CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 25757/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro-tempore, rappresentata e difesadagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- Ricorrente -controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Sindaco incarica e pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];- Controricorrente –- avverso la sentenza n. 5438/3/2021 emessa dalla Commissionetributaria regionale della Campania, sez. 3, depositata in data 1/7/2021 enon notificata;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa MargheritaLibri;1.Il Comune di Pozzuoli invitava la società ricorrente al pagamentodella somma complessiva di euro 28.532,00, a titolo di maggiore tassa suiNumero registro generale 4090/2022Numero sezionale 5770/2026Numero di raccolta generale 25757/2026Data pubblicazione 24/09/2026rifiuti, per l’anno di imposta 2015, in relazione al capannone, possedutodall’istante, sito in Pozzuoli, e destinato al rimessaggio delle imbarcazionida diporto.2. Con l’impugnata sentenza la Commissione tributaria regionaledella Campania rigettava l’appello proposto dalla società avverso lapronuncia n. 8569/2019 della Commissione tributaria provinciale diNapoli, così confermando le statuizioni del giudice di prime cure, cheaveva respinto il ricorso proposto dall’impresa contribuente avversol’avviso di accertamento n. 3380/2018. In particolare, il Collegioregionale, richiamate le sentenze di merito sfavorevoli alla ricorrente,passate in giudicato ed aventi ad oggetto il medesimo rapporto tributario,riteneva, in ragione della mancata contestazione delle stesse, “essersiincontestabilmente formato il giudicato esterno e pertanto anche perl’annualità in esame di potersi pronunciare in merito al mancatoassolvimento, da parte del contribuente dell’onere posto a suo carico dicomunicare le condizioni che avrebbero consentito la riduzione dellatariffa, in relazione allo smaltimento diretto dei rifiuti, secondo il principioaffermato nelle sentenze succitate. Tale condizione era necessaria al finedi poter fruire di diversa tassazione sullo smaltimento dei rifiuti ovvero, inipotesi, dell’esenzione totale della tassazione restando invece fermo, inmancanza di comunicazione al Comune, quanto accertato per le annualitàprecedenti”. Rilevava, inoltre, l’infondatezza del richiamo alla sentenza n.11634/2018 come pronunzia favorevole alla tesi della contribuente,emessa per l’annualità 2013 dalla Commissione di primo grado, in realtàlimitatasi a valutare due avvisi di accertamento emessi per l'anno 2013,rideterminando il dovuto sulla base dell'accertamento per l'anno 2014, inquanto più favorevole.3. La ricorrente impugna detta pronuncia con ricorso notificato indata 27 gennaio 2022, formulando due motivi di impugnazione.4. Il Comune di Pozzuoli si è costituito in giudizio depositandoNumero registro generale 4090/2022Numero sezionale 5770/2026Numero di raccolta generale 25757/2026Data pubblicazione 24/09/2026controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in rubrica, «Violazionedell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia (Censura proposta ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 4 c.p.c.).» per avere i Giudici di appello omesso diesprimersi in relazione alla disciplina prevista per l’esclusione della tassasui rifiuti urbani, ai sensi degli artt. 183, 184 e ss. del d. lgs. n. 152/2006e dell’art. 62 del d. lgs n. 507/1993, oltreché dal RegolamentoComponente Tassa sui Rifiuti (TARI) del Ministero delle Finanze che alCapitolo 4, art. 6 prevede l’esclusione della stessa, in palese contrasto conl’art. 112 c.p.c.Censura, inoltre, la sentenza osservando che la Corte regionale nonha preso in considerazione la documentazione, presente agli atti,comprovante lo smaltimento dei rifiuti speciali effettuato dalla societàtramite due imprese specializzate e autorizzate.1.1. Il motivo è destituito di fondamento e va disatteso.1.2. Come più volte ribadito da questa Corte, ad integrare gliestremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza diun'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia statocompletamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile allasoluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisioneadottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anchese manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsiuna statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo didomanda non espressamente esaminato risulti incompatibile conl'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. n. 20311/2011,Cass. n. 3756/2013, Cass. n. 29191/2017, Cass, n. 16703/2022).Nel caso di specie, i giudici d’appello hanno confermato la legittimitàdella pretesa impositiva, rigettando implicitamente tutte leargomentazioni logicamente incompatibili con la decisione perché nonNumero registro generale 4090/2022Numero sezionale 5770/2026Numero di raccolta generale 25757/2026Data pubblicazione 24/09/2026rispondenti alle norme regolanti la materia.La Corte regionale ha rilevato che non risulta presentata, per l’anno2015, alcuna dichiarazione da parte della società contribuente, e haritenuto che, in ragione della mancata contestazione in ordine allaformazione del giudicato esterno “essersi incontestatamente formato ilgiudicato esterno e, pertanto, anche per l'annualità in esame – nonriscontrandosi evidenze diverse - di potersi pronunciare in merito almancato assolvimento, da parte del contribuente dell'onere - posto a suocarico - di comunicare le condizioni che avrebbero consentito la riduzionedella tariffa, in relazione allo smaltimento diretto dei rifiuti, secondo ilprincipio affermato nelle sentenze succitate. Tale condizione eranecessaria al fine di poter fruire di diversa tassazione sullo smaltimentodei rifiuti ovvero, in ipotesi, dell'esenzione totale dalla tassazione restandoinvece fermo, in mancanza di comunicazione al Comune, quanto accertatoper le annualità precedenti.”. Ha infine rilevato che - come correttamenteosservato dalla Commissione tributaria provinciale - la sentenza n.11634/20/2018 favorevole alla contribuente e depositata a sostegno dellapretesa impugnativa: "non accoglieva affatto la domanda per le ragioniqui riproposte, ma, a fronte della peculiare situazione di emissione di dueavvisi di accertamento per l'anno 2013, rideterminava il dovuto sulla basedell'accertamento per l'anno 2014 - accertamento poi utilizzato anche pergli anni successivi''.I profili di diritto esaminati e le argomentazioni a fondamento delpronunziato rigetto del ricorso, comportavano necessariamente lareiezione delle critiche di cui la società contribuente lamenta l’omessapronuncia.1.3. Quanto alla critica riferita alla omessa integrale valutazione“degli elementi ed argomenti prospettati dalla società appellante”, si trattadi deduzioni oltremodo sommarie e generiche, che attengono al percorsomotivazionale della sentenza, non riconducibili al vizio di omessaNumero registro generale 4090/2022Numero sezionale 5770/2026Numero di raccolta generale 25757/2026Data pubblicazione 24/09/2026pronunzia che deve riguardare una domanda o una eccezioneautonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmenteformulate, e non anche mere argomentazioni o imprecisati elementi divalutazione.Deve dunque concludersi che nel caso di specie non vi è stataomessa pronuncia sulle questioni indicate, ma rigetto implicito dellestesse, per cui il primo motivo, formulato ai sensi del n. 4 dell’art. 360,primo comma, cod. proc. civ., va rigettato (Cass. n. 23217/2022).1.4. Il diverso profilo di censura dedotto con il medesimo motivo,riferito alla presenza in atti di documentazione attestante il trattamento dirifiuti speciali da parte di imprese specializzate e alla conoscenza in capoal Comune di Pozzuoli di elementi che escludevano l’applicazione deltributo, è inammissibile tendendo la società con il medesimo a sollecitareun nuovo apprezzamento di fatto non consentito nel giudizio di legittimità.2. Con il secondo motivo, in rubrica, «Illegittimità della sentenzaappellata per motivazione apparente sul rigetto delle eccezioniespressamente riproposte in appello: “violazione degli artt. 36 e 53,comma 1, del D. Lgs. 546/1992 (Censura proposta ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c.)», formulato condizionatamente al mancatoaccoglimento del motivo precedente, la ricorrente censura la sentenza peravere la Commissione tributaria regionale respinto l’appello conaffermazioni apodittiche dalle quali non è dato comprendere sulla base diquali elementi abbia formato il proprio convincimento, nonostante chiareevidenze documentali dimostrassero l’effettività dello smaltimento deirifiuti speciali. Contesta inoltre le argomentazioni alla base del pronunziatorigetto, avendo la società dimostrato la produzione di rifiuti speciali el’effettivo smaltimento a proprie spese.2. La censura è destituita di fondamento.2.1. Per costante orientamento di questa Corte, il viziodi motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, inNumero registro generale 4090/2022Numero sezionale 5770/2026Numero di raccolta generale 25757/2026Data pubblicazione 24/09/2026violazione di un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia degli artt. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc.civ. e 36, comma 2, n. 4, del D. Lgs. n. 546 del 1992, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossia di indicaresu quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di qualiargomentazioni è giunto alla propria determinazione, in tal modoconsentendo di verificare se abbia effettivamente giudicato “iuxta alligataet probata”. La sanzione di nullità colpisce, pertanto, non solo le sentenzeche siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelleche presentano un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e"una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass.Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che recanouna motivazione meramente apparente, perché dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, la motivazione non consente di"comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logicoseguito per pervenire da essi al risultato enunciato", in tal modo nonassolvendo alla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo dadeterminate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo",logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla resdecidendi" (Cass. Sez. U., n. 22232 del 3/11/2016). Come più volteaffermato da questa Corte, la motivazione è solo apparente - e lasentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo” quando,nonostante appaia graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a rendere conoscibile il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass. ord. n. 14927 del15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; Cass. n. 29124/2021).Invero, si è in presenza di una tipica fattispecie diNumero registro generale 4090/2022Numero sezionale 5770/2026Numero di raccolta generale 25757/2026Data pubblicazione 24/09/2026"motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenzaimpugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistentee, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia,essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllosull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale danon attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111,comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248;Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021,n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., sez. 6-5, 28829del 2021).Va, inoltre, ricordato che secondo le Sezioni Unite di questa Corte lariformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., dispostadall'art. 54 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 83, conv. in legge 07/08/2012, n.134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettatidall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" delsindacato di legittimità sulla motivazione. Conseguentemente, èdenunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, perché attinenteall'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza"della motivazione (Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).Nel medesimo senso è stato successivamente precisato che ilsindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verificadel rispetto del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6,Cost., che viene violato ove la motivazione sia totalmente mancante oNumero registro generale 4090/2022Numero sezionale 5770/2026Numero di raccolta generale 25757/2026Data pubblicazione 24/09/2026meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamenteincomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali(Cass. 03/03/2022, n. 7090).2.2. Nel caso di specie la sentenza impugnata ha affermato che lasocietà contribuente non ha ottemperato ai propri oneri di denunzia einformazione al fine di ottenere l’esclusione delle aree di produzione deirifiuti speciali, evidenziando inoltre l’irrilevanza del precedentegiurisprudenziale invocato dalla stessa società, rispetto al vaglio dellafattispecie. Risultano quindi individuabili gli elementi dai quali laCommissione ha tratto il proprio convincimento al fine di reputarelegittimo l’atto impositivo impugnato, così da ritenere che la motivazionedella sentenza impugnata assolva al minimo costituzionale ex art. 111,comma 6, Cost., cui fa riferimento la giurisprudenza di questa Corte.3. Alla stregua delle valutazioni che precedono, il ricorso varigettato.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso.Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio, che liquida nella misura di euro 4.305,00 per compensi, oltre Iva,Cpa e rimborso spese generali come per legge, ed euro 200,00 peresborsi, in favore del Comune controricorrente.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.13, se dovuto.Numero registro generale 4090/2022Numero sezionale 5770/2026Numero di raccolta generale 25757/2026Data pubblicazione 24/09/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 11 settembre2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]