CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 giugno 2026
Cassazione n. 22234/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Numero registro generale 1096/2017Numero sezionale 4753/2026Numero di raccolta generale 22234/2026Data pubblicazione 29/06/20261. La S.A.C.A.P. (Società autotrasporti carburanti e altri prodotti) s.r.l.propose tre distinte opposizioni avverso gli avvisi di accertamento (n.TK503M100301, n. TK503M100467 e n. TK503M100476) con i quali, pergli anni 2008, 2009 e 2010, le era stata contestata l’indeducibilità di alcunicosti ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (e la conseguenteindetraibilità dell’IVA), derivanti da rapporti commerciali con la Ge.Dis.r.l..2. La CTP di Roma, dopo aver riunito i suddetti ricorsi, li rigettò.3. La CTR del Lazio, in sede di impugnazione, accolse l’appello dellasocietà limitatamente alla censura relativa all’errata applicazionedell’aliquota IRAP del 4,86%, in luogo di quella del 4,36%.4. La S.A.C.A.P. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di seimotivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle [OSCURATO:SOCIETA]. (quale successore della [OSCURATO:SOCIETA]., a sua voltaincorporante la S.A.C.A.P.) ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è denunziata la violazione dell’art. 109TUIR, dell’art. 19 d.p.r. n. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., per avere la CTRconfermato la sentenza di secondo grado in ordine all’insussistenza deipresupposti della deducibilità dei costi, nonostante l’ampiadocumentazione deponente in senso contrario, prodotta in giudizio dallasocietà contribuente.2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di unfatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per avere la CTR “omessodi esaminare nel dettaglio i documenti prodotti dalla società in entrambi igradi di merito del presente giudizio per giustificare la deducibilità, dalreddito d’impresa, dei costi connessi alle operazioni di service svolte dallaGe.[OSCURATO:SOCIETA]., e la relativa detraibilità ai fini Iva” (pag. 17 del ricorso percassazione).Numero registro generale 1096/2017Numero sezionale 4753/2026Numero di raccolta generale 22234/2026Data pubblicazione 29/06/20263. Il terzo motivo riproduce le censure già veicolate con il secondo,dall’angolo visuale della nullità della sentenza per violazione dell’art. 116c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per l’eventualità in cui la Cortedi cassazione «ritenga che la [OSCURATO:PERSONA] di Romanon abbia omesso di esaminare “fatti storici” che siano stati oggetto didiscussione tra le parti, bensì abbia omesso di valutare “elementiistruttori” offerti dalla contribuente nel corso di entrambi i gradi di meritodel presente giudizio» (pag. 21 del ricorso per cassazione).4. Con il quarto motivo è censurata la “nullità dell’impugnata sentenza(…) per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla totalemancanza di qualunque intento elusivo nell’operato della società odiernaricorrente e/o di qualunque danno per l’Erario derivante dalla suddettacondotta” (pag. 23 del ricorso per cassazione).5. Il quinto motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza peromessa pronuncia sul motivo d’appello col quale la S.A.C.A.P. avevacensurato la sentenza di primo grado per non avere, a sua volta, statuitoalcunché in merito all’eccepita nullità dell’avviso di accertamento, il qualeera carente di qualsivoglia esplicitazione del criterio utilizzato perl’irrogazione delle sanzioni nonché della prova del requisito dellacolpevolezza ex art. 5 d.lgs. n. 472/1997.6. Il sesto motivo di ricorso è così testualmente rubricato: “Favor rei.Applicazione del D.Lgs. n. 158 del 2015 in ordine alla irrogazione dellesanzioni”, e con esso “si chiede, in ogni caso, l’applicazione del nuovotrattamento sanzionatorio ex D.Lgs. n. 158 del 2015 ove più favorevole”(pag. 27 del ricorso per cassazione).7. Nella memoria depositata il 20/5/2026, la [OSCURATO:SOCIETA] invoca, inprimo luogo, il giudicato esterno riferibile alla sentenza della CTR del Lazion. 1031/2019, con cui è stato confermato l’annullamento dell’avviso diaccertamento n. TK503M102204, relativo all’anno 2012, avente adNumero registro generale 1096/2017Numero sezionale 4753/2026Numero di raccolta generale 22234/2026Data pubblicazione 29/06/2026oggetto le medesime contestazioni svolte dall’Agenzie delle Entrate negliavvisi in questa sede impugnati.L’eccezione di giudicato non è fondata.[OSCURATO:PERSONA]. n. 4832/2015, affermò che, in materia tributaria, l'effettovincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, èlimitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che, per legge, hannoefficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco ditempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamentoconcerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicchéè esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie"tendenzialmente permanenti" in quanto suscettibili di variazione annuale.Più di recente, Cass., n. 28999/2024, in motivazione, ha osservato che «lasentenza del giudice tributario che definitivamente accerti il contenuto el’entità degli obblighi del contribuente per un determinato periodod’imposta fa stato, quanto ai tributi dello stesso tipo da questi dovuti pergli anni successivi, solo per gli elementi che abbiano un valore“condizionante” inderogabile rispetto alla disciplina esaminata, sicchéladdove risulta una situazione fattuale riferita ad uno specifico periodod’imposta, essa non può estendere i suoi effetti automaticamente adun’altra annualità, ancorché siano coinvolti tratti storici comuni» (nel casodi specie, l’efficacia esterna del giudicato venne esclusa, in relazione acosti legati a un contratto di sponsorizzazione, sul presupposto che “lecircostanza di fatto e di diritto poste a fondamento degli accertamenti -quali ad esempio, l’inerenza della sponsorizzazione o il concretosvolgimento dell’attività di sponsorizzazione per l’anno d’imposta oggettodi giudizio - non [erano] le medesime per entrambi gli anni d’imposta,essendo collegate a condotte modificabili nel tempo e nello spazio e pertale motivo non passibili di divenire immodificabili in relazione ad undeterminato anno d’imposta, in relazione alle condotte dei soggetti chehanno svolto volta per volta l’attività ed in relazione alle modalità con leNumero registro generale 1096/2017Numero sezionale 4753/2026Numero di raccolta generale 22234/2026Data pubblicazione 29/06/2026quali le attività sono state effettuate”). Ancora, significativo è quanto silegge nella motivazione di Cass., n. 29084/2022: “è stato chiarito che, inmateria tributaria, l’effetto vincolante del giudicato esterno, in relazionealle imposte periodiche, opera nei casi in cui vengano in esame fatti cheper legge hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effettiper un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, ed in cuil’elemento della pluriennalità, come affermato dalle Sezioni Unite nellacitata sentenza, costituisce un elemento caratterizzante della fattispecienormativa, che unifica più annualità d’imposta in una sorta di maxiperiodo: gli esempi tipici sono quelli delle esenzioni o agevolazionipluriennali, o della “spalmatura” in più anni dell’ammortamento di unbene, o, in generale, della deducibilità di una spesa ovvero nei qualil’accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzioneprolungata (cfr. Cass.13.12.2018 n.32254; Cass.7.09.2018 n.21824;Cass. 11.03.2015 n.4832). Tali principi risultano ulteriormente seguiti daquesta Corte (cfr.Cass.7.12.2021 n.38743; Cass.4.03.2021 n.5939;Cass.28.11.2019 n.31084 tutte in materia di IVA) […] Di recente, sempresulla scia dei principi citati, questa Corte (cfr. Cass.28.12.2018 n.33572;Cass.15.10.2021 n.28384) ha riconosciuto la sussistenza del giudicatoesterno nel caso in cui l’Ufficio aveva ripetuto per più annualità lacontestazione d’inerenza, statuendo che «in tema di determinazione delreddito d'impresa ai fini dell'applicazione di imposte periodiche, il giudicatoesterno formatosi in relazione a un determinato anno d'impostasull'inerenza tra la spesa sostenuta e l'attività dell'impresa spiega efficaciavincolante nel giudizio relativo a un successivo anno d'imposta quandosiano rimasti immutati gli elementi fattuali rilevanti ai fini della verificadell'inerenza stessa»”. Cass., n. 7437/2023, in relazione alla deduzione diquote di ammortamento, evidenziò che la statuizione circa la correttezzadella relativa iscrizione con riguardo a una determinata annualità spiegavaefficacia di giudicato relativamente agli anni di imposta successivi,Numero registro generale 1096/2017Numero sezionale 4753/2026Numero di raccolta generale 22234/2026Data pubblicazione 29/06/2026“dipendenti sul piano logico e materiale dai fatti come accertati equalificati con riguardo all'anno d'imposta in cui per la prima voltal'ammortamento era stato iscritto nel bilancio tra i beni immateriali, dandoluogo alla legittimità della deducibilità delle singole quoted'ammortamento ai sensi dell'art. 103, comma 3, del d.P.R. n. 917 del1986 (1/18 annuo)” (si veda anche la ancor più recente Cass., n.1302/2025, in tema di deduzione della spesa relativa alla quota annuale diammortamento per l’acquisizione e l’utilizzazione di un bene immateriale).Nel caso in esame, benché il contratto in forza del quale sarebbero statesvolte le prestazioni da parte di Ge.Di. in favore della S.A.C.A.P. sia ilmedesimo, a venire contestata, nei diversi avvisi di accertamento, è ladeducibilità delle corrispondenti spese, la cui “giustificazione”, sotto ilprofilo del giudizio di inerenza, è evidentemente suscettibile di mutare dianno in anno, a seconda della quantità e qualità delle prestazionieffettivamente rese. L’accoglimento del ricorso della società contribuenteper un determinato anno non può spiegare, pertanto, efficacia di giudicatoin relazione ad un’altra annualità, potendo l’esito processualefisiologicamente divergere, in relazione alla prova offerta dalla partecontribuente per ciascun anno di imposta.8. Nella memoria sopra citata, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha altresìeccepito la violazione degli artt. 7-ter, 7-quinquies e 12 della l. n.212/2000 – “stante l’illegittimità euro-unitaria e l’incostituzionalità degliartt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52, D.P.R. n. 633 del 19721972, 35, L. n. 4 del 1929 e 12, L. n. 212 del 2000, per contrasto con gliartt. 14 e 117, co. 1, Cost., con l’art. 8 CEDU e con gli artt. 7 e 47 CDFUE-, per non essere stato preceduto l’accesso presso il domicilio della societàcontribuente dall’autorizzazione del Procuratore della Repubblica. Laricorrente chiede, quindi, che questa Corte voglia “disapplicare le suddettenorme di legge (degli artt. 32 e 33, D.P.R. n. 600 del 1973, 51 e 52,D.P.R. n. 633 del 1972 1972, 35, L. n. 4 del 1929 e 12, L. n. 212 delNumero registro generale 1096/2017Numero sezionale 4753/2026Numero di raccolta generale 22234/2026Data pubblicazione 29/06/20262000), previo eventuale rinvio pregiudiziale in CGUE ex art. 267 TFUE,ovvero di promuovere questione incidentale di legittimità costituzionale, ea valle di dichiarare la nullità/illegittimità degli avvisi di accertamentoimpugnati”.Con ordinanza interlocutoria n. 13696/2026, questa Sezione, in relazionea una fattispecie nella quale l’accesso presso la sede della societàcontribuente era stato preceduto dall’autorizzazione della Guardia didella compatibilità del diritto interno con l’articolo 7 della CEDU dev’essereeffettuata d’ufficio dal giudice, anche in sede di legittimità (ove nonnecessiti di ulteriori accertamenti di fatto), ha disposto la trasmissione delricorso al [OSCURATO:PERSONA] Presidente, ai fini della rimessione alle Sezioni unite dellaquestione se l’art. 7-quinquies della l. n. 212/2000 “- la cui applicazioneretroattiva risulta espressamente esclusa dall’entrata in vigore dellariforma il 18 gennaio 2024 - possa intendersi invece come ricognitiva diun più generale principio di inutilizzabilità degli atti acquisiti in violazionedi norme di legge” (pag. 14 dell’ordinanza interlocutoria citata).La questione incide sul thema decidendum del presente ricorso, che siritiene, pertanto, opportuno rinviare a nuovo ruolo in attesa delladecisione delle Sezioni unite. P.Q.MRinvia il ricorso a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unitesulla questione rimessa con ordinanza n.13696 del giorno 11 maggio2026.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4/6/2026 e, in sededi riconvocazione, del 24/6/2026.La PresidenteRoberta Crucitti