CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2023
Cassazione n. 11893/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 4511/2020proposto da: Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliata; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] KLÜBER, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (D) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Detmold (D), Schützenberg, n. 31 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Vicenza (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; pec: [OSCURATO:EMAIL]) e dal Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.: MRNGPP68T13H5010; pec: Avviso liquidazione – Revoca benefici acquisto maso chiuso –Sospensione ex art. 1 l. n. 197/2022 [OSCURATO:EMAIL]), con domicilio eletto presso lo studio del Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA] in 00197- Roma, alla V ia di [OSCURATO:PERSONA] n. 9 (pec: [OSCURATO:EMAIL]; tel. 06- 36006227; [OSCURATO:TELEFONO]); -controricorrente – ricorrente incidentale – - avverso l a sente nza n. 99 /01 / 20 1 8 emessa d a l la CTR di Bolzan o in data 30/10/2018e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Bolzano avverso un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle Entrate gli aveva revocato i benefici previsti dall’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 228/2001 dei quali egli si era avvalso in occasione dell’acquisto di un maso chiuso. 2. La CTP accoglieva il ricorso, ritenendo che il contribuente fosse nel possesso dei requisiti richiesti dalla disposizione agevolativa. 3. Sull’impugnazione principale dell’Agenzia delle Entrate ed incidentale del contribuente, la CTR Bolzano rigettava entrambi i gravami, evidenziando, quanto al primo, che l’agevolazione in questione non presupponeva (a differenza di quella contemplata nel comma 2) l’ulteriore requisito della qualità soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (richiedendo la norma soltanto che l’acquirente si impegni a condurre direttamente il maso per dieci anni) e che le circostanze di fatto indicate dall’amministrazione (residenza ad una distanza di 850 km dal fondo acquistato ed assenza di una posizione fiscale – partita IVA – e contributiva in Italia) non erano idonee a sostenere la mancanza di conduzione diretta, e, quanto all’appello incidentale, che la incerta interpretazione della locuzione “si impegnano a condurre direttamente” contenuta nel comma 3 dell’art. 5-bis d.lgs. n. 228/2001 giustificava la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio. 4. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale fondato su un solo motivo. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti ha nno depositato memorieillustrative. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, in combinato disposto con l’art. 14 disp. l. gen., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. e all’art. 62 d.lgs. n. 546/1942, per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto sussistente il requisito della conduzione diretta del maso chiuso da parte del contribuente. 2. Con l’unico motivo il ricorrente incidentale lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 15 d.lgs. n. 546/1992, 91 e 92 cod. proc. civ. e 24 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto di rigettare l’appello proposto in punto di spese del primo grado di giudizio e di compensare integralmente le spese del giudizio di appello. 3. Va esaminata la richiesta di sospensione del presente giudizio avanzata dallacontribuente, con nota del 1 4 aprile 2023, ai sensi della legge n. 197 del 2022. La predetta legge ha previsto la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui, come nel caso di specie, è parte l'Agenzia delle Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, alla data del 1° gennaio 2023, di entrata in vigore della presente legge; la definizione è subordinata alla domanda del soggetto interessato e si perfeziona con la presentazione di tale domanda e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191, entro il 30 giugno 2023. Il comma 197 dell’art. 1 della l. n. 197/2022, così come modificato da ultimo dall’art. 20, comma 1, lett. c) del d.l.34/2023, dispone che «Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023». In base a tale previsione, quindi, ai fini della sospensione del giudizio è sufficiente la mera dichiarazione della parte legittimata di volersi avvalere della predetta definizione agevolata. 4. Va, quindi, accolta l’istanza del contribuente e sospeso il giudizio. P.Q.M. dispone la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Cosi deciso in Roma, nella