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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 gennaio 2022

Cassazione n. 35697/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

RIESAME di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in data 25 gennaio 2022, il Tribunale di Potenza, sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza emessa in data 26 novembre 2021 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione: - al reato di cui agli artt.110, 81 cod. pen., 73 DPR 309/90 per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e Bruzzese, detenuto 10 grammi di cocaina che [OSCURATO:PERSONA] cedeva al ricorrente attraverso la intermediazione di Bruzzese, in data 3 settembre 2020 (capo 71);- al reato di cui agli artt.110, 81 cod. pen., 73 DPR 309/90 per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e Bruzzese, detenuto 500 grammi di cocaina che [OSCURATO:PERSONA] cedeva al ricorrente attraverso la intermediazione di Bruzzese, in data anteriore e prossima al 17 febbraio 2021 (capo 72).

2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati.

2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

2.1.1. Quanto alla gravità indiziaria, gli elementi a carico del Riviezzi sarebbero costituiti esclusivamente da alcune intercettazioni telefoniche.

Il Tribunale del Riesame, in relazione al capo 71) non avrebbe sufficientemente risposto alle censure relative alle conversazioni intercettate e alla memoria che evidenziava che dal tenore delle intercettazioni non vi fosse la prova che Bruzzese avesse incontrato [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo avesse consegnato qualcosa a Bruzzese.

Sulle specifiche censure della difesa, non vi sarebbe stata risposta da parte del Tribunale del Riesame.

Egualmente carente la motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento al capo 72), laddove non fornisce risposta alle obiezioni difensive circa la genericità delle dichiarazioni rese dal Bruzzese quanto alla consegna della cocaina al ricorrente e la assoluta mancanza di contestualizzazione dei fatti, nonché la mancanza di valutazione delle dichiarazioni secondo i canoni di cui all'art.192 cod. proc. pen. e la necessità di riscontri.

La conversazione del 3.9.2020, unica intercorsa tra Bruzzese e Riviezzi, nel corso della quale il primo avrebbe chiesto una moto, non può essere interpretata quale accordo per la consegna dello stupefacente dal momento che Bruzzese parla con Riviezzi prima di recarsi dal [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, la conversazione non è ricollegabile allo stupefacente.

2.2. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai requisiti dell'attualità e concretezza.

In particolare, l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui non ha motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sulla attualità e concretezza del pericolo e sulla idoneità della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.1.

Il primo motivo è parzialmente fondato avuto riguardo alla contestazione sub. 72) secondo la quale il ricorrente avrebbe ricevuto 500 grammi di cocaina dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], attraverso la intermediazione del Bruzzese.

La piattaforma indiziaria sul punto è fondata esclusivamente sulla chiamata in correità del Bruzzese, resa in data 17/02/2021 e confermata in data 22/02/2021, nel corso della quale il coindagato riferiva di avere trasportato mezzo chilo di cocaina da Potenza al Pantano di Pignola, ricevendola da [OSCURATO:PERSONA] e consegnandola direttamente a [OSCURATO:PERSONA] nella pizzeria all'entrata di Pignola.

La dichiarazione ora riportata risulta, dunque, una chiamata in correità, ma non risulta sorretta da alcun riscontro, tantomeno di natura individualizzante, non potendosi considerare tali le conversazioni che sostengono la gravità indiziaria del capo 71) e che si riferiscono alla cessione al ricorrente, con le medesime modalità, di 10 grammi di cocaina indicata convenzionalmente con il termine "cialde".

La ordinanza va dunque annullata con rinvio con riferimento alla contestazione sub.72), per nuovo esame sul punto al Tribunale di Potenza.

1.2. Inammissibile, in quanto generico, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata, il motivo di ricorso relativo al capo 71), rispondendo l'ordinanza in modo esauriente alle doglianze difensive già fatte valere nella richiesta di riesame.

A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter n»-; argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516).

Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623).

Con riferimento alla consegna dello stupefacente, considerato che l'odierno ricorrente non ha in alcun modo ragionevolmente inferito che la stessa non sia avvenuta, lo stesso ha, comunque, richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ritiene rilevante ai fini della configurazione del reato di cessione nella forma consumata anche il solo accordo.

E' orientamento consolidato e più volte ribadito quello secondo il quale "La consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore." (ex multis Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, (2012), Rv. 251736).

Questa Corte ha affermato che "La fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione." (Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014 Rv. 259284).

1.3. Infondato, il terzo motivo relativo alle esigenze cautelari.

L'ordinanza impugnata motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari evidenziando: - quanto alla personalità del ricorrente, i plurimi precedenti penali (reati di minaccia, percosse, furto, invasione di terreni e innbrattannento di edifici) e delle pendenze giudiziarie (un procedimento per associazione di stampo mafioso e un furto aggravato); - quanto alla concreta gravità dei fatti, i rapporti esistenti con il trafficante Bruzzese e con un contesto di narcotraffico ampio e articolato "[..]potendo contare su una rete di complicità e sulla sua collaudata professionalità nel procurarsi lo stupefacente[..]." Siffatti elementi sono interpretati correttamente dall'ordinanza impugnata, quali espressione di attualità e concretezza del pericolo, peraltro salvaguardato con misura non inframuraria, in tal modo già operando una valutazione di idoneità e adeguatezza della misura diversa da quella carceraria, motivata puntualmente avuto riguardo al fatto che un vincolo non detentivo consentirebbe al Riviezzi di riallacciare i rapporti di criminalità con l'ambiente del narcotraffico.

Sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata appare immune da censure.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo d'imputazione 72) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata in data 25 gennaio 2022, il Tribunale di Potenza, sezione del Riesame, ha, su ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza emessa in data 26 novembre 2021 con la quale è stata applicata al ricorrente la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione: - al reato di cui agli artt.110, 81 cod. pen., 73 DPR 309/90 per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e Bruzzese, detenuto 10 grammi di cocaina che [OSCURATO:PERSONA] cedeva al ricorrente attraverso la intermediazione di Bruzzese, in data 3 settembre 2020 (capo 71);- al reato di cui agli artt.110, 81 cod. pen., 73 DPR 309/90 per avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e Bruzzese, detenuto 500 grammi di cocaina che [OSCURATO:PERSONA] cedeva al ricorrente attraverso la intermediazione di Bruzzese, in data anteriore e prossima al 17 febbraio 2021 (capo 72). 2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'indagato, con atto sottoscritto dal difensore di fiducia ed articolato nei motivi qui di seguito enunciati. 2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1.1. Quanto alla gravità indiziaria, gli elementi a carico del Riviezzi sarebbero costituiti esclusivamente da alcune intercettazioni telefoniche. Il Tribunale del Riesame, in relazione al capo 71) non avrebbe sufficientemente risposto alle censure relative alle conversazioni intercettate e alla memoria che evidenziava che dal tenore delle intercettazioni non vi fosse la prova che Bruzzese avesse incontrato [OSCURATO:PERSONA] e che quest'ultimo avesse consegnato qualcosa a Bruzzese. Sulle specifiche censure della difesa, non vi sarebbe stata risposta da parte del Tribunale del Riesame. Egualmente carente la motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento al capo 72), laddove non fornisce risposta alle obiezioni difensive circa la genericità delle dichiarazioni rese dal Bruzzese quanto alla consegna della cocaina al ricorrente e la assoluta mancanza di contestualizzazione dei fatti, nonché la mancanza di valutazione delle dichiarazioni secondo i canoni di cui all'art.192 cod. proc. pen. e la necessità di riscontri. La conversazione del 3.9.2020, unica intercorsa tra Bruzzese e Riviezzi, nel corso della quale il primo avrebbe chiesto una moto, non può essere interpretata quale accordo per la consegna dello stupefacente dal momento che Bruzzese parla con Riviezzi prima di recarsi dal [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, la conversazione non è ricollegabile allo stupefacente. 2.2. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari e ai requisiti dell'attualità e concretezza. In particolare, l'ordinanza impugnata sarebbe censurabile nella parte in cui non ha motivato sulla sussistenza delle esigenze cautelari, sulla attualità e concretezza del pericolo e sulla idoneità della misura applicata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti e per i motivi che seguono.1. Il primo motivo è parzialmente fondato avuto riguardo alla contestazione sub. 72) secondo la quale il ricorrente avrebbe ricevuto 500 grammi di cocaina dal coindagato [OSCURATO:PERSONA], attraverso la intermediazione del Bruzzese. La piattaforma indiziaria sul punto è fondata esclusivamente sulla chiamata in correità del Bruzzese, resa in data 17/02/2021 e confermata in data 22/02/2021, nel corso della quale il coindagato riferiva di avere trasportato mezzo chilo di cocaina da Potenza al Pantano di Pignola, ricevendola da [OSCURATO:PERSONA] e consegnandola direttamente a [OSCURATO:PERSONA] nella pizzeria all'entrata di Pignola. La dichiarazione ora riportata risulta, dunque, una chiamata in correità, ma non risulta sorretta da alcun riscontro, tantomeno di natura individualizzante, non potendosi considerare tali le conversazioni che sostengono la gravità indiziaria del capo 71) e che si riferiscono alla cessione al ricorrente, con le medesime modalità, di 10 grammi di cocaina indicata convenzionalmente con il termine "cialde". La ordinanza va dunque annullata con rinvio con riferimento alla contestazione sub.72), per nuovo esame sul punto al Tribunale di Potenza. 1.2. Inammissibile, in quanto generico, non confrontandosi con le approfondite motivazioni contenute nell'ordinanza impugnata, il motivo di ricorso relativo al capo 71), rispondendo l'ordinanza in modo esauriente alle doglianze difensive già fatte valere nella richiesta di riesame. A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell'iter n»-; argomentativo sviluppato dal Giudice del gravame nell'ordinanza impugnata, il ricorso si risolve nella sollecitazione di una diversa valutazione su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa sede, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a verificare la completezza e l'insussistenza di vizi logici ictu ocull percepibili, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Il ricorso propone, inoltre, una - parziale - rilettura del contenuto delle intercettazioni, omettendo di confrontarsi con il principio per cui è possibile, in sede di legittimità, prospettare un'interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 N. 38915 del 2007 Rv. 237994, N. 11189 del 2012 Rv. 252190, N. 7465 del 2013 Rv. 259516). Di guisa che, nel prospettare una interpretazione minimalista delle fonti di prova, il ricorrente si limita a ripercorrere i fatti e ad offrirne una lettura alternativa, mentre dal testo dell'ordinanza impugnata non è dato ravvisare alcuna disarticolazione del ragionamento probatorio, con il quale si omette il confronto (Sez. un. n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), prospettando una diversa concludenza delle prove e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati dimostrativi (ex multis Sez. 5, n.51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623). Con riferimento alla consegna dello stupefacente, considerato che l'odierno ricorrente non ha in alcun modo ragionevolmente inferito che la stessa non sia avvenuta, lo stesso ha, comunque, richiamato la giurisprudenza di questa Corte che ritiene rilevante ai fini della configurazione del reato di cessione nella forma consumata anche il solo accordo. E' orientamento consolidato e più volte ribadito quello secondo il quale "La consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore." (ex multis Sez. 4, n. 3950 del 11/10/2011, (2012), Rv. 251736). Questa Corte ha affermato che "La fattispecie di acquisto di sostanza stupefacente si consuma allorquando sia stato raggiunto, tra l'acquirente e il venditore, l'accordo sulla quantità, sulla qualità e sul prezzo della sostanza, senza che sia richiesta l'effettiva "traditio" della stessa, sussistendo la quale si configurerebbe la condotta di detenzione." (Sez. 4, n. 6781 del 23/01/2014 Rv. 259284). 1.3. Infondato, il terzo motivo relativo alle esigenze cautelari. L'ordinanza impugnata motiva esaurientemente in ordine agli elementi che fondano la sussistenza delle esigenze cautelari evidenziando: - quanto alla personalità del ricorrente, i plurimi precedenti penali (reati di minaccia, percosse, furto, invasione di terreni e innbrattannento di edifici) e delle pendenze giudiziarie (un procedimento per associazione di stampo mafioso e un furto aggravato); - quanto alla concreta gravità dei fatti, i rapporti esistenti con il trafficante Bruzzese e con un contesto di narcotraffico ampio e articolato "[..]potendo contare su una rete di complicità e sulla sua collaudata professionalità nel procurarsi lo stupefacente[..]." Siffatti elementi sono interpretati correttamente dall'ordinanza impugnata, quali espressione di attualità e concretezza del pericolo, peraltro salvaguardato con misura non inframuraria, in tal modo già operando una valutazione di idoneità e adeguatezza della misura diversa da quella carceraria, motivata puntualmente avuto riguardo al fatto che un vincolo non detentivo consentirebbe al Riviezzi di riallacciare i rapporti di criminalità con l'ambiente del narcotraffico. Sul punto, dunque, l'ordinanza impugnata appare immune da censure. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al capo d'imputazione 72) e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Potenza. Rigetta
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