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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23658/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22245-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA , in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza n. 694/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 24/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata,del 12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza n. 3563/2015, in rigetto delricorso proposto avverso cartelle di pagamento e preavvisi di fermo notificati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per mancato pagamento di contributi in favore del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], ed ha da ultimo depositato memoria difensiva; il Consorzio si è costituito con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, depositando infine memoria difensiva; l’Agente della Riscossione è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1.il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione di norme di diritto (art. 53, comma 2, ed art. 22 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la Commissione tributaria regionale dichiaratoinammissibile l’appello in quanto notificato mediante spedizione tramite servizio di posta privata, deducendo, invece, il ricorrente che il predetto atto di appello era stato notificato a mezzo « [OSCURATO:PERSONA] », avendo il servizio di posta privata curato unicamente la «presa in consegna dei plichi» al fine della successiva consegna a [OSCURATO:PERSONA], che aveva poi eseguito la notifica dell’atto;

1.2. la doglianza è fondata;

1.3. occorre premettere che in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla «licenza individuale»di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella della legge n. 124 del 2017, non è fidefacente quando abbia ad oggetto atti giudiziari(cfr. Cass. n. 29343 del 07/10/2022) ;

1.4. ciò posto, nel caso in esame si versa in ipotesi differente rispetto a quella dianzi illustrata;

1.5. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n 15347 del 21/07/2015), la riserva in via esclusiva che l'art.4 comma 5, D.lgs. n. 261 del 1999 continuava a mantenere a favore del « fornitore del servizio universale»(anche per ciò che concerne l'esecuzione di una notificazione con il ricorso alla «raccomandata con avviso di ricevimento» ( cfr. in termini, Cass. n. 11095 del 2008), deve essere intesa, infatti,come volta a garantire l'attestazione fidefacente della puntualità e regolarità della procedura di notifica, e perciò l'attestazione della puntuale consegna al destinatario del plico raccomandato, garanzia che non viene in alcun modo scalfita allorquando il plico raccomandato, inizialmente affidato ad una agenzia postale privata, sia da quest'ultima veicolato al «fornitore del servizio universale», il quale provveda all'integrale esecuzione della procedura di spedizione, ed in particolare alla consegna del plico, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della data di avvenuta consegna dal momento che in tal caso non si vìola la regola dell'attribuzione esclusiva degli adempimenti necessari del procedimento di notificazione, tra questi ultimi non potendosi considerare compreso anche il diretto affidamento del plico dal mittente all'ufficio postale, affidamento al quale ben può provvedere un incaricato che agisca da tramite;

1.6. peraltro, anche se non riguarda l’odierna fattispecie , giova ricordare il principio secondo cui «la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'[OSCURATO:PERSONA], al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio» (cfr. Cass. n. 14354del 5/ 5/2022; Cass. n. 21251del 13/9/2017); 1.7.nel caso in esame, in cui il plico era stato affidato per la notifica all'Agenzia privata, ma da quest'ultima delegata all'Ente poste,che ebbe a curarne in concreto sia la spedizione che la consegna (a tal proposito avendo indicato, il ricorrente, il luogo ed il tempo di produzione della documentazione comprovante),e la certificazione dell'avvenuta consegna del plico, in data 2/12/2015 e 7 /12/2015 , tramite avviso di ricevimento emesso dal servizio universale di [OSCURATO:PERSONA] considerarsi quindi idonea a comprovare il rispetto del termine lungo di impugnazione (atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata il 25/6/2015), senza necessità di fare riferimento alla data dell'affidamento del plico all'agente notificante, la Commissione tributaria regionale (che ha dichiarato inammissibile l’appello stante la «spedizione fatta attraverso la società “Posta express—[OSCURATO:PERSONA]») ha dunque errato nella valutazione degli atti processuali mediante erronea applicazione al caso in esame del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte in riferimento a fattispecie del tutto diverse, nelle quali il procedimento di notificazione era stato integralmente portato a compimento da un ente privato;

1.8. trattasi, inoltre, di errato apprezzamento indiritto delle risultanze processuali, e non di errore revocatoriosu un fatto incontroverso, rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., con conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata al riguardo dal Consorzio controricorrente;

2. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22245-2017proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] AMMINISTRATIVA , in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata - avverso la sentenza n. 694/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 24/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata,del 12/7/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, indicata in epigrafe, che aveva dichiarato inammissibile l’appello contro la decisione della [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza n. 3563/2015, in rigetto delricorso proposto avverso cartelle di pagamento e preavvisi di fermo notificati da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per mancato pagamento di contributi in favore del Consorzio di [OSCURATO:PERSONA], ed ha da ultimo depositato memoria difensiva; il Consorzio si è costituito con controricorso, deducendo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, depositando infine memoria difensiva; l’Agente della Riscossione è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] 1.1.il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione di norme di diritto (art. 53, comma 2, ed art. 22 D.Lgs. n. 546/1992) per avere la Commissione tributaria regionale dichiaratoinammissibile l’appello in quanto notificato mediante spedizione tramite servizio di posta privata, deducendo, invece, il ricorrente che il predetto atto di appello era stato notificato a mezzo « [OSCURATO:PERSONA] », avendo il servizio di posta privata curato unicamente la «presa in consegna dei plichi» al fine della successiva consegna a [OSCURATO:PERSONA], che aveva poi eseguito la notifica dell’atto; 1.2. la doglianza è fondata; 1.3. occorre premettere che in tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla «licenza individuale»di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella della legge n. 124 del 2017, non è fidefacente quando abbia ad oggetto atti giudiziari(cfr. Cass. n. 29343 del 07/10/2022) ; 1.4. ciò posto, nel caso in esame si versa in ipotesi differente rispetto a quella dianzi illustrata; 1.5. come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n 15347 del 21/07/2015), la riserva in via esclusiva che l'art.4 comma 5, D.lgs. n. 261 del 1999 continuava a mantenere a favore del « fornitore del servizio universale»(anche per ciò che concerne l'esecuzione di una notificazione con il ricorso alla «raccomandata con avviso di ricevimento» ( cfr. in termini, Cass. n. 11095 del 2008), deve essere intesa, infatti,come volta a garantire l'attestazione fidefacente della puntualità e regolarità della procedura di notifica, e perciò l'attestazione della puntuale consegna al destinatario del plico raccomandato, garanzia che non viene in alcun modo scalfita allorquando il plico raccomandato, inizialmente affidato ad una agenzia postale privata, sia da quest'ultima veicolato al «fornitore del servizio universale», il quale provveda all'integrale esecuzione della procedura di spedizione, ed in particolare alla consegna del plico, con attestazione, sulla cartolina di ricevimento, della data di avvenuta consegna dal momento che in tal caso non si vìola la regola dell'attribuzione esclusiva degli adempimenti necessari del procedimento di notificazione, tra questi ultimi non potendosi considerare compreso anche il diretto affidamento del plico dal mittente all'ufficio postale, affidamento al quale ben può provvedere un incaricato che agisca da tramite; 1.6. peraltro, anche se non riguarda l’odierna fattispecie , giova ricordare il principio secondo cui «la notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'[OSCURATO:PERSONA], al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'[OSCURATO:PERSONA] e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio» (cfr. Cass. n. 14354del 5/ 5/2022; Cass. n. 21251del 13/9/2017); 1.7.nel caso in esame, in cui il plico era stato affidato per la notifica all'Agenzia privata, ma da quest'ultima delegata all'Ente poste,che ebbe a curarne in concreto sia la spedizione che la consegna (a tal proposito avendo indicato, il ricorrente, il luogo ed il tempo di produzione della documentazione comprovante),e la certificazione dell'avvenuta consegna del plico, in data 2/12/2015 e 7 /12/2015 , tramite avviso di ricevimento emesso dal servizio universale di [OSCURATO:PERSONA] considerarsi quindi idonea a comprovare il rispetto del termine lungo di impugnazione (atteso che la sentenza di primo grado era stata depositata il 25/6/2015), senza necessità di fare riferimento alla data dell'affidamento del plico all'agente notificante, la Commissione tributaria regionale (che ha dichiarato inammissibile l’appello stante la «spedizione fatta attraverso la società “Posta express—[OSCURATO:PERSONA]») ha dunque errato nella valutazione degli atti processuali mediante erronea applicazione al caso in esame del principio di diritto pronunciato dalla Suprema Corte in riferimento a fattispecie del tutto diverse, nelle quali il procedimento di notificazione era stato integralmente portato a compimento da un ente privato; 1.8. trattasi, inoltre, di errato apprezzamento indiritto delle risultanze processuali, e non di errore revocatoriosu un fatto incontroverso, rilevante ai fini dell'art. 395, comma 4, c.p.c., con conseguente infondatezza dell’eccezione sollevata al riguardo dal Consorzio controricorrente; 2. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovoesame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenzaimpugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spesedel giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nel