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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 dicembre 2021

Cassazione n. 03000/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29652-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, p559 rAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, úw tapprcacnrn e difencie <Te legis ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 305/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 19/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello per quanto riguarda VIVA e dichiarava cessata la materia del contendere per quanto attiene le questioni IRES ed IRAP; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 13645 del 2020 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018.

Fissata una nuova udienza, la parte contribuente depositava memoria chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1911 c.c. e degli artt. 10, comma 1, n. 2 e 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 135 della direttiva 2006/112/CE per avere la CTR errato nel non ritenere che fossero soggetti a recupero tassazione IVA i compensi percepiti dalla società di assicurazione delegata dalla altre compagnie coassicuratrici per la gestione delle attività relative ai sinistri coassicurati; Ric. 2018 n. 29652 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- la parte contribuente aveva provveduto a formulare rituale domanda di definizione della controversia ex art. 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, e al pagamento della prima rata, tanto che questa Corte, con la citata ordinanza interlocutoria n. 13645 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo; secondo il comma 12 del citato art. 6 l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 e che, secondo il successivo comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; nel caso di specie non è stato notificato un diniego della definizione e che non vi è stata istanza di trattazione per iniziativa di qualcuna delle parti.

Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021).

P.Q.M. dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ente AntonipNFr k J\ E, t \ \ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 29652-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, p559 rAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, úw tapprcacnrn e difencie <Te legis ; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 305/2/2018 della [OSCURATO:PERSONA] della LIGURIA, depositata il 19/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la [OSCURATO:PERSONA] respingeva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] ne accoglieva l'appello per quanto riguarda VIVA e dichiarava cessata la materia del contendere per quanto attiene le questioni IRES ed IRAP; l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva; con ordinanza interlocutoria n. 13645 del 2020 questa Corte disponeva la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018. Fissata una nuova udienza, la parte contribuente depositava memoria chiedendo l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di ricorso, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3, c.p.c. l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1911 c.c. e degli artt. 10, comma 1, n. 2 e 12 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché dell'art. 135 della direttiva 2006/112/CE per avere la CTR errato nel non ritenere che fossero soggetti a recupero tassazione IVA i compensi percepiti dalla società di assicurazione delegata dalla altre compagnie coassicuratrici per la gestione delle attività relative ai sinistri coassicurati; Ric. 2018 n. 29652 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- la parte contribuente aveva provveduto a formulare rituale domanda di definizione della controversia ex art. 6, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, e al pagamento della prima rata, tanto che questa Corte, con la citata ordinanza interlocutoria n. 13645 del 2019 questa Corte disponeva la sospensione del processo; secondo il comma 12 del citato art. 6 l'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 e che, secondo il successivo comma 13, in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto e che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; nel caso di specie non è stato notificato un diniego della definizione e che non vi è stata istanza di trattazione per iniziativa di qualcuna delle parti. Va pertanto dichiarata l'estinzione del processo; le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, come previsto dal comma 13 dell'art. 6 del D.L. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 139 del 2018 (Cass. nn. 28800 e 28274 del 2021). P.Q.M. dichiara estinto il processo e pone le spese a carico di chi le ha anticipate. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] ente AntonipNFr k J\ E, t \ \ [OSCURATO:PERSONA]
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