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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 02794/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SS. [OSCURATO:PERSONA] E PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 81/2016 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 13/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. c/PC- [OSCURATO:PERSONA]

1. — L'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, già [OSCURATO:PERSONA] 1, ricorre per sette mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] Religiose SS. [OSCURATO:PERSONA] e Paolo, contro la sentenza del 13 gennaio 2016 con cui la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale che, revocato il decreto ingiuntivo già emesso in favore dell'odierno ente controricorrente, ha condannato l'Azienda sanitaria locale al pagamento, in suo favore, della somma di C 151.563,07, con accessori e regolando le spese di lite.

2. — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SS. [OSCURATO:PERSONA] e Paolo resiste con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

3. — La ricorrente ha sintetizzato come segue i propri motivi di appello: Primo motivo: Motivo attinente alla giurisdizione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ..

Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. anche in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario nonostante la controversia appartenga alla cognizione del GA.

Secondo motivo: Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ASL Napoli

1. Terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 342 cod. proc. civ. in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ASL Napoli 1 Centro.

Quarto motivo: Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Omessa valutazione da parte della Corte di Appello di Napoli (essendo stato dichiarato inammissibile l'appello) e del Tribunale di Napoli della eccezione d inammissibilità delle domande nuove formulate dal centro nel corso del giudizio di primo grado in quanto comportavano mutatio libelli.

Quinto motivo: Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

Omessa valutazione da parte della Corte di Appello di Napoli (essendo stato dichiarato inammissibile l'appello) dell'ulteriore motivo di gravame articolato dall'ASL in relazione alla sentenza di primo grado per avere il Tribunale accolto una delle tre domande nuove proposte dal centro abbandonata in sede di comparsa conclusionale.

Sesto motivo: Violazione dell'art. 112 cod. proc. cw. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Omessa valutazione da parte della Corte di Appello di Napoli (essendo stato dichiarato inammissibile l'appello) e del Tribunale di Napoli della eccezione di inesigibilità della pretesa creditoria del centro nel corso del giudizio di primo grado per superamento del tetto di spesa per l'anno 2006.

Settimo motivo: Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte di Appello e il Tribunale di Napoli fornito una insufficiente ed erronea motivazione allorquando hanno ritenuto dall'ASL la non contestata determinazione del credito del centro in C 151.563,39.

4. — Il ricorso va respinto.

4.1. — È infondato il primo mezzo, che può essere esaminato in questa sede, ai sensi del primo comma dell'articolo 374 c.p.c., secondo cui la Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362 e, tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite.

Nel caso di specie si versa in ipotesi di controversia meramente patrimoniale avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto a fronte di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento, come tale è senz'altro appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione (v. per diverse ipotesi Cass. Sez.

Un., 2 novembre 2018, n. 28053; Cass. Sez.

Un., 16 ottobre 2019, n. 26200; Cass. Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n. 23744), tant'è che sulla materia si è già pronunciata questa stessa sezione (Cass. 13 gennaio 2021, n. 372, con riguardo all'ipotesi di pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa).

4.2. — Il secondo mezzo è inammissibile.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata spiegata in forza dell'osservazione secondo cui tanto il primo quanto il secondo giudice avrebbero «omesso di considerare, da un lato, che la DGRC n. 6757/1996 (invocata nel ricorso monitorio) non prevedeva affatto un sistema automatico di aggiornamento delle tariffe sulla base degli indici Istat, ma contemplava la necessità di provvedimenti di "rideterminazione" annuale delle tariffe da parte della Regione Campania; dall'altro, che detto sistema non era applicabile a seguito della determinazione delle nuove tariffe approvate con decorrenza dal 1 gennaio 2000 con DGRC n. 3094/2000, che aveva, per altro, escluso l'adeguamento Istat.

In conseguenza, della vicenda in esame, non si deve valutare il quantum debeatur del corrispettivo dovuto al centro sulla base del rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario nazionale, ma è necessario accertare ran debeatur in merito agli adeguamenti tariffari sulla base degli indici Istat, tenuto conto che essi non sono stati determinati dalla Regione Campania».

Ma tale affermazione prescinde dall'effettivo contenuto della sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello osservato che il dedotto difetto JLtÀ di rideterminazione tariffaria, così come della previsione di un meccanismo automatico di adeguamento, «non riguardando all'evidenza il difetto di legittimazione ad causam dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico», attenevano ad un'eccezione concernente il «merito della controversia».

Siffatta ratio decidendi non è scalfita dalla riproposizione della questione, il che basta alla dichiarazione di inammissibilità, senza che occorra ulteriormente osservare che il motivo è altresì inammissibile perché denuncia un vizio di insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata, estraneo in radice all'ambito della previsione oggi dettata dall'articolo 360, numero 5, c.p.c., il quale, com'è noto, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.

Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez.

Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., Sez.

Un., 21 febbraio 2019, n. 5200).

4.3. — Il terzo mezzo è inammissibile.

Il giudice d'appello ha ritenuto che l'impugnazione ivi proposta fosse inammissibile per difetto del requisito di specificità richiesto dall'articolo 342 c.p.c., giacché i motivi si limitavano a replicare gli argomenti difensivi già spiegati in primo grado, senza che fosse individuabile in essi, accanto alla componente volitiva, quella critico- argomentativa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte per i fini della formulazione dei motivi di appello.

Il che è conforme all'insegnamento di questa Corte secondo cui gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., Sez.

Un., 16 novembre 2017, n. 27199).

La ricorrente lamenta l'erroneità di tale statuizione osservando che «le modalità di deduzione dei motivi di impugnazione da parte dell'ASL sono pressoché identiche per tutti gli enunciati motivi di gravame», sicché «non si comprende la ragione per cui il primo (omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ente sanitario) è stato ritenuto ammissibile e, quindi, valutato dalla Corte di appello di Napoli, mentre gli altri due (omessa pronuncia sull'eccepita introduzione di tre domande nuove da parte del Centro, contestate dall'ASL per mutatio libelli e omessa pronuncia sulreccepita inesigibilità della pretesa creditoria per superamento del tetto di spesa dell'anno 2006) sono stati dichiarati inammissibili.

Invero, leggendo l'atto di appello ... appare evidente che l'azienda ha specificamente contestato la decisione di primo grado», e così via.

Orbene, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza concernente la dichiarata inammissibilità dell'appello, a norma dell'articolo 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'articolo 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612).

Al che resta soltanto da aggiungere che nel caso di specie non solo i motivi di appello non sono trascritti (neppure nel corpo dei motivi successivi), ma non sono neppure riassunti in un modo sufficientemente dettagliato, discorrendosi tra l'altro di DGRC (Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA]) e di delibere del Commissario ad acta del cui contenuto, alla lettura del ricorso, nulla si sa.

Ciò esime dal soggiungere che anche in questo caso è essenzialmente dedotto nel motivo un vizio motivazionale estraneo alla previsione dell'articolo 360, numero 5, c.p.c., il che già di per sé sarebbe sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità.

4.4. — Il quarto, quinto e sesto motivo sono inammissibili, in quanto dipendenti dall'accoglimento del terzo.

4.5. — L'ultimo mezzo è inammissibile giacché prescinde dalla ratio decidendi.

Ed infatti la Corte d'appello non ha affatto ritenuto non contestata determinazione del credito del Centro in C 151.563,39, determinazione su cui non si è per nulla misurata, avendo dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità.

5. — Le spese seguono la soccombenza.

Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 1 CENTRO, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] SS. [OSCURATO:PERSONA] E PAOLO, elettivamente domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 81/2016 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 13/01/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. c/PC- [OSCURATO:PERSONA] 1. — L'[OSCURATO:PERSONA] 1 Centro, già [OSCURATO:PERSONA] 1, ricorre per sette mezzi, nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] Religiose SS. [OSCURATO:PERSONA] e Paolo, contro la sentenza del 13 gennaio 2016 con cui la Corte d'appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso sentenza del locale Tribunale che, revocato il decreto ingiuntivo già emesso in favore dell'odierno ente controricorrente, ha condannato l'Azienda sanitaria locale al pagamento, in suo favore, della somma di C 151.563,07, con accessori e regolando le spese di lite. 2. — [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SS. [OSCURATO:PERSONA] e Paolo resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 3. — La ricorrente ha sintetizzato come segue i propri motivi di appello: Primo motivo: Motivo attinente alla giurisdizione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 1, cod. proc. civ.. Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. anche in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario nonostante la controversia appartenga alla cognizione del GA. Secondo motivo: Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'ASL Napoli 1. Terzo motivo: Violazione e/o falsa applicazione dell' art. 342 cod. proc. civ. in relazione all' art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto dall'ASL Napoli 1 Centro. Quarto motivo: Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Omessa valutazione da parte della Corte di Appello di Napoli (essendo stato dichiarato inammissibile l'appello) e del Tribunale di Napoli della eccezione d inammissibilità delle domande nuove formulate dal centro nel corso del giudizio di primo grado in quanto comportavano mutatio libelli. Quinto motivo: Violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Omessa valutazione da parte della Corte di Appello di Napoli (essendo stato dichiarato inammissibile l'appello) dell'ulteriore motivo di gravame articolato dall'ASL in relazione alla sentenza di primo grado per avere il Tribunale accolto una delle tre domande nuove proposte dal centro abbandonata in sede di comparsa conclusionale. Sesto motivo: Violazione dell'art. 112 cod. proc. cw. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.. Omessa valutazione da parte della Corte di Appello di Napoli (essendo stato dichiarato inammissibile l'appello) e del Tribunale di Napoli della eccezione di inesigibilità della pretesa creditoria del centro nel corso del giudizio di primo grado per superamento del tetto di spesa per l'anno 2006. Settimo motivo: Violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 3 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., avendo la Corte di Appello e il Tribunale di Napoli fornito una insufficiente ed erronea motivazione allorquando hanno ritenuto dall'ASL la non contestata determinazione del credito del centro in C 151.563,39. 4. — Il ricorso va respinto. 4.1. — È infondato il primo mezzo, che può essere esaminato in questa sede, ai sensi del primo comma dell'articolo 374 c.p.c., secondo cui la Corte pronuncia a sezioni unite nei casi previsti nel n. 1 dell'articolo 360 e nell'articolo 362 e, tuttavia, tranne che nei casi di impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, il ricorso può essere assegnato alle sezioni semplici se sulla questione di giurisdizione proposta si sono già pronunciate le sezioni unite. Nel caso di specie si versa in ipotesi di controversia meramente patrimoniale avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto a fronte di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento, come tale è senz'altro appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia il cui petitum sostanziale investe unicamente la verifica dell'esatto adempimento di una obbligazione correlata ad una pretesa del privato riconducibile nell'alveo dei diritti soggettivi, senza coinvolgere il controllo di legittimità dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione (v. per diverse ipotesi Cass. Sez. Un., 2 novembre 2018, n. 28053; Cass. Sez. Un., 16 ottobre 2019, n. 26200; Cass. Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23744), tant'è che sulla materia si è già pronunciata questa stessa sezione (Cass. 13 gennaio 2021, n. 372, con riguardo all'ipotesi di pagamento del corrispettivo per le prestazioni eccedenti il limite di spesa). 4.2. — Il secondo mezzo è inammissibile. L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata spiegata in forza dell'osservazione secondo cui tanto il primo quanto il secondo giudice avrebbero «omesso di considerare, da un lato, che la DGRC n. 6757/1996 (invocata nel ricorso monitorio) non prevedeva affatto un sistema automatico di aggiornamento delle tariffe sulla base degli indici Istat, ma contemplava la necessità di provvedimenti di "rideterminazione" annuale delle tariffe da parte della Regione Campania; dall'altro, che detto sistema non era applicabile a seguito della determinazione delle nuove tariffe approvate con decorrenza dal 1 gennaio 2000 con DGRC n. 3094/2000, che aveva, per altro, escluso l'adeguamento Istat. In conseguenza, della vicenda in esame, non si deve valutare il quantum debeatur del corrispettivo dovuto al centro sulla base del rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario nazionale, ma è necessario accertare ran debeatur in merito agli adeguamenti tariffari sulla base degli indici Istat, tenuto conto che essi non sono stati determinati dalla Regione Campania». Ma tale affermazione prescinde dall'effettivo contenuto della sentenza impugnata, avendo la Corte d'appello osservato che il dedotto difetto JLtÀ di rideterminazione tariffaria, così come della previsione di un meccanismo automatico di adeguamento, «non riguardando all'evidenza il difetto di legittimazione ad causam dall'effettiva titolarità del rapporto giuridico», attenevano ad un'eccezione concernente il «merito della controversia». Siffatta ratio decidendi non è scalfita dalla riproposizione della questione, il che basta alla dichiarazione di inammissibilità, senza che occorra ulteriormente osservare che il motivo è altresì inammissibile perché denuncia un vizio di insufficiente ed erronea motivazione della sentenza impugnata, estraneo in radice all'ambito della previsione oggi dettata dall'articolo 360, numero 5, c.p.c., il quale, com'è noto, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad avere carattere decisivo, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018, n. 33679; Cass., Sez. Un., 21 febbraio 2019, n. 5200). 4.3. — Il terzo mezzo è inammissibile. Il giudice d'appello ha ritenuto che l'impugnazione ivi proposta fosse inammissibile per difetto del requisito di specificità richiesto dall'articolo 342 c.p.c., giacché i motivi si limitavano a replicare gli argomenti difensivi già spiegati in primo grado, senza che fosse individuabile in essi, accanto alla componente volitiva, quella critico- argomentativa richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte per i fini della formulazione dei motivi di appello. Il che è conforme all'insegnamento di questa Corte secondo cui gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere a pena di inammissibilità una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199). La ricorrente lamenta l'erroneità di tale statuizione osservando che «le modalità di deduzione dei motivi di impugnazione da parte dell'ASL sono pressoché identiche per tutti gli enunciati motivi di gravame», sicché «non si comprende la ragione per cui il primo (omessa pronuncia sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'ente sanitario) è stato ritenuto ammissibile e, quindi, valutato dalla Corte di appello di Napoli, mentre gli altri due (omessa pronuncia sull'eccepita introduzione di tre domande nuove da parte del Centro, contestate dall'ASL per mutatio libelli e omessa pronuncia sulreccepita inesigibilità della pretesa creditoria per superamento del tetto di spesa dell'anno 2006) sono stati dichiarati inammissibili. Invero, leggendo l'atto di appello ... appare evidente che l'azienda ha specificamente contestato la decisione di primo grado», e così via. Orbene, in tema di ricorso per cassazione, la doglianza concernente la dichiarata inammissibilità dell'appello, a norma dell'articolo 342 c.p.c., integrante error in procedendo, che legittima l'esercizio, ad opera del giudice di legittimità, del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, presuppone pur sempre l'ammissibilità del motivo di censura, avuto riguardo al principio di specificità di cui all'articolo 366, comma 1, n. 4 e n, 6, c.p.c., che deve essere modulato, in conformità alle indicazioni della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, secondo criteri di sinteticità e chiarezza, realizzati dalla trascrizione essenziale degli atti e dei documenti per la parte d'interesse, in modo da contemperare il fine legittimo di semplificare l'attività del giudice di legittimità e garantire al tempo stesso la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia, salvaguardando la funzione nomofilattica della Corte ed il diritto di accesso della parte ad un organo giudiziario in misura tale da non inciderne la stessa sostanza (Cass. 4 febbraio 2022, n. 3612). Al che resta soltanto da aggiungere che nel caso di specie non solo i motivi di appello non sono trascritti (neppure nel corpo dei motivi successivi), ma non sono neppure riassunti in un modo sufficientemente dettagliato, discorrendosi tra l'altro di DGRC (Deliberazioni della [OSCURATO:PERSONA]) e di delibere del Commissario ad acta del cui contenuto, alla lettura del ricorso, nulla si sa. Ciò esime dal soggiungere che anche in questo caso è essenzialmente dedotto nel motivo un vizio motivazionale estraneo alla previsione dell'articolo 360, numero 5, c.p.c., il che già di per sé sarebbe sufficiente per la dichiarazione di inammissibilità. 4.4. — Il quarto, quinto e sesto motivo sono inammissibili, in quanto dipendenti dall'accoglimento del terzo. 4.5. — L'ultimo mezzo è inammissibile giacché prescinde dalla ratio decidendi. Ed infatti la Corte d'appello non ha affatto ritenuto non contestata determinazione del credito del Centro in C 151.563,39, determinazione su cui non si è per nulla misurata, avendo dichiarato inammissibile l'impugnazione per difetto di specificità. 5. — Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 5.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorr
Decreto Cassazione n. 02794/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris