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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 gennaio 2022

Cassazione n. 43578/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale I.r. di [OSCURATO:SOCIETA] . s.r.l. e Areab s.r.I., [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del decreto di perquisizione e sequestro con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, decidendo sull'istanza di riesame, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e Areab s.r.I., avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Milano in data 11/01/2022, ha confermato il provvedimento impugnato e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale.

2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa e/o apparente, nonché violazione di legge, in quanto il Tribunale del riesame ha erroneamente giudicato in ordine alle obiezioni mosse dalla difesa inerenti la nullità del provvedimento di perquisizione e sequestro, con particolare riferimento alla: - mancata indicazione di qualsiasi reato presupposto nell'ambito del provvedimento; - mancata indicazione del titolo di reato e di fatti dai quali fosse possibile desumere l'individuazione del reato presupposto; - mancata indicazione del soggetto cui attribuire il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. unico indicato nel provvedimento; - mera citazione del nominativo del Marrazzi, senza che lo stesso venga individuato quale autore di reato; - mancanza di qualsiasi specificazione rispetto alla Labella.

Il sequestro è stato utilizzato come mero strumento volto all'acquisizione della notitia criminis in assenza di indizi di reità.

Il Tribunale del riesame ha semplicemente recepito l'affermazione del P.M. di Milano quanto ai rapporti intercorsi tra Marrazzi e Labella e il collegamento con le società da questa rappresentate.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 247, 253 e 275 cod. proc. pen. per illegittimità del provvedimento di perquisizione e sequestro, essendo lo stesso stato eseguito in relazione a tutte le scritture contabili delle società della quali [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante con evidente sproporzionalità della misura, in difetto di specifiche ragioni.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.

2. Il Tribunale del riesame di Milano, con la propria motivazione analitica, puntuale e del tutto persuasiva, assolutamente non apparente, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, evidenziando chiaramente il tipo di reato in relazione al quale era necessario acquisire la documentazione indicata, individuando i soggetti coinvolti dall'attività di indagine, ancora in fase fluida, chiaramente diretta all'accertamento di condotte di riciclaggio per rilevantissime somme di denaro, con puntuale considerazione anche della proporzionalità della misura e della pertinenzialità degli elementi acquisiti, mediante minima compressione degli interessi della Labella nella propria qualità, tenuto conto dell'estrazione immediata di copia forense della documentazione contabile al fine di verificare l'affermata legittimità dei trasferimenti riferiti, asseritamente, a lecite transazioni tra le società alla stessa riferibili e il Marrazzi.

Ciò posto, si deve escludere che si possa ritenere assente tanto la motivazione del decreto di sequestro probatorio in questione, che la motivazione del Tribunale di Milano a seguito dell'impugnazione proposta dalla ricorrente, nella sua qualità.

3. Difatti, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01).

Nel richiamare la necessità di una puntuale ricerca di documentazione bancaria e contabile con riferimento a specifiche società delle quali la ricorrente è legale rappresentante, oltre che di altri elementi puntualmente e specificamente indicati, volti a riscontrare le attività d'indagine chiaramente orientate all'accertamento di fatti di riciclaggio, in considerazione dei rapporti intercorrenti con il Marrazzi, il P.M. ha adeguatamente chiarito la finalità per la quale veniva poi disposto il sequestro probatorio e tale finalità è stata compiutamente e motivatamente riscontrata dal Tribunale di Milano anche quanto all'ingiustificata disponibilità di un'assai ingente somma di denaro in contanti, a fronte di argomentazionì difensive sostanzialmente irrilevanti, ripetute anche in questa sede senza reale confronto con la motivazione esplicita e certamente non apparente del Tribunale, in assenza di qualsivoglia violazione di legge.

Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, pertanto, è sorretto da idonea motivazione anche in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Rv. 260241-01).

Il Tribunale di Milano ha, dunque, tenuto conto correttamente dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

In tal senso occorre osservare che, ponendosi sul solco tracciato dalla precedente pronuncia delle Sez.

U n. 5876 del 28/01/2004, Ferrazzi, Rv. 226711-01, le Sez.

U Botticelli, hanno sottolineato la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione EDU, che richiedono che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c.

U.K.).

Tali elementi sono stati compiutamente considerati dal provvedimento impugnato, con motivazione congrua, esplicita e persuasiva con la quale il ricorrente non si confronta.

3.1. Il Tribunale ha, inoltre, specificamente richiamato, esplicitandola, la chiara presenza di un nesso di derivazione e di pertinenza della cosa oggetto di sequestro con il reato, atteso il riscontro di una spropositata movimentazione di somme di denaro tra il Marrazzi e le società riferibili alla Labella, in assenza di valide giustificazioni tenuto conto delle allegazioni della stessa ricorrente sul punto (Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200-01).

Difatti, la qualificazione della cosa come pertinente al reato o possibile corpo dello stesso presuppone l'indicazione del perimetro investigativo, dell'ipotesi di reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita, elementi questi come già detto tutti ricorrenti e puntualmente indicati sia nel decreto di sequestro, che richiamati ed esplicitati sulle censure della difesa dal Tribunale di Milano (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-02).

Ne consegue l'evidente strumentalità del sequestro, che proprio in considerazione della fase di accertamento in corso ed ai soggetti coinvolti, si caratterizza per una chiara non occasionalità del rapporto tra quanto oggetto di sequestro e l'investigazione in corso, con piena proporzionalità ed in assenza di qualsiasi connpromissione della funzionalità del bene sottoposto a sequestro, come sottolineato dal Tribunale di Milano che ha richiamato l'immediata restituzione dei beni alla Labella nella sua qualità.

Deve conseguentemente essere rilevata la ricorrenza di un'ampia e persuasiva motivazione anche quanto all'oggettivo bilanciamento degli interessi contrapposti nel caso in esame senza alcun inutile sacrificio di diritti altrui, con assoluta ragionevolezza della soluzione prescelta nella sua oggettiva proporzionalità, tenuto conto della limitatissima portata del vincolo sui dati informatici, puntualmente individuati e richiamati nel provvedimento impugnato, con immediata restituzione alla parte ricorrente a seguito dell'estrazione di copia digital forensics ed acquisizione degli atti significativi al fine di indagine per come correttamente considerato anche dal Tribunale (sono stati difatti utilizzati tutti gli strumenti tecnici idonei a garantire l'integrità e genuinità del dato informatico).

3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale I.r. di [OSCURATO:SOCIETA] . s.r.l. e Areab s.r.I., [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della TRIBUNALE DI MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha concluso per l'annullamento con rinvio; udite le conclusioni del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del decreto di perquisizione e sequestro con tutte le conseguenze di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano, decidendo sull'istanza di riesame, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] in proprio e nella qualità di legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]. e Areab s.r.I., avverso il decreto di sequestro probatorio emesso dal P.M. presso il Tribunale di Milano in data 11/01/2022, ha confermato il provvedimento impugnato e condannato la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento incidentale. 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, proponendo due motivi, che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché omessa e/o apparente, nonché violazione di legge, in quanto il Tribunale del riesame ha erroneamente giudicato in ordine alle obiezioni mosse dalla difesa inerenti la nullità del provvedimento di perquisizione e sequestro, con particolare riferimento alla: - mancata indicazione di qualsiasi reato presupposto nell'ambito del provvedimento; - mancata indicazione del titolo di reato e di fatti dai quali fosse possibile desumere l'individuazione del reato presupposto; - mancata indicazione del soggetto cui attribuire il reato di cui all'art. 648-bis cod. pen. unico indicato nel provvedimento; - mera citazione del nominativo del Marrazzi, senza che lo stesso venga individuato quale autore di reato; - mancanza di qualsiasi specificazione rispetto alla Labella. Il sequestro è stato utilizzato come mero strumento volto all'acquisizione della notitia criminis in assenza di indizi di reità. Il Tribunale del riesame ha semplicemente recepito l'affermazione del P.M. di Milano quanto ai rapporti intercorsi tra Marrazzi e Labella e il collegamento con le società da questa rappresentate. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art. 247, 253 e 275 cod. proc. pen. per illegittimità del provvedimento di perquisizione e sequestro, essendo lo stesso stato eseguito in relazione a tutte le scritture contabili delle società della quali [OSCURATO:PERSONA] è legale rappresentante con evidente sproporzionalità della misura, in difetto di specifiche ragioni. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il ricorso venga annullato con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti. 2. Il Tribunale del riesame di Milano, con la propria motivazione analitica, puntuale e del tutto persuasiva, assolutamente non apparente, ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte di legittimità in tema di motivazione del decreto di sequestro probatorio, evidenziando chiaramente il tipo di reato in relazione al quale era necessario acquisire la documentazione indicata, individuando i soggetti coinvolti dall'attività di indagine, ancora in fase fluida, chiaramente diretta all'accertamento di condotte di riciclaggio per rilevantissime somme di denaro, con puntuale considerazione anche della proporzionalità della misura e della pertinenzialità degli elementi acquisiti, mediante minima compressione degli interessi della Labella nella propria qualità, tenuto conto dell'estrazione immediata di copia forense della documentazione contabile al fine di verificare l'affermata legittimità dei trasferimenti riferiti, asseritamente, a lecite transazioni tra le società alla stessa riferibili e il Marrazzi. Ciò posto, si deve escludere che si possa ritenere assente tanto la motivazione del decreto di sequestro probatorio in questione, che la motivazione del Tribunale di Milano a seguito dell'impugnazione proposta dalla ricorrente, nella sua qualità. 3. Difatti, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte di Cassazione il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548-01). Nel richiamare la necessità di una puntuale ricerca di documentazione bancaria e contabile con riferimento a specifiche società delle quali la ricorrente è legale rappresentante, oltre che di altri elementi puntualmente e specificamente indicati, volti a riscontrare le attività d'indagine chiaramente orientate all'accertamento di fatti di riciclaggio, in considerazione dei rapporti intercorrenti con il Marrazzi, il P.M. ha adeguatamente chiarito la finalità per la quale veniva poi disposto il sequestro probatorio e tale finalità è stata compiutamente e motivatamente riscontrata dal Tribunale di Milano anche quanto all'ingiustificata disponibilità di un'assai ingente somma di denaro in contanti, a fronte di argomentazionì difensive sostanzialmente irrilevanti, ripetute anche in questa sede senza reale confronto con la motivazione esplicita e certamente non apparente del Tribunale, in assenza di qualsivoglia violazione di legge. Il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato, pertanto, è sorretto da idonea motivazione anche in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà garantito dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, Rv. 260241-01). Il Tribunale di Milano ha, dunque, tenuto conto correttamente dei principi più volte affermati dalla giurisprudenza di legittimità. In tal senso occorre osservare che, ponendosi sul solco tracciato dalla precedente pronuncia delle Sez. U n. 5876 del 28/01/2004, Ferrazzi, Rv. 226711-01, le Sez. U Botticelli, hanno sottolineato la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione EDU, che richiedono che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato (Corte Edu, 24 ottobre 1986, Agosi c. U.K.). Tali elementi sono stati compiutamente considerati dal provvedimento impugnato, con motivazione congrua, esplicita e persuasiva con la quale il ricorrente non si confronta. 3.1. Il Tribunale ha, inoltre, specificamente richiamato, esplicitandola, la chiara presenza di un nesso di derivazione e di pertinenza della cosa oggetto di sequestro con il reato, atteso il riscontro di una spropositata movimentazione di somme di denaro tra il Marrazzi e le società riferibili alla Labella, in assenza di valide giustificazioni tenuto conto delle allegazioni della stessa ricorrente sul punto (Sez. 2, n. 39187 del 17/09/2021, Cristofori, Rv. 282200-01). Difatti, la qualificazione della cosa come pertinente al reato o possibile corpo dello stesso presuppone l'indicazione del perimetro investigativo, dell'ipotesi di reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita, elementi questi come già detto tutti ricorrenti e puntualmente indicati sia nel decreto di sequestro, che richiamati ed esplicitati sulle censure della difesa dal Tribunale di Milano (Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949-02). Ne consegue l'evidente strumentalità del sequestro, che proprio in considerazione della fase di accertamento in corso ed ai soggetti coinvolti, si caratterizza per una chiara non occasionalità del rapporto tra quanto oggetto di sequestro e l'investigazione in corso, con piena proporzionalità ed in assenza di qualsiasi connpromissione della funzionalità del bene sottoposto a sequestro, come sottolineato dal Tribunale di Milano che ha richiamato l'immediata restituzione dei beni alla Labella nella sua qualità. Deve conseguentemente essere rilevata la ricorrenza di un'ampia e persuasiva motivazione anche quanto all'oggettivo bilanciamento degli interessi contrapposti nel caso in esame senza alcun inutile sacrificio di diritti altrui, con assoluta ragionevolezza della soluzione prescelta nella sua oggettiva proporzionalità, tenuto conto della limitatissima portata del vincolo sui dati informatici, puntualmente individuati e richiamati nel provvedimento impugnato, con immediata restituzione alla parte ricorrente a seguito dell'estrazione di copia digital forensics ed acquisizione degli atti significativi al fine di indagine per come correttamente considerato anche dal Tribunale (sono stati difatti utilizzati tutti gli strumenti tecnici idonei a garantire l'integrità e genuinità del dato informatico). 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese p
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