CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27308/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] Idato avviso alle_p_artij udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 21.12.2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], su richiesta delle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni 3 e mesi 5 di reclusione ed Euro 1.600 di multa in relazione ai reati di rapina aggravata, danneggiamento aggravato, lesioni personali aggravate e violazione di domicilio; 2. ricorre per cassazione il difensore del Procopio lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen., 125 comma 3 e 546 cod. proc. pen.: rileva che il giudice è pervenuto a formulare un giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle concorrenti aggravanti senza procedere alla riduzione massima come anche a quantificare la pena in termini non corrispondenti al minimo edittale. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto articolato su motivi preclusi in questa sede, considerato, oggi, quanto espressamente disposto dall'art. 448, comma 2bis cod. proc. pen., inserito dalla legge 23 giugno 2017 n. 103 e quanto, alla luce del predetto intervento, ribadito da questa Corte in ormai numerose e conformi decisioni (cfr., tra queste, Cass. Pen., 5, 4.6.2018 n. 28.604, in motivazione; Cass. Pen., 2, 11.1.2018 n. 4.727, Oboroceanu; Cass. Pen., 6, 8.1.2018 n. 3.110, Piacente). Il PM e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma, che si stima equa, di Euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis