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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46560/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 19/2/2020 del Tribunale di Milano, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (commesso il 27/12/2016).

Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione dell'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contemplato da tale disposizione, non essendo stato considerato che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2015 dalla [OSCURATO:PERSONA].

Cons. a r.I., amministrata dal ricorrente, era pari a euro 270.743, cioè di poco superiore alla soglia di punibilità di euro 250.000, né il ritardo della committente [OSCURATO:PERSONA] nel pagamento delle fatture, con la conseguente impossibilità per il ricorrente di provvedere al pagamento della relativa imposta sul valore aggiunto, stante la situazione di difficoltà finanziaria della società amministrata dal ricorrente, che ne aveva successivamente determinato il fallimento; ha censurato anche l'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, la cui realizzazione era da addebitare solamente ai mancati pagamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA], a fronte dei quali il ricorrente si era anche attivato per ottenere una rateizzazione del debito tributario della società. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti di prova, che è estranea al sindacato di legittimità.

La Corte d'appello, nel disattendere il motivo di gravame analogo al motivo di ricorso per cassazione, ha sottolineato sia l'obbligo di provvedere al versamento dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle fatture emesse, sia il fatto che i ritardi da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei pagamenti erano usuali nell'ambito di un rapporto commerciale stabile e consolidato, e che quindi il mancato pagamento dei corrispettivi portati dalle fatture emesse nei confronti di tale società non poteva essere considerato fatto straordinario e imprevedibile, con la conseguente sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato contestato.

Si tratta di considerazioni conformi al consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità a proposito della rilevanza dello stato di difficoltà finanziaria dell'impresa che abbia omesso il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, tale da rendere inesigibile la condotta doverosa omessa, occorrono l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262; Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967; Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, Felisio, Rv. 277939), allegazione che nel caso in esame è stata omessa, posto che il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente ritardi nei pagamenti, senza altro indicare a proposito della situazione finanziaria della società che amministrava e del suo giro d'affari, con la conseguente inammissibilità della censura, a causa della sua genericità e del suo contenuto non consentito in questa sede di legittimità.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano ha respinto l'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 19/2/2020 del Tribunale di Milano, con la quale lo stesso era stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 (commesso il 27/12/2016). Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando l'errata applicazione dell'art. 10 ter d.lgs. 74/2000 e un vizio della motivazione, nella parte relativa alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto contemplato da tale disposizione, non essendo stato considerato che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno 2015 dalla [OSCURATO:PERSONA]. Cons. a r.I., amministrata dal ricorrente, era pari a euro 270.743, cioè di poco superiore alla soglia di punibilità di euro 250.000, né il ritardo della committente [OSCURATO:PERSONA] nel pagamento delle fatture, con la conseguente impossibilità per il ricorrente di provvedere al pagamento della relativa imposta sul valore aggiunto, stante la situazione di difficoltà finanziaria della società amministrata dal ricorrente, che ne aveva successivamente determinato il fallimento; ha censurato anche l'affermazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato ascrittogli, la cui realizzazione era da addebitare solamente ai mancati pagamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA], a fronte dei quali il ricorrente si era anche attivato per ottenere una rateizzazione del debito tributario della società. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato, essendo stato affidato a mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici del merito, volte a prefigurare una rivalutazione delle fonti di prova, che è estranea al sindacato di legittimità. La Corte d'appello, nel disattendere il motivo di gravame analogo al motivo di ricorso per cassazione, ha sottolineato sia l'obbligo di provvedere al versamento dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle fatture emesse, sia il fatto che i ritardi da parte della [OSCURATO:PERSONA] nei pagamenti erano usuali nell'ambito di un rapporto commerciale stabile e consolidato, e che quindi il mancato pagamento dei corrispettivi portati dalle fatture emesse nei confronti di tale società non poteva essere considerato fatto straordinario e imprevedibile, con la conseguente sussistenza sia dell'elemento oggettivo sia di quello soggettivo del reato contestato. Si tratta di considerazioni conformi al consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità a proposito della rilevanza dello stato di difficoltà finanziaria dell'impresa che abbia omesso il versamento dell'imposta sul valore aggiunto, secondo cui, al fine della dimostrazione della assoluta impossibilità di provvedere ai pagamenti omessi, tale da rendere inesigibile la condotta doverosa omessa, occorrono l'allegazione e la prova della non addebitabilità all'imputato della crisi economica che ha investito l'impresa e della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità che ne sia conseguita tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (cfr. Sez. 3, n. 20266 del 08/04/2014, Zanchi, Rv. 259190; Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, Schirosi, Rv. 263128; Sez. 3, n. 43599 del 09/09/2015, Mondini, Rv. 265262; Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Minardi, Rv. 275967; Sez. 3, n. 41070 del 27/06/2019, Felisio, Rv. 277939), allegazione che nel caso in esame è stata omessa, posto che il ricorrente si è limitato a prospettare genericamente ritardi nei pagamenti, senza altro indicare a proposito della situazione finanziaria della società che amministrava e del suo giro d'affari, con la conseguente inammissibilità della censura, a causa della sua genericità e del suo contenuto non consentito in questa sede di legittimità. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
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