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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 aprile 2025

Cassazione n. 12729/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12344/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANZARO n. 2947/2022 de- positata il 05/05/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato per violazione del foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 76 co. 3 d.lgs. 159/2011, aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata della documentazione richiesta, che il giudice ammetteva con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Concluso il procedimento penale con sentenza predibattimentale, il difensore depositava istanza di liquidazione dei compensi.

Tuttavia, il Tribunale penale di Catanzaro, con provvedimento del 01/07/2022, revocava il beneficio in ragione della nota del Ministero dell’Interno dalla quale risultava che l’istante era intestatario di un veicolo e titolare di un’azienda/società, diversamente da quanto dichiarato.

L’interessato impugnava tale provvedimento innanzi al Tribunale civile di Catanzaro, censurando l’uso di una presunzione in malam parteme richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice non può fondare il diniego su congetture prive di supporto probatorio specifico.

Il ricorrente evidenziava che la titolarità della partita IVA, rimasta aperta solo per negligenza, non implicava redditi effettivi, circostanza provata dalla certificazione di chiusura retroattiva al 31/12/2009.

Inoltre, deduceva che il tribunale aveva omesso di considerare l’attuale situazione reddituale sulla base del modello ISEE e della documentazione allegata.

Il Tribunale civile rigettava il ricorso con ordinanza del 04/05/2023, ritenendo che la titolarità di un’azienda/società e di un veicolo implicasse un’indubbia disponibilità economica, e che la cancellazione delle iscrizioni fosse un dato neutro, non dimostrando la cessazione dell’attività alla data della domanda.

La parte provata ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste il Ministero con controricorso.

Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza.

La parte ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia omesso esame circa fatti decisivi, in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., con riferimento alla mancata considerazione della chiusura retroattiva della partita IVA al 31/12/2009 e all’effettiva condizione reddituale dell’istante.

Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 76 co. 1, 2, 3 e 96 co. 2 d.p.r. 115/2002, per avere il Tribunale revocato il beneficio sulla base di presunzioni prive di riscontri concreti, in contrasto con i criteri legali di valutazione della condizione reddituale.

In via preliminare, rileva il Collegio che - poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di opposizione avverso prov- vedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in consi- derazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudi- care sui ricorsi in tema di spese di giustizia.

Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass.SU 19161/2009 detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal pro- cedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale.

Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (cfr. Cass. 31083/2023, tra le altre).

Gli atti vanno pertanto rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale.

P.Q.M La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale as

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.12344/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE CATANZARO n. 2947/2022 de- positata il 05/05/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], imputato per violazione del foglio di via obbligatorio ai sensi dell'art. 76 co. 3 d.lgs. 159/2011, aveva presentato istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata della documentazione richiesta, che il giudice ammetteva con decreto dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Concluso il procedimento penale con sentenza predibattimentale, il difensore depositava istanza di liquidazione dei compensi. Tuttavia, il Tribunale penale di Catanzaro, con provvedimento del 01/07/2022, revocava il beneficio in ragione della nota del Ministero dell’Interno dalla quale risultava che l’istante era intestatario di un veicolo e titolare di un’azienda/società, diversamente da quanto dichiarato. L’interessato impugnava tale provvedimento innanzi al Tribunale civile di Catanzaro, censurando l’uso di una presunzione in malam parteme richiamando la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il giudice non può fondare il diniego su congetture prive di supporto probatorio specifico. Il ricorrente evidenziava che la titolarità della partita IVA, rimasta aperta solo per negligenza, non implicava redditi effettivi, circostanza provata dalla certificazione di chiusura retroattiva al 31/12/2009. Inoltre, deduceva che il tribunale aveva omesso di considerare l’attuale situazione reddituale sulla base del modello ISEE e della documentazione allegata. Il Tribunale civile rigettava il ricorso con ordinanza del 04/05/2023, ritenendo che la titolarità di un’azienda/società e di un veicolo implicasse un’indubbia disponibilità economica, e che la cancellazione delle iscrizioni fosse un dato neutro, non dimostrando la cessazione dell’attività alla data della domanda. La parte provata ricorre in cassazione con due motivi, illustrati da memoria. Resiste il Ministero con controricorso. Il consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso per inammissibilità o manifesta infondatezza. La parte ricorrente ne ha chiesto la decisione. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia omesso esame circa fatti decisivi, in relazione agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c., con riferimento alla mancata considerazione della chiusura retroattiva della partita IVA al 31/12/2009 e all’effettiva condizione reddituale dell’istante. Il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 76 co. 1, 2, 3 e 96 co. 2 d.p.r. 115/2002, per avere il Tribunale revocato il beneficio sulla base di presunzioni prive di riscontri concreti, in contrasto con i criteri legali di valutazione della condizione reddituale. In via preliminare, rileva il Collegio che - poiché nella specie si tratta di ricorso per cassazione in tema di opposizione avverso prov- vedimento di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell’ambito di un procedimento penale, non viene in consi- derazione la competenza delle sezioni civili di questa Corte a giudi- care sui ricorsi in tema di spese di giustizia. Infatti, alla luce di quanto statuito da Cass.SU 19161/2009 detta competenza è stata riconosciuta esclusivamente in ordine ai ricorsi che nascono dal pro- cedimento di opposizione ex art. 170 del citato testo unico al decreto di liquidazione dei compensi ai custodi e agli ausiliari dei magistrati ed ai decreti di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nell’ambito del patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla circostanza che il decreto di liquidazione sia stato pronunciato in un giudizio penale. Pertanto, la cognizione di questa materia, ad avviso del Collegio, rientra nell’ambito delle competenze delle sezioni penali di questa Corte (cfr. Cass. 31083/2023, tra le altre). Gli atti vanno pertanto rimessi al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l’eventuale assegnazione a una sezione penale. P.Q.M La Corte rimette gli atti al [OSCURATO:PERSONA] Presidente per l'eventuale as
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