CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 30 aprile 2021
Cassazione n. 06646/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza emessa in data 30/4/2021, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pisa con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. e condannato alla pena di anni uno di reclusione ed euro 600 di multa. Al ricorrente era contestato di essersi impossessato di 80 litri di gasolio prelevato da una cisterna con l'uso di una pompa di aspirazione. Il fatto era così ricostruito in sentenza:"verso le 23 del 24 giugno 2014 una pattuglia dei Carabinieri aveva notato una vettura proveniente dalla zona industriale di Pontedera allontanarsi a forte velocità e gli operanti, (dato che il luogo era ben illuminato) riconoscevano alla guida l'odierno imputato, da loro ben conosciuto per i suoi precedenti giudiziari. I militari decidevano dunque di inseguire il veicolo, ma il conducente, poco dopo, accortosi della presenza dei carabinieri, abbandonava l'auto e si dava alla fuga a piedi. Nell'auto -alla quale era lasciato il finestrino anteriore aperto- veniva ritrovato un cellulare e un portafogli, con documenti personali dell'odierno imputato (che gli operanti potevano dunque recuperare), mentre nel portabagagli (rimasto chiuso) i carabinieri potevano soltanto vedere quattro taniche (da circa 20 litri) piene di liquido che essi ritenevano gasolio nonchè una pompa elettrica di aspirazione. Risultava poi da una querela sporta da tale Francesco LEROSE (che poi confermava la circostanza in dibattimento) che quella stessa notte, esattamente fra le 22,30 e le 23,10 (come risultava dalla registrazione della telecamera di videosorveglianza), nel suo cantiere posto in viale America in Pontedera, era stato commesso un furto di gasolio, per circa 100 litri, prelevato abusivamente da una cisterna (presumibilmente, secondo il teste, con un tubo e una pompetta)". I giudici, nelle due sentenze conformi, ritenevano dimostrata la penale responsabilità dell'imputato in ragione del riconoscimento effettuato dai militari di pattuglia e delle circostanze del ritrovamento dell'auto di sua proprietà, con a bordo le taniche contenenti il liquido. Ritenevano, di contro, non attendibile il narrato di taluni testimoni addotti dalla difesa dell'imputato, i quali, escussi a dibattimento, avevano sostenuto che le taniche contenessero acqua e che il Rinelli si fosse allontanato avendo la macchina in panne. 2. Avverso la sentenza di condanna ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso.I) Erronea affermazione della penale responsabilità dell'imputato; motivazione illogica e contraddittoria sugli esiti dell'istruttoria dibattimentale; motivazione mancante ed illogica sull'attendibilità dei testi della difesa; annullamento con rinvio. II) Motivazione illogica e contraddittoria in ordine agli esiti della istruttoria dibattimentale; motivazione illogica e contraddittoria sulla valutazione dell'istruttoria dibattimentale; motivazione illogica e contraddittoria sulla credibilità dei testi della difesa; travisamento della prova; annullamento con rinvio. III) Violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il P.G., nel formulare conclusioni scritte (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 3. Il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per l'intima connessione delle questioni proposte, sono inammissibili. La sentenza impugnata, lamenta la difesa, sarebbe gravemente viziata, risultando la sua motivazione carente, illogica, contraddittoria e basata su massime di esperienza apodittiche e prive di riscontro. La Corte di merito, pur riconoscendo che l'istruttoria in primo grado era stata non precisa e lacunosa, giunge ad affermare la penale responsabilità dell'imputato ritenendo raggiunta con certezza la prova che egli si trovasse alla guida del veicolo quando fu notato ed inseguito dalla P.G. La testimonianza fornita dall'operante, Ag. Ruggeri, sulle circostanze del ritrovamento della vettura sarebbe, per stessa ammissione della Corte di merito, incerta e lacunosa. Invero, in un passaggio motivazionale, i giudici osservano che "il teste di P.G. non è stato escusso su tutte le circostanze che avrebbero potuto essere significative per la ricostruzione del fatto". Le lacune emerse nel corso della istruttoria sarebbero state colmate in sentenza con un ragionamento fondato su mere congetture, come rivela il ricorso alla nozione di verosimiglianza nel passaggio in cui si sostiene che l'auto avvistata fosse la medesima di quella ritrovata dai militari. Sul punto, come risulta dalla trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], dalla testimonianza offerta dal carabiniere non è dato rilevare che egli si sia espresso in termini d'identità tra la vettura avvistata e quella ritrovata. Ulteriore errore logico sarebbe rinvenibile nel ragionamento che ha portato la Corte di merito a ritenere che le taniche contenessero gasolio, benché esse non siano state esaminate o sottoposte a sequestro. La testimonianza offerta sul punto dal militare non consentirebbe di addivenire alla conclusione a cui sono pervenuti i giudici di merito. Invero, il carabiniere, in un passaggio della sua dichiarazione, afferma che le taniche erano "presunnibilmente piene". Del tutto carente sarebbe la motivazione sulla credibilità del teste Filidei, che aveva attestato con fattura di avere provveduto alla riparazione dell'auto del ricorrente in data 25/6/2014 e sulle circostanze riguardanti il quantitativo di gasolio sottratto e l'ammontare del danno patito dalla persona offesa. Ebbene, i rilievi difensivi non hanno capacità disarticolante del ragionamento posto a fondamento del decisum. Sebbene la Corte di merito abbia in motivazione affermato che la istruttoria non fosse stata svolta in modo preciso e che l'operante avrebbe dovuto essere escusso in maniera più ampia, ha tuttavia osservato come l'insieme degli elementi probatori raccolti consentissero di affermare con certezza che l'imputato fosse l'autore del furto di gasolio subito dalla persona offesa in data 24/6/2014. Le ragioni del convincimento espresso sono state illustrate in modo appropriato e coerente. Si è messo in rilievo in motivazione, circostanza del tutto trascurata nella narrazione dei fatti riportata nel ricorso, che i carabinieri non persero mai il contatto visivo con la vettura inseguita. Pertanto, è del tutto ultronea e non conducente ai fini di una diversa ricostruzione della vicenda, la questione sollevata dalla difesa in ordine alla possibilità che l'auto avvistata dai carabinieri fosse diversa da quella controllata all'atto dell'abbandono. Anche il riconoscimento dell'imputato è elemento sul quale la Corte di merito si sofferma in modo adeguato e puntuale, sottolineando che l'avvistamento è avvenuto in luogo ben illuminato e che l'Ag. Ruggeri si è detto certo della identità del Rinelli, per essere a lui noto per ragioni di servizio. Alla luce di tali significative circostanze assumono carattere recessivo e non dirinnente ai fini della esclusione della responsabilità del ricorrente i rilievi difensivi illustrati nel primo motivo di ricorso. Quanto alle ulteriori doglianze, la prova logica che le taniche contenessero carburante e non un diverso liquido è basata su solide basi argomentative che traggono fondamento dalle circostanze di tempo e luogo dell'accertamento. La Corte di merito ha evidenziato in proposito che l'auto del Rinelli è stata avvistata nella zona industriale di Pontedera, nelle vicinanze del luogo del furto, in un orario prossimo a quello della sottrazione, rilevando ulteriormente che nell'auto dell'imputato era stata accertata anche la presenza di una pompa elettrica aspiratrice ["Ciò premesso, è poi indubitabile che la P.G. rinvenne nell'auto, oltre al predetto portafogli e cellulare del RINELLI, anche quattro taniche di liquido che, alla vista, appariva gasolio (trattandosi di contenitori bianchi, trasparenti, appare evidente che glí agenti non possono averlo scambiato con l'acqua, come assume la difesa), nonché -e il particolare è molto significativo-di una pompetta elettrica, di quelle utilizzate, appunto, per aspirare combustibile. Questi elementi, che già depongono per una provenienza illecita di quei beni (anche atteso che il conducente, vistosi inseguito dai carabinieri, si era dato alla fuga in piena notte), devono poi essere valutati unitamente alle dichiarazioni rese dalla p.o., secondo la quale il furto del gasolio avvenne proprio tra le 22,30 e le 23,10 (e i Carabinieri videro l'auto condotta dal RINELLI verso le 23) nella zona industriale di Pontedera (da dove l'imputato fu visto allontanarsi a forte velocità) per un quantitativo (circa 100 litri, ma la p.O. ha detto di non poter essere del tutto precisa sul punto) del tutto compatibile con quello contenuto in quattro taniche (da circa 20 litri). La p.o., infine, ha riferito che il furto dal suo deposito doveva essere avvenuto tramite un tubo col quale il liquido era stato aspirato dalla cisterna e, infatti, insieme alle taniche piene, nell'auto del RINELLI vi era una pompa elettrica ispiratrice"]. Tutto ciò vale a rendere privi di fondamento i lamentati vizi rilevati dalla difesa in ordine alla natura meramente congetturale delle argomentazioni offerte in sentenza. Dietro l'apparente prospettazione di vizi di legittimità la difesa sollecita una rivisitazione delle emergenze probatorie, proponendo ricostruzioni alternative della vicenda, la cui valutazione, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è interdetta in questa sede (cfr. da ultimo Sez. 6 - n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, Rv. 280601 - 01:"In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito"). 4. Del pari inammissibile è il terzo motivo di ricorso. La richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod. pen. non è stata avanzata in sede di appello. Secondo consolidato orientamento della Corte di legittimità, da ribadirsi in questa sede, la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (così Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Rv. 269913 - 01; Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, dep. 22/12/2017, Rv. 271877 - 01; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782 - 01). Del tutto minoritario è il diverso orientamento richiamato nel ricorso.5. Consegue alla declaratoria d'inamnnissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle annmende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagannento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d