornire qualche passaggio con la propria autovettura al suo datore di lavoro [OSCURATO:PERSONA] che ne risultava sprovvisto. Non vi è una rappresentazione psicologica univocamente finalizzata al favoreggiamento del latitante. Né può ricavarsi una qualche forma di consapevolezza in relazione al comportamento tenuto successivamente alla cattura del latitante che è risultato identico a quello precedente. La sentenza impugnata non ha riposto alle specifiche doglianze contenute nell’atto di appello, affermando che la censura riguardava erroneamente la contestazione dell’aggravante sotto il profilo del metodo, profilo che non era stato oggetto di contestazione. L’imputato era assolutamente inconsapevole del circuito di favoreggiamento che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]. 4) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza difetta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. In data 26 novembre 2025 sono pervenuti motivi aggiunti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con relativi allegati, da parte del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] con allegazione della sentenza della V Sezione della Corte di cassazione che ha confermato la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che per [OSCURATO:PERSONA] ha escluso la circostanza aggravante dell’art.416 bis 1 cod. pen. 8.SCARIATOSANDRO ScariatoSandro imputa to per i l delitt o di cui a l ca po 1 (art. 416 bis cod. pen.) . 1) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla p artecipazione all’associazione mafiosa di cui al capo 1). Dall’esame del materiale probatorio non emergono elementi individualizzanti che provino la stabile e organica compenetrazione di [OSCURATO:PERSONA] nel sodalizio mafioso. Non risultano contestati allo stesso reati fine, né risulta la prestazione di un effettivo contributo materiale assicurato dall’imputato alla cosca: - l ’asserita partecipazione dell’imputato al pranzo tra malavitosi del 15 febbraio 2014 è un elemento neutro e privo di autonoma valenza incriminante; - l a comprovata partecipazione alla distribuzione di proventi dell’attività delittuosa è affermata in modo apodittico. 2) Vizio di motivazione e travisamento della prova quanto alla valutazione delle intercettazioni. Omessa valutazione degli elementi di prova di segno opposto. La motivazione della sentenza impugnata ha valorizzato la circostanza in base alla quale [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato destinatario di una parte di proventi derivanti da una estorsione. In realtà le conversazioni del 19 aprile 2014 chiariscono che il presunto autore dell’estorsione, Condomitti, consegnò il danaro interamente a [OSCURATO:PERSONA] cl.67 e non vi furono quote da ripartire. Anche a volere ritenere che vi fu una ripartizione di quote a favore di Sandruccio o [OSCURATO:PERSONA], non vi è alcuna prova che si trattasse di [OSCURATO:PERSONA]. Infine, comunque la ricezione di una quota di un provento estorsivo potrebbe al più essere ricondotta al concorso nel reato estorsivo, ma non certo alla partecipazione stabile al sodalizio mafioso. 3) Vizio di motivazione quanto al mancato esame di argomentazioni decisive contenute nei motivi di appello. La Corte territoriale non ha fornito risposta ad una serie di criticità bene evidenziate nell’atto di appello: -la spiegazione alternativa dei rapporti di natura lecitaintercorsi tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] atteso che tra i due sussistevano legami di natura lavorativa legati alla cogestione di un negozio di ferramenta che giustificavano anche lo scambio di danaro; -l’assenza di rapporti tra [OSCURATO:PERSONA] con altri membri del gruppo e la mancata partecipazione dello stesso a summitmafiosi; -la diversa interpretazione della confidenza fatta da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] in relazione all’aiuto prestato al fratello [OSCURATO:PERSONA]. La Corte territoriale ha valorizzato la circostanza in base alla quale [OSCURATO:PERSONA], dopo avere aiutato il fratello [OSCURATO:PERSONA] a sottrarsi alle indagini in occasione del tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], aveva immediatamente avvisato [OSCURATO:PERSONA] dell’accaduto. Siffatto episodio è stato interpretato quale prova di un rapporto di fidelizzazione tra l’imputato e [OSCURATO:PERSONA]. La difesa, tuttavia, sul punto aveva evidenziato il legame di parentela e i rapporti di consuetudine sussistenti tra le due famiglie essendo i due soggetti cugini di secondo grado legati da antica amicizia e frequentazione. Siffatto elemento non è stato in alcun modo considerato dalla sentenza impugnata che, tuttavia, contraddittoriamente ha escluso che l’episodio del tentato omicidio si inserisse in un contesto mafioso. 4) Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio. La sentenza difetta di motivazione in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte delle difficili condizioni di salute e del buon comportamento processuale dell’imputato. Egualmente assente è la motivazione in relazione alla quantificazione della pena, a fronte di una posizione come la stessa ricostruzione accusatoria descrive del tutto marginale e gregaria. 9.SOCIETA’CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in persona del legale rappresentante terza interessata in relazione alla intervenuta confisca della società. 1) Violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca disposta ai sensi dell’art. 240cod. pen. L’altro concorrente del reato [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto per insussistenza del fatto in relazione all’art. 416 bis cod. pen. La ipotesi in esame, anche se non vi è stata mai una indicazione precisa da parte dei giudici di meritoè da ricondurre alla confisca facoltativa di cui all’art. 240 comma 1 cod. pen. che tuttavia richiede la esistenza di una sentenza di condanna definitiva (Sez.2 n.29043/2023). Erroneamente la sentenza impugnata ha applicato al caso in esame i principi contenuti nella pronuncia delle Sezioni Unite Lucci (n.31617/2015) che tuttavia si riferisce alle ipotesi di confisca obbligatoria di cui all’art. 240 comma 2 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sono fondati i ricorsi proposti nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e SocietàCar S po. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parzialmente fondato il ricorso proposto nell’interesse di HanganuE lena . Sono infondati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] R occo, M onterosso G iacomo e R ettura [OSCURATO:PERSONA]. È inammissibile il ricorso diScariato [OSCURATO:PERSONA]. 2.RicorsiConforti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati per le ragioni di seguito indicate. Secondo la giurisprudenza costante e univoca di questa Corte non integra il reato di false informazioni al pubblico ministero (art. 371 bis cod. pen.) colui che renda false o reticenti dichiarazioni alla polizia giudiziaria, in quanto soggetto attivo del reato di cui all'art. 371 bis cod. pen. è solo colui che sia richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini e non chi sia richiesto di riferire circostanze utili a tal fine dalla polizia giudiziaria, ancorché su delega del P.M. (Sez. 5, n. 37306 del 14/07/2010, P.o. in proc. Martinelli, Rv. 248641;Sez. 6, n. 2095 del 06/05/1994, Accavone, Rv. 198757;Sez. 6, n. 349 del 08/02/1993, P.m. in proc. Malena, Rv. 193694). Nel caso in esame ai ricorrenti era stata contestata la condotta di favoreggiamento diversamente qualificata dalla Corte d’appello nell’ipotesi di cui all’art.371 bis cod. pen. Avendo gli stessi reso dichiarazioni alla Polizia giudiziaria e non al Pubblico ministero, la sentenza deve essere annullata senza rinvio in relazione al reato loro ascritto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L’accoglimento del motivo rende superfluo l’esame delle ulteriori doglianze proposte. 3.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorsi -da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto entrambi la confisca della società -risultano fondati per le ragioni di seguito indicate. [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto dalla contestazione diinterposizione fittizia cui al capo 19 perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. La Corte territoriale ha disposto la confisca della società CAR.SPO. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con una motivazione molto sintetica dalla quale sembrerebbe ricavarsi il seguente ragionamento: la società è pertinenziale all’accertato reato di intestazione fittizia e la pronunzia ablatoria è possibile anche nella ipotesi di declaratoria del reato per intervenuta prescrizione purché vi sia stata una precedente pronunzia di condanna. Richiama al riguardo una sentenza di questa Corte -Sez.2 n.51988 del 18/10/2017, D’Aguanno, non mass.- che non riguarda tuttavia il tema in esame. Come correttamente evidenziato nei ricorsi, la sentenza impugnata non si confronta con le indicazioni di questa Corte a sezioni unite Lucci che ha stabilito cheil giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può disporre, a norma dell'art. 240, comma secondo, n. 1 cod. pen., la confisca del prezzo e, ai sensi dell'art. 322 ter cod. pen., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l'accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio. (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434). Il riferimento, dunque, è alle ipotesi di confisca obbligatoria come successivamente affermato dalla giurisprudenzadi questa Corte (Sez.2, n.29043 del 7/06/2023, Gjorgjevik, non mass.) secondo cui “[..] nel caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione in grado di appello, non è consentito confermare la confisca facoltativa diretta dei beni strumentali alla consumazione del reato, di cui all'art. 240, comma primo, cod. pen., che presuppone lapronuncia di un giudicato formale di condanna,non essendo ad essa estensibili, in ossequio al principio di legalità, le disposizioni relative ad altri tipi di confisca, per i quali il contenuto della sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, normativamente vincolato all'accertamento della responsabilità del suo autore, può tener luogo del giudicato di condanna[..]”. La sentenza va dunque annullata con rinvio in relazione alla disposta confisca per nuovo esame sul punto. Il giudice del rinvio, alla luce di quanto argomentato, dovrà motivare in ordine al tipo di confisca ravvisabilenel caso in esame e quindi confrontarsi con i principi fissati da questa Corte in tema di conseguenze che derivano dalla sentenza di estinzione per prescrizione in ragione della diversa natura della confisca. 4. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicate. 4.1. Parzialmente fondato risulta il secondo motivo di ricorso relativo alla intervenuta estinzione dei reati per prescrizione prima della pronuncia di secondo grado. Siffatta estinzione è maturata unicamente per il reato di detenzionedell’arma di cui agli artt.2,7 l.895/67 secondo il seguente computo. Iltempus commissi delicti è da collocarsi in data 12 febbraio 2013 . Iltermine di prescrizione ordinaria cd. “breve” è pari ad anni sei, atteso che lapena edittale massima è pari ad anni 5 e mesi 4; il termine prescrizionale massimoè dunque di a n ni 7 e mesi 6 con individuazione della decorrenza dello stessoalla data del 12 agosto 2020. Asiffatto termine massimo vanno aggiunte le sospensioni pari a 1131 giorni cosìcalcolate: - 525 giorni per complessità dal 4 giugno 2020 al 11 novembre 2022 ; - 362 giorni per complessità dal 16 novembre 2022 al 13 novembre 2023 ; - 64 giorni per emergenza C ovid in relazione all’ udienza 25 marzo 2020 ; - 9 0 giorni per deposito sentenza primo grado ; - 90 giorni termine per il deposito sentenza di secondo grado con individuazione della decorrenza alla data del 17 settembre 2023 e dunque prima dellapronunzia della sentenza di appello. Va per completezza evidenziato che le sospensioni relative alla custodia cautelare in carcere hanno prodotto anche quelle del termine di prescrizione, operando nei confronti di tutti gli imputati nel medesimo processo, anche se non sottoposti a misura cautelare o sottoposti a misura per reati diversi da quelli di cui all'art. 407 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep.2021, Bruni, Rv. 281138; Sez. 1, n. 28073 del 08/07/2020, Cagnazzo, Rv. 279665). In assenza di elementi che rendano evidenti i presupposti per un proscioglimento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma secondo cod. proc. pen., deve accedersi ad una pronuncia di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali perché ilreato di detenzione dell’arma risulta estint o per prescrizione. La motivazione della sentenza impugnata ha correttamente fissato il trattamento sanzionatorio- mesi sei di reclusione ed euro 500,00 di multa - in aumento sulla pena base del più grave reato di porto a seguito del riconoscimento del vincolo della continuazionecon la conseguenza che tale aumento può essere ai sensi dell’art.620 lett. L) cod. proc. pen. eliminato da questa Corte. 4.1.1. Diversamente è a dirsi per il reato di porto dell’arma di cui agli artt. artt.4,7l.895/67. Iltermine di prescrizione ordinaria cd. “breve” è pari ad anni 6 e mesi 8, e cioè pari alla pena edittale massima che è superiore ad anni sei; il termine prescrizionalemassimo è dunque di anni 8 mesi 4 e giorni 15, cui vanno aggiunti i 1131 giorni di sospensione con individuazione della decorrenza del termine prescrizionalealla data del 1° agosto 2024, dopo la pronunzia di secondo grado, e quindi si tratta di una causa estintiva non rilevabile in ragione della inammissibilitàdei motivi di ricorso per le ragioni che seguono ( Sez. U, n. 6903 del27/05/2016, dep.2017, Aiello, Rv. 268966 ). 4.2. Il primo motivo di ricorsoin punto di responsabilità è manifestamente infondato, non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata. Il motivo si risolve in una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piùadeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La sentenza impugnata, con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale non sindacabile in questa sede (p.108 e ss.), valorizza le risultanze delle conversazioniambientali intercettate tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] che svelano come la prima, dopo aver nascosto indosso l’arma, la dovesse spostare dal luogo in cui era nascosta pertrasferirla in un luogo più sicuro. La Corte territoriale risponde alle censure dedotte con l’atto di appello,e reiterate con il motivo esaminato in questa sede,quanto alla piena consapevolezza da parte dell’imputata della condotta ascrittale: non solo era consapevole dell’attività di spostamento dell’arma,ma suggeriva a [OSCURATO:PERSONA] la versione da fornire alle forze di polizia nella ipotesi in cui l’avessero sorpresa nonché ilnuovo luogoin cui avrebbe dovuto custodire la pistola, mostrando di ben conoscere che vi era disponibilità di armi e dove le stesse erano custodite. 4.3. Il terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchéla valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziandola mancata indicazione da parte dei difensori di circostanze o di altri elementivalorizzabili a tale fine . Genericoil motivo quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 5.Ricorso MonterossoGiacomo Il ricorso è nel suo complesso infondato. 5.1. Il primo motivo di ricorso in punto di penale responsabilità è manifestamente infondato non confrontandosi con i contenuti nella sentenza impugnata. Contrariamente a quanto dedotto in ricorso,la Corte territoriale ha fornito risposta alle censure che la difesa aveva articolato nell’atto di appello e, nella complessa ricostruzione degli spostamenti attuati dall’imputato unitamente a [OSCURATO:PERSONA] per assicurare l’appoggio alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA]( sugli specifici rilievi difensivi si rimanda alle pagine 151,156-158,183,267 della sentenza impugnata),ha evidenziato che il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] non si ricava solo dal passaggio delle sue autovetture nei luoghi compatibili con l’allontanamento di [OSCURATO:PERSONA],quanto molto più efficacemente dall’espressione utilizzata da quest’ultimo – “[..][OSCURATO:PERSONA] li porta i pacchi[..]” - che si ricollega logicamente al movimento di buste prodromico all’avvicinamento di [OSCURATO:PERSONA] al latitante [OSCURATO:PERSONA] e che sta ad indicare che quella volta sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a rendersi parte attiva dell’approvvigionamento dei mezzi di sostentamento da recapitare al latitante. Non risulta, dunque, rispondente alle risultanze processuali il profilo di [OSCURATO:PERSONA] come delineato dalla difesa che tende a ridimensionarne ruolo e consapevolezza. Non solo la sentenza impugnata ne ha evidenziato il suo ruolo di autista insieme a Retturain queste lunghe e segrete trasferte, ma anche il ruolo attivo di appoggio consapevole come si ricava anche dalla circostanza che anche l’utenza di [OSCURATO:PERSONA] nelle giornate rilevanti nelle trasferte non registrava traffico telefonico. 5.2. Il secondo motivo di ricorso relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. risultainfondato. Lamotivazione della sentenza impugnata (p.270 e ss.) nell’argomentare in ordine alla sussistenza dell’aggravante richiamata è volta in primo luogo a dimostrare che la condotta, per come concretamente realizzatasi ( costante e incondizionata disponibilità a prestare mezzi e ad avventurarsi in tortuosi e lunghi tragitti sottraendo consistente tempo alle proprie famiglie e alle attività imprenditoriali con esposizione a gravi rischi), era diretta consapevolmente a favorire un boss della ‘ndrangheta locale. Le precauzioni attuate sistematicamente e la circospezione adottatarivelano come gli imputati, e quindi [OSCURATO:PERSONA], non ignoravano la caratura del soggetto “[..] che favorivano, latitante da due decenni e protagonista di una efferata e sanguinaria faida mafiosa di cui [OSCURATO:PERSONA] fu teatro [..]”. La Corte territoriale inoltre sottolinea un secondo elemento che qui rileva al fine della configurabilità della circostanza aggravante contestata:il ruolo apicale e attivo che [OSCURATO:PERSONA] aveva conservatoall’interno della cosca anche durante la sua lunga latitanza dal momento che il suo nome era invocato talvolta quale rafforzamento delle richieste illecite, altre quale persona da consultare prima di realizzare un reato; in altre situazioni quale soggetto da tenere al corrente su cosa accadevasul territorio per fornire indicazioni e direttive, come risulta dai dialoghi intercettati. Può quindi ritenersi che la sentenza impugnata aderisca alle indicazioni di questa Corte laddove ha stabilito che in tema di favoreggiamento personale, è configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa nella condotta di chi consapevolmente aiuti a sottrarsi alle ricerche dell'autorità un capoclan operante in un ambito territoriale in cui è diffusa la sua notorietà, atteso che la stessa, sotto il profilo oggettivo, si concretizza in un ausilio al sodalizio, la cui operatività sarebbe compromessa dall'arresto del vertice associativo, determinando un rafforzamento del suo potere oltre che di quello del soggetto favoreggiato e, sotto quello soggettivo, in quanto consapevolmente prestata in favore del capo riconosciuto, risulta sorretta dall'intenzione di favorire anche l'associazione. (Sez. 6, n. 23241 del 11/02/2021, Barbato, Rv. 281522). Ma la sentenza opera corretta applicazione della giurisprudenza più recente ancora più rigorosa che stabilisce, in tema di procurata inosservanza di pena,che ai fini dell'applicabilità dell'aggravante della finalità di agevolazione di associazione di tipo mafioso, è necessario che le prove raccolte consentano di dimostrare non soltanto la consapevolezza da parte dell'indagato della identità e degli specifici connotati del boss favorito, ma anche che quest'ultimo, nel periodo dell'ottenuto favoreggiamento, sia rimasto titolare, in base ad una fondata ipotesi ricostruttiva, della capacità di continuare a dirigere l'associazione di riferimento (Sez. 6, n. 27809 del 22/05/2025, Paparo, Rv. 288435). 5.3. Il terzo motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchéla valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la mancata indicazione da parte dei difensori di circostanze o di altri elementi valorizzabili a tale fine. 6. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è nel suo complesso infondato. 6.1. Il primo motivo di ricorso, in punto di inutilizzabilità del supporto informatico, è infondato. Sulla eccezione di inutilizzabilità si sono pronunziate la sentenza di primo grado (p.68 e ss.) e la sentenza impugnata (p.123 e ss.). All’udienza del 21 ottobre 2021 il Pubblico ministero depositava formalmente un supporto contenente i dati GPS delle vetture ambientalizzate e positioningdelle celle telefoniche degli imputati: in particolare tutti i dati GPS e positioning dell’operazione cd. “Rosa dei Venti” come risultavadalle indicazioni riportate sul supporto informatico. In quella data alcuni difensori, tra cui il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccepivano la tardività di siffatto deposito, intervenuto solo a seguito della conclusione dell’istruttoria dibattimentale. Alla successiva udienza del 25 ottobre 2021, calendarizzata per la discussione, la difesa dell’imputato depositava una memoria (peraltro allegata al ricorso) con la quale lamentava la inutilizzabilità della produzione dal momento che siffatta acquisizione non poteva che avvenire ai sensi degli artt. 523 e 507 cod. proc. pen. secondo la regola di valutazione della assoluta necessità e con diritto alla controprova, trattandosi di prova nuova non essendo il supporto presente nel fascicolo del Pubblico ministero. Anche il Pubblico ministero con memoria scritta replicava all’eccezione formulata dalla difesa rappresentando che l’acquisizione al fascicolo del dibattimento del supporto informatico era avvenuta durante l’istruttoria dibattimentale con il consenso delle parti, alla quale avrebbe dovuto seguire il materiale deposito del supporto medesimo. Il Pubblico ministero rappresentava inoltre che si trattava di materiale presente agli atti del procedimento fornendo indicazioni sulla collocazione del materiale ai faldoni 35 e 36. Evidenziava che il supporto informatico conteneva dati noti alle parti sin dalla fase cautelare allorquando il supporto informatico era stato depositato dalla Polizia giudiziaria nel febbraio 2017 e materialmente conservato presso l’ufficio intercettazioni della Procura a disposizione delle parti. Concludeva producendo una copia della richiesta della medesima difesa relativa alla visione dei dati GPS del 15 marzo 2019, richiesta debitamente autorizzata. Condividendo le argomentazioni delle sentenze di merito quanto alla utilizzabilità del supporto informatico va evidenziato che: - il supporto informatico depositato all’udienza del 21 ottobre non costituisce prova nuova ai sensi dell’art.507 cod. proc. pen. come risulta dall’attestazione della segreteria del Pubblico ministero dell’intervenuto deposito in data 17 febbraio 2017; non si tratta dunque di un supporto mancante; - i dati sono stati oggetto della testimonianza d ell’ufficiale di Polizia giudiziaria Colangeli, in relazione alla quale nessuno ha rilevato, né può dirsi sussistente alcuna forma di inutilizzabilità; Sullo specifico punto la difesa nei motivi aggiunti ha inoltre richiamato la pronuncia della Sezione sesta di questa Corte chiamata a pronunziarsi sulla medesima eccezione di inutilizzabilità proposta dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (Sez.6 n. 22369 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]). Contrariamente a quanto affermato nei motiviaggiunti, il rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità della richiamata sentenza di questa Corte non si fonda unicamente sulla mancanza di decisività della prova, quanto piuttostosu ulteriori argomentazioni che ad avviso del collegio sono pienamente condivisibili. Al riguardo si può evidenziare che dopo che i dati probatori erano stati acquisiti nella loro valenza probatoria nel corso dell’istruttoria dibattimentale anche attraverso l’esame incrociato del teste di polizia giudiziaria, nella fase della discussione finale il Pubblico ministero si è limitato e produrre il relativo supporto informatico, trattandosi di dati ammessi e consultabili ab origine. Si legge nella sentenza della sesta sezione di questa Corte: “[..] quella produzione non aveva capacità integrativa e innovativa in quanto il dato esisteva ontologicamente, era stato acquisito e rappresentato nelle forme già indicate e comunque ne risultava l’originaria esistenza. Né d’altro canto avrebbe potuto dirsi che lo stesso non fosse valutabile a fronte dell’originaria possibilità di accesso che nel corso del procedimento e del processo avrebbe dovuto dirsi sussistente attraverso l’inequivoco riferimento alla informativa “Rosa dei Venti” [..]” Infine, risulta corretto il richiamo operato dalle sentenze di merito alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui in tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare (cosiddetto GPS), l'assenza del supporto informatico contenente l'originale dei tracciati non inficia l'attendibilità probatoria dei dati concernenti le coordinate degli spostamenti diuna persona sul territorio segnalate dal sistema e trasfusi nelle annotazioni e nelle relazioni di servizio. (Sez. 4, n. 48279 del 27/11/2012, Lleshi, Rv. 253954); nonché le pronunzie secondo cui in tema di localizzazione mediante il sistema di rilevamento satellitare, la perdita, per un disguido tecnico, del supporto informatico contenente i dati trasmessi e rilevati dal GPS istallato sul veicolo dell'imputato non preclude che tali informazioni possano comunque essere acquisite nel dibattimento per mezzo delle deposizioni della polizia giudiziaria che ha proceduto alla loro analisi ed alla loro annotazione nelle relazioni di servizio. (Sez. 3, n. 36364 del 02/04/2019, Giuliani, Rv. 276883). Le stesse dimostrano come, al di là del supporto materiale prodotto in udienza, l’attività di indagine svolta attraverso siffatta tecnica investigativa, veicolata prima nella relazione di servizio e poi nell’esame incrociato dibattimentale non inficia la legittimità del dato probatorio. 6.2. Il secondo motivo di ricorso, in punto di penale responsabilità dell’imputato è manifestamente infondato. Il motivo è volto essenzialmente ad una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrentepiù adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Quanto al dedotto travisamento dei contenuti delle intercettazioni, anche su questo punto va preliminarmente richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha fissato i presupposti per il riconoscimento del travisamento della prova o contraddittorietà processuale: il vizio di “contraddittorietà processuale” vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell’esatta trasposizione nel ragionamento del giudice del dato probatorio nei termini di una “fotografia”, neutra e a-valutativa, del “significante”, ma non del “significato”, atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell’elemento di prova (Sez. 1, n. 25117 del 14/07/2006, Stojanovic, Rv. 234167; Sez. 5, n. 36764 del 24/05/2006, Bevilacqua, Rv.234605; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 – 01). Rilettura, invece, implicata inevitabilmente da ricorsi che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari, sollecitino quest’ultimo a una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi. Declinando queste considerazioni sulla prova dichiarativa, occorre chiarire che il vizio di travisamento, per essere deducibile in sede di legittimità, deve avere un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto ed è pertanto da escludere che integri il suddetto vizio un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep.2013, Maggio, Rv. 255087; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017 dep.2018, Grancini, Rv. 272406). Ulteriore requisito richiesto ai fini in rassegna è quello della decisività: intanto il travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendidella sentenza di merito. È, dunque, esclusivamente alla luce dell’apparato argomentativo del giudice di merito che il “peso” della prova travisata va misurato, rilevando la sua incidenza sulla base conoscitiva della decisione alla luce del complessivo ragionamento probatorio sotteso alla ratio decidendidella pronuncia impugnata. Con specifico riferimento alle intercettazioni, la interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Il richiamo ai principi della giurisprudenza di legittimità permette di escludere la fondatezza del motivo di ricorso. La sentenza impugnata con motivazione in fatto immune da vizi e dunque in quanto tale insindacabile (p.267 e ss.) ha chiarito che: - [OSCURATO:PERSONA] forniva quasi quotidianamente il suo apporto; - era disposto ad abbandonare ogni attività al fine di accompagnare il fratello in luoghi concordati con le persone con le quali si erano incontrati qualche ora prima; - era disposto a recarsi in ore serali o notturne alle serre per poter consentire al fratello il rientro a casa; - condivideva l’auto con il fratello per giri senza meta. A tal riguardo, la sentenza impugnata risponde alla obiezione difensiva circa l’assenza di un’auto personale del fratello [OSCURATO:PERSONA] chiarendo che la circostanza si inseriva in una precisa strategia perevitare di lasciare qualsiasi traccia che potesse ricondurre gli spostamenti all’ausilio della latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. I singolari e inspiegabili movimenti non solo non hanno trovato alcuna giustificazione logica, ma si sono ripetuti in un arco temporale molto ristretto. Nelle lunghe assenze di [OSCURATO:PERSONA], questi lasciava inspiegabilmente il telefono al fratello, circostanza inspiegabile se si pensa che impediva di essere raggiunto in tal modo dalla madre, descritta come anziana e ammalata. Il depositario dell’apparecchio telefonico risultava anche questa volta inspiegabilmente l’imputato [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che rappresenta un ulteriore e inequivoco indice rivelatore del concorso consapevole dell’imputato nel reato allo stesso ascritto. 6.3. Il terzo motivo di ricorso relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. risulta infondato. Vanno in primo luogo richiamate le argomentazioni contenute nel par.5.2 che precede in relazione al medesimo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Va ulteriormente evidenziato che la medesima Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA], giudicato separatamente, ha escluso la sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. e la pubblica accusa non ha proposto impugnazione sul punto e l’esclusione della circostanza aggravante è pertanto divenuta definitiva. La stessa Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, nella sentenza oggi impugnata, affronta il medesimo argomento ma ritiene la sussistenza della circostanza aggravante attraverso una ponderata valutazione nella quale non è ravvisabile alcun arbitrio ovvero illogicità manifesta poiché le determinazioni del giudicante hanno costituito il risultato non già di una mera operazione di comparazione tra i ruoli dei coimputati ma, piuttosto, perché specificamente incentrate sui connotati soggettivi che la condotta illecita di ciascuno ha espresso in punto di dolo edi consapevolezza della finalità agevolativa dell’associazione per le ragioni espresse nel paragrafo 5.2., con motivazione pienamente condivisibile. 6.4.Il quarto motivo di ricorso è aspecifico. Il ricorrente lamenta genericamente il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art.114 cod. pen. senza rappresentare le specifiche ragioni in base alle quali dovesse essere riconosciuta. Va poi evidenziato che in tema di concorso di persone nel reato, allorché l'imputato abbia richiesto l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen., non sussiste il dovere di una motivazione esplicita in ordine alla sua mancata concessione, nel caso in cui il giudice abbia posto in evidenza la gravità del fatto in relazione alle condotte di tutti gli imputati, non operando alcuna distinzione tra il grado di efficienza causale delle condotte rispettivamente poste in essere rispetto alla produzione dell'evento (Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Siesto, Rv. 268176). 6.5. Il quinto motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchéla valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la mancata indicazione da parte dei difensori di circostanze o di altri elementi valorizzabili a tale fine. 7. [OSCURATO:PERSONA] ricorso è nel suo complesso infondato. 7.1. Il primo motivo di ricorso, in punto di inutilizzabilità del supporto informatico, è infondato. Si tratta di motivo sovrapponibileal primo motivo presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] alle cui motivazioni contenute nel paragrafo 6.1. si rinvia integralmente. 7.2.Il secondo motivo, in punto di penale responsabilità, è manifestamente infondato. La doglianza si fonda essenzialmente sulla inutilizzabilità degli esiti delle indagini derivanti dal positioning e dal rilevamento satellitare evidenziandone la decisività ai fini dell’affermazione della penale responsabilità. Esclusa la inutilizzabilità degli esiti per le ragioni di cui al primo motivo di ricorso, ne deriva la manifesta infondatezza della doglianza. La sentenza impugnata, anche in tal caso, con motivazione in fatto immune da vizi e dunque in quanto tale insindacabile (p.267 e ss.) ha chiarito che, come [OSCURATO:PERSONA],anche [OSCURATO:PERSONA], spesso anche con la vettura intestata al di lui padre, ha fornito quasi quotidianamente il suo apporto,mostrandosi disposto a recarsi in ore serali o notturne unitamente a [OSCURATO:PERSONA] per gli spostamenti che fossero di ausilio alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA]. I singolari e inspiegabili movimenti non solo non hanno trovato alcuna giustificazione logica, ma si sono ripetuti in un arco temporale molto ristretto. La Corte territoriale ha risposto nelle numerose pagine dedicate alla descrizione degli spostamenti a tutte le singole cesure in fattoproposte con l’atto di appello. 7.3. Il terzo motivo di ricorso relativo alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art.416 bis.1 cod. pen. risulta infondato. Vanno in primo luogo richiamate le argomentazioni contenute nei par.5.2 e 6.3. che precedono in relazione al medesimo motivo proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 7.4. Il quarto motivo in punto di trattamento sanzionatorio risulta manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purchéla valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la mancata indicazione da parte dei difensori di circostanze o di altri elementi valorizzabili a tale fine. 8.[OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile. 8.1. Il primo motivo di ricorso in punto di responsabilità è manifestamente infondato, non confrontandosi con i contenuti della sentenza impugnata. Il motivo si risolve in una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piùadeguata, valutazione delle risultanze processuali. (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). La sentenza impugnata, con motivazione in fatto immune da vizi logici e come tale non sindacabile in questa sede (p.88 e ss.), valorizza le risultanzeprobatorie ed in particolare: -l’interesse del capo clan [OSCURATO:PERSONA] rispetto all’omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dal fratello dell’imputato, [OSCURATO:PERSONA], con il coinvolgimento diretto dell’imputato nelle operazioni di recupero dell’arma e dei bossoli sul luogo del delitto; -la partecipazione al pranzo del 15 febbraio 2014 quale officiante al rito del “taglio della coda”, rito ‘ndranghetistico che sancisce il passaggio da uomo di fiducia del gruppo criminale a vero e proprio membro intraneo, nonché del conferimento ad uno dei partecipi di una dote più elevata; rito al quale nel rispetto delle regole di ‘ndrangheta i più giovani non avrebbero potuto assistere in ragione della loro inferiore carica; -la circostanza rivelata nel corso di una conversazione ambientale in occasione del pranzo da parte dell’affiliato [OSCURATO:PERSONA] secondo cui [OSCURATO:PERSONA] era già stato istruito in precedenza al momento della sua affiliazione dei compiti che avrebbe dovuto svolgere per il gruppo criminale; -la partecipazione ai proventi delle attività delittuose dell’organizzazione avuto in particolare riguardo ad un’estorsione commessa in data 19 aprile 2014, che testimonia non solo che nel gruppo vi era un consolidato sistema di suddivisione del provento delle estorsioni, ma anche che l’imputato era pienamente inserito in siffatto sistema. La sentenza dunque opera buon governo dei principi consolidati nella elaborazione di questa Corte in tema di partecipazione all’associazione di stampo mafioso: l'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv. 281889 che ha incluso, tra gli indici valutabili dal giudice, la qualità dell'adesione ed il tipo di percorso che l'ha preceduta, la dimostrata affidabilità criminale dell'affiliando, la serietà del contesto ambientale in cui la decisione è maturata, il rispetto delle forme rituali, con riferimento, tra l'altro, ai poteri di chi propone l'affiliando, di chi lo presenta e di chi officia il rito, la tipologia del reciproco impegno preso e la misura della disponibilità pretesa od offerta); così come la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella struttura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, ad attestare la sua 'messa a disposizione' in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, cit.). [OSCURATO:PERSONA] non partecipa semplicemente ad un rito di affiliazione, ma è ammesso a farne parte in quanto legittimato dalla sua intraneità dimostrata da numerosi altri indici rivelatori che individuano la sua collaborazione con [OSCURATO:PERSONA], la condivisione dei profitti del gruppo e la sua “formazione” per poter assolvere ai compiti del partecipe. 8.2.Il secondo motivo, in punto di valutazione del compendio istruttorio, è manifestamente infondato non confrontandosi con il contenuto della sentenza impugnata e con le indicazioni di questa Corte. Richiamando quanto già indicato nel par. 6.2. quanto ai presupposti per la sussistenza del travisamento della prova e ai criteri di valutazione delle intercettazioni, nel caso di specie la censura non lamenta un travisamento in senso tecnico della conversazione, quanto piuttosto propone una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione; valutazione questa che è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Il motivo peraltro non individua la decisivitàdel dedotto travisamento ai fini del decidere: intanto il travisamento del “significante” può integrare il vizio di motivazione, in quanto il dato travisato assuma rilievo decisivo nel compendio probatorio valorizzato nella sentenza di merito e nell’apparato argomentativo sviluppato sulla base di esso, in modo tale che il riscontro del travisamento sia in grado di inficiare la tenuta complessiva del ragionamento sul quale si fonda la decisione, mettendo in luce una frattura nel nucleo essenziale della ratio decidendi della sentenza di merito. Con specifico riferimento alle intercettazioni, la interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 8.3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Contrariamente a quanto lamentato, la sentenza impugnata risponde alle censure mosse attraverso l’atto di appello con argomentazioni in fatto non manifestamente illogiche, né contraddittorie uniformandosi peraltro alle indicazioni di questa Cortesecondo cui i n tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi per il fatto che essa siaimperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, posto che, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep.2024, Casamonica, Rv. 285908). Dunque, la sussistenza di eventuali rapporti di parentelatra alcuni partecipi non può essere utilizzata quale motivo di esclusione del rapporto associativo, potendo addirittura rivelarsi un “collante” ancora più forte. Né il reato associativo richiede la conoscenza o relazioni con tutti gli associati, atteso che nel caso di specie l’imputato ha dimostrato di essere legato proprio ai vertici e alle figure apicali del sodalizio. 8.4. Il quarto motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Questa Corte ha chiarito che in tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato. (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep.2022, Blanchi, Rv. 282693). La sentenza impugnata ha operato buon governo del principio richiamato atteso che ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche evidenziando la mancata indicazione da parte dei difensori di circostanze o di altri elementi decisivi e rilevanti valorizzabili a tale fine . Il motivo sul punto risulta altresì generico. Quanto al trattamento sanzionatorio la pena edittale è stata fissata nel minimo in relazione alla fattispecie contestata. 9. Al rigett o dei ricorsi di F edele R occo, M onterosso G iacomo e R ettura [OSCURATO:PERSONA] consegue la condannadegli stessi al pagamento delle spese processuali. Alla declaratoria di inammissibilità delricorso di S cariato S andro consegue la condannadello stesso al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. 10. In punto di statuizioni civili, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], S cariato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condannati a rifondere le spese del grado a favore delle parti civili comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] metropolitana di [OSCURATO:PERSONA] misura di cui alla parte dispositiva. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti diConforti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] perché il fatto non èprevisto dalla legge come reato e nei confronti di HanganuEl
Sentenza Cassazione n. 07609/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris