CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 16247/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha rigettato l'appello cautelare proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale era stata a sua volta rigettata la sua richiesta di revoca per cessazione delle esigenze cautelari della misura degli arresti domiciliari applicatagli in riferimento ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa, truffa aggravata e falso ideologico. Va precisato che la misura, originariamente disposta nel gennaio del 2020, era stata inizialmente revocata nel giugno dello stesso anno dal G.i.p. che l'aveva applicata, con provvedimento confermato dal Tribunale adito ex art. 310 c.p.p. dal pubblico ministero e poi annullato dal giudice di legittimità. In sede di rinvio lo stesso Tribunale provvedeva dunque nel febbraio del 2021 al ripristino della misura, con ordinanza avverso la quale il Galati ha proposto ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione con sentenza del 20 maggio 2021. 2. Avverso l'ordinanza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla ritenuta permanenza delle esigenze cautelari. In particolare si censura come illogica e carente la motivazione con la quale il Tribunale ha ritenuto irrilevante che nel tempo trascorso tra la primigenia revoca della misura e il successivo ripristino della medesima il Galati non abbia tenuto comportamenti illeciti e men che meno del tipo di quelli oggetto di contestazione. In tal senso il ricorrente lamenta che il giudice dell'appello non avrebbe tenuto conto del carattere solo relativo della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. e della rilevanza che la giurisprudenza attribuisce al decorso del tempo ai fini del superamento della medesima. Sotto altro profilo eccepisce la natura congetturale delle considerazioni svolte nel provvedimento impugnato in merito alla mera strumentalità del contegno serbato dall'imputato nell'intervallo temporale intercorso tra la revoca ed il ripristino della misura. Infine il Tribunale non avrebbe tenuto conto altresì del rilevante tempo trascorso dalla consumazione dei reati contestati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è nel suo complesso infondato e deve essere rigettato. 2. Anzitutto deve ritenersi tutt'altro che illogica la valutazione non particolare significatività del contegno tenuto dall'imputato tra la revoca della misura ed il suo ripristino operata dal Tribunale, alla luce delle considerazioni svolte dallo stesso giudicante sull'espressività, ai fini del giudizio di pericolosità, dei comportamenti pregressi dell'indagato e del lungo arco temporale in cui sono stati tenuti.Ma anche a prescindere da tale questione è appena il caso di evidenziare che il tema del decorso del tempo, compreso quello intercorso nell'intervallo menzionato, era già stato dedotto con il ricorso proposto dal Galati avverso il provvedimento di ripristino della misura che, come ricordato, è stato dichiarato inammissibile da questa Corte, che ha ritenuto congrua la valutazione compiuta in ordine alla sua irrilevanza dai giudici del merito. Deve rilevarsi che sul punto si è dunque formata la preclusione propria dell'incidente cautelare relativamente alle questioni dedotte attraverso il sistema delle impugnazioni e ciò a prescindere, ovviamente, dal fatto che il Tribunale l'abbia o meno rilevata. Ne consegue che il fattore temporale continua a rilevare esclusivamente nella misura in cui dal ripristino della misura al momento in cui ne sia stata richiesta nuovamente la revoca sia trascorso un periodo in grado di costituire un elemento che deve necessariamente essere preso in considerazione per ritenere o meno vinta la presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p. All'evidenza così non è nel caso di specie, atteso che il Tribunale è stato chiamato a pronunziarsi a pochi mesi dal ripristino della misura e dunque le considerazioni svolte nel provvedimento impugnato sulla persistenza del pericolo di recidivanza sul punto appaiono del tutto adeguate a fronte della meramente assertiva obiezione sollevata dal ricorrente sulla cessazione del pericolo di reiterazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22/3/2022 [OSCURATO:PERSONA] este 111Presid .nte Grazia FÚ?s A na Miccoli