CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 gennaio 2026
Cassazione n. 34754/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte d'appello di Bolognasui ricorsi proposti da:1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 21/01/2026 della Corte di appello di Bologna;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiCuomo, che ha concluso chiedendo dichiararsi la inammissibilità dei ricorsi;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA],per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], e avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Della Capanna, per l’imputato [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso insistendo nei rispettiviricorsi e nei motivi aggiunti depositati.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 21/01/2026, la Corte di appello di Bologna confermavala sentenza, emessa dal Tribunale di Modena in data 05/07/2022 in esito agiudizio abbreviato condizionato, appellata dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e LivioVillani, che condannava al pagamento delle spese processuali del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Della Capanna, difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione all’art. 629 cod.pen. e vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.Al riguardo, censura la motivazione della sentenza, per avere ritenutointegrata la minaccia in un comportamento connotato da mera insistenza esgradevolezza, dando rilievo alla reiterazione delle richieste ed alla estrazionesociale degli imputati, senza chiarire quale sia stato il male ingiusto prospettato ese si sia verificata compromissione della libertà di autodeterminazione dellepersone offese.A parere del ricorrente, la motivazione si sarebbe posta, altresì, in contrastocon le risultanze processuali e sarebbe viziata da travisamento per omissione dielementi decisivi: le persone offese avrebbero, infatti, dichiarato di non aversubito minacce e di non essersi trovate in condizione di effettiva soggezione; ilVerri si sarebbe vieppiù rifiutato di corrispondere la somma di danaro richiesta.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione in ordine alla richiesta diriconoscimento della attenuante del fatto di lieve entità di introduzionecostituzionale.A tal fine, rileva come la richiesta, formulata sia dal Procuratore generaleche dalla difesa, in ragione della modesta portata intimidatrice delle condotte edell’esiguità del danno, dovesse ritenersi tempestiva, benché non avanzata conl’atto di appello, in ragione della anteriorità della impugnazione rispetto allasentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023.2.3. In data 3 luglio 2026, il difensore depositava motivi nuovi, con cuisviluppava ulteriori argomentazioni e deduzioni: in particolare, deduceva un“travisamento della prova per inversione logica”, laddove le dichiarazionirassicuranti rese dalla persona offesa Verri in sede dibattimentale erano stateritenute prova della intimidazione, nonché censurava il ragionamento con cui erastata ritenuta sussistente la minaccia; veniva lamentata, altresì, la carenza dimotivazione sull'elemento soggettivo del delitto di estorsione ed ulteriormenteargomentata la mancanza di motivazione in ordine alla attenuante diintroduzione costituzionale.2.4. In data 22 luglio 2026, il difensore depositava memoria di replica alleconclusioni depositate dal Procuratore generale, insistendo nell’accoglimento deimotivi di ricorso.3. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso anche l’avv.[OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], articolando vari motivi.3.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione della leggepenale ed omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento dellaAl riguardo, rappresenta come il riconoscimento della attenuante in parolasia stato tempestivamente richiesto, con memoria depositata il 15 gennaio 2026,nel giudizio di appello, in pendenza del quale è intervenuta la sentenza dellaCorte costituzionale n. 120 del 2023.3.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione dellalegge penale, nonché manifesta illogicità della motivazione, in relazione aldiniego della attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.Al riguardo, censura la motivazione della sentenza nella parte in cui, pergiustificare il diniego della attenuante, i giudici di appello hanno valorizzato ilvalore economico della merce (prossimo a 500 euro), non emergente dallerisultanze processuali, così integrandosi un vizio di travisamento della prova.Al contrario, dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di s.i.t. e daMatteo Verri in sede di esame testimoniale era risultato trattarsi di “materiale discarto”, destinato alla discarica. Lo stesso Tribunale, poi, in merito al valoreeconomico del materiale ferroso, aveva ritenuto che la attività di raccolta degliimputati avesse avuto ad oggetto beni di scarto e non consentisse rilevantiguadagni.3.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza e/o erronea applicazione della leggepenale, nonché omessa motivazione in relazione al mancato riconoscimento delgiudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanticontestate.3.4. In ricorso si rappresenta, infine, essere stata depositata, in data 5maggio 2026, presso la Corte di appello di Bologna, istanza di accesso aiprogrammi di giustizia riparativa.3.5. In data 27 luglio 2026, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motiviaggiunti, con documentazione allegata, e chiesto il differimento della udienza, indi giustizia riparativa.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza letta alla udienza del 09/09/2026, questa Corte harigettato la richiesta di differimento dell’udienza, avanzata dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] emotivata dalla ritenuta necessità di attendere l’esito dell’udienza, fissata dinanzialla Corte di appello, per valutare l’istanza di accesso ad un programma digiustizia riparativa, presentata in data 05/05/2026 (contestualmente al depositodel ricorso in cassazione), nell’interesse dell’imputato. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenutoquanto segue.1.1. La richiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativapresentata, come nel caso in esame, in pendenza del giudizio di legittimità daimputato di reati procedibili d’ufficio, in ipotesi finalizzata ad ottenere ilriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6,ultima parte, cod. pen., o comunque ad incidere sul trattamento sanzionatorio,non comporta la sospensione del processo.Invero, l’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. prevede che il giudicechiamato ad adottare i provvedimenti che conseguono alla richiesta di accesso adun programma di giustizia riparativa possa disporre, ma soltanto “per un periodonon superiore a 180 giorni”, la sospensione del processo (durante la quale, aisensi del successivo comma 4-ter, sono sospesi il corso della prescrizione ed itermini di cui all’art. 344-bis cod. proc. pen., ed, inoltre, il giudice sospende itermini di durata massima della custodia cautelare ex art. 303 cod. proc. pen.,con ordinanza appellabile ex art. 310 cod. proc. pen., ferma restandol’applicazione dell’art. 304, comma 6, cod. proc. pen.), unicamente in presenzadi due presupposti, tassativamente previsti (ed entrambi insussistenti nel caso dispecie): “nel caso di reati perseguibili a querela soggetta a remissione” (laddove,nel caso in esame, i reati contestati al richiedente sono procedibili d’ufficio); “arichiesta dell’imputato”.1.2. Priva di rilievo appare, in argomento, la Relazione al D. Lgs. n. 150 del2022, nella parte in cui afferma che, per i reati non procedibili a querela di parte,in ordine ai quali la possibilità di sospensione del procedimento in pendenza dellosvolgimento del programma di giustizia riparativa non è prevista, potrebbesoccorrere “la possibilità di valorizzare l’istituto – (…) - del rinvio su richiestadell’imputato, per consentire di concludere il programma e quindi permettere algiudice di tenerne conto in sede di definizione del trattamento sanzionatorio”.1.2.1. Tale evenienza non risulta in alcun modo considerata dall’art. 129-bis,comma 4, cod. proc. pen., che, avendo senza dubbio carattere eccezionale, nonappare, ai sensi dell’art. 14 disp. prel. c.c., suscettibile di analogia.La disposizione delinea un procedimento dichiaratamente applicabile per isoli reati procedibili a querela di parte, fissando anche il possibile limite massimodi durata della sospensione (180 giorni), cui non avrebbe senso logicopretendere di affiancare contra legem un subprocedimento surrogato nonprevisto dalla legge, operante in generale per i reati procedibili di ufficio surichiesta dell’interessato, senza la previsione di un termine massimo dellasospensione.1.2.2. D’altro canto, questa Corte è ferma nel ritenere che criteriofondamentale cui occorre attenersi nell'interpretazione delle disposizioni di leggeè quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, «che costituisce unlimite insuperabile anche quando si proceda ad una interpretazione estensiva, eche non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavoripreparatori o alla relazione illustrativa» (Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, NafiHassan, non mass. sul punto; Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, nonmass. sul punto; Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., non mass. sulpunto).Questa conclusione è imposta, a livello costituzionale, dall'art. 101, secondocomma, Cost. il quale, attraverso la previsione che «[i] giudici sono soggettisoltanto alla legge», individua, ad un tempo, in quest'ultima il fondamento, maanche il limite, del potere del giudice; in piena armonia con la predettaprevisione, a livello di legge ordinaria il (pur previgente) art. 12 disp. prel. cod.civ. già disponeva che l'unico criterio ermeneutico impiegabile per superare ildato letterale di una disposizione di legge è quello dell'interpretazione analogica,peraltro consentita unicamente nel caso in cui una controversia non possa«essere decisa con una precisa disposizione» (ovvero in presenza di una lacuna,in relazione alla questione controversa in esame non enucleabile) e comunquevietata dall'art. 14 disp. prel. cod. civ. in riferimento alle leggi penali oeccezionali.1.2.2.1. La stessa giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che «lalettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppureper mezzo dell'interpretazione costituzionalmente conforme (Corte cost., sent. n.219 del 2008), non consente in via interpretativa di conseguire l'effetto che solouna pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre» (Corte cost., sent. n.110 del 2012).1.2.2.2. Come già osservato da Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep.2024, L., non mass. sul punto, «l'inammissibilità di operazioni ermeneutichevolte a superare il dato letterale di una disposizione di legge sulla base dei lavoripreparatori o della relazione illustrativa del testo normativo è direttamentedeterminata dal sistema delle fonti del diritto. Invero, i testi di legge sonooggetto di procedure di approvazione "garantite", nelle quali un ruolo centralespetta al Parlamento ed alla formale espressione di volontà della suamaggioranza. I testi di legge inoltre sono promulgati dal Presidente dellaRepubblica e possono essere sottoposti a controllo di legittimità costituzionale,oltre che a referendum abrogativo. Nulla di tutto questo, invece, è dato conriferimento ai lavori preparatori e alla relazione illustrativa».Altra decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016,Passarelli, non mass. sul punto) ha ricollegato l'inidoneità del lavori preparatori afondare interpretazioni di disposizioni di legge che travalichino il dato letteraledelle stesse al rilievo che «proprio l'intenzione del legislatore deve essere"estratta" dall'involucro verbale ("le parole"), attraverso il quale essa è resa notaai destinatari e all'interprete»: non può, infatti, dubitarsi del fatto «che dettaintenzione non si identifichi con quella dell'Organo o dell'Ufficio che hapredisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamenteintesa».1.2.2.3. L'intenzione del legislatore che, ai sensi dell'art. 12 disp. prel. cod.civ., rappresenta uno dei molteplici criteri per l'interpretazione di unadisposizione di legge costituisce, pertanto, un canone sussidiario e recessivorispetto al criterio dell'interpretazione letterale, e va intesa «in senso "oggettivo",dunque espressivo del significato immanente nella stessa legge, e non anche insenso "soggettivo", vale a dire come volontà del legislatore dal punto di vistastorico-psicologico» (Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024, Mazzarella, non mass. sulpunto).1.2.3. In ogni caso, l’evenienza dell’accoglimento della richiesta di rinvio èprospettata dalla stessa Relazione al D. Lgs. n. 150 del 2022 unicamente conriferimento ai casi nei quali il Programma sia già stato chiesto, ammesso ed incorso, ovvero al solo fine di “consentire di concludere il programma”.1.3. Né potrebbe ritenersi che la disposizione di cui all’art. 129-bis, comma4, cod. proc. pen., nella parte in cui, pur in presenza della richiesta di accesso adun programma di giustizia riparativa, non consente la sospensione del processoper i reati procedibili di ufficio, debba essere sospettata di illegittimitàcostituzionale per contrasto con gli artt. 3, 24, comma 1, e 27, comma 3, Cost.1.3.1. Appare, in proposito, assorbente il rilievo che, secondo lagiurisprudenza costituzionale (Corte cost., sent. n. 128 del 2025), «la giustiziariparativa non è un procedimento speciale, incidentale (non riguardando lamedesima regiudicanda del processo penale) o complementare, ma unprogramma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale, il cui esito riparativo può assumere rilevanza ai finidell’attenuazione, della commisurazione o della concessione della sospensionecondizionale della pena», configurandosi «come un post factum destinato asvilupparsi fuori del processo penale, come un’esperienza giuridicamenterilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo».In particolare, nel dichiarare l’infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cuinon prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenzadella pendenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della suafacoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa, si è osservato chel’omessa previsione dell’avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativanella sentenza di non doversi procedere pronunciata, ai sensi della disposizionecensurata, nei confronti dell’imputato irreperibile, non viola il principio dieguaglianza (rispetto all’avviso previsto, in favore dell’imputato reperibile,dall’art. 419, comma 3-bis, cod. proc. pen.) né il diritto di difesa, poiché, avendola giustizia riparativa natura non di procedimento incidentale, ma di programmaextraprocessuale, “si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell’ambitodi applicazione dell’art. 24 Cost., anche nella dimensione dell’autodifesa”.Si è anche evidenziato che la scelta del legislatore non costituisce eserciziomanifestamente irragionevole della discrezionalità spettantegli nellaconfigurazione degli istituti processuali, considerando che, in assenza di terminiperentori o scadenze, non è compromessa in alcun modo la facoltà dell’imputatodi accedere alla giustizia riparativa.1.3.2. Per altro verso, osserva il collegio che la disciplina di cui all’art. 129-bis, comma 4, cod. proc. pen. appare in linea con le finalità deflattivedell’istituto, testualmente desumibili dalla previsione di cui all’art. 152, terzocomma, n. 2, cod. pen., che ha introdotto nell’ordinamento, per il caso in cui ilprogramma sortisca effettivamente un esito riparativo, un’ipotesi di remissionetacita di querela.Invero, nel disegno del legislatore, la sospensione del processo, che neimpedisce la celere definizione, dilatandone (pur entro limiti ritenuti “accettabili”,prestabiliti ex lege) la possibile durata, si giustifica soltanto per i reati procedibilia querela di parte proprio in considerazione del fatto che, in caso di esitoriparativo del programma, il reato si estinguerà per remissione tacita di querelaed il processo non continuerà.1.3.3. Peraltro, a riprova dell’impossibilità di riconoscere alla mera richiestadi accesso ad un programma di giustizia riparativa, e financo alla meraammissione allo stesso, efficacia sospensiva, le stesse Sezioni Unite (Sez. U, n.5166 del 30 ottobre 2025, dep. 2026, in motivazione), hanno giàincidentalmente riconosciuto che, “anche nell’ipotesi di accoglimento dellarichiesta di accesso alla giustizia riparativa, non vi è alcuna garanzia né che alprogramma si procederà, né che questo avrà luogo in tempi compatibili conquelli del processo, dal momento che ai mediatori è garantita una pienaautonomia nella valutazione della «fattibilità» del programma, nella «scelta» diesso e nella tempistica di attuazione, essendo soltanto previsto che costoroinviino «all'autorità giudiziaria procedente [...] comunicazioni sullo stato e suitempi del programma» (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 150 del 2022) e che, poi,trasmettano «al termine del programma [...] una relazione [...] contenente ladescrizione delle attività svolte e dell'esito riparativo raggiunto» (artt. 57,comma 1, d.lgs. n. 150 del 2022 e 129-bis, comma 5, cod. proc. pen.)”.1.3.3.1. Per altro verso, le Sezioni Unite hanno, inoltre, affermato che lapretesa di riconoscere effetti, nel processo, alla manifestata intenzione diaccedere ad un programma di giustizia riparativa, impone che la stessa siasorretta “da un interesse attuale e concreto, alla stregua di quanto previstodall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. Come, per consentire il vaglio diammissibilità della richiesta, chi aspiri ad accedere a un programma di giustiziariparativa ha l'onere di allegare specifici elementi fattuali atti a lumeggiarnel'utilità dello svolgimento ai fini della risoluzione delle questioni originate dallacommissione del reato, allo stesso modo, in caso di rigetto della stessa, nell'attodi impugnazione ha l'onere di illustrare specificamente le ragioni denotantil'interesse a «rimuovere la situazione di svantaggio processuale derivante dalladecisione giudiziale» onde conseguire la concreta utilità [...] di una decisione piùvantaggiosa» (..); prospettazione dell'interesse all'impugnazione che non puòdirsi soddisfatta, nei termini richiesti dal diritto vivente, con il mero, generico,richiamo all'istituto della giustizia riparativa, dovendo, piuttosto, l'impugnantedimostrare «la concreta incidenza, sia pure potenziale, (della partecipazione adun programma) sulla procedibilità del reato e sul trattamento sanzionatorio,pena l'inammissibilità della censura»”.1.3.3.2. Nulla, nel caso di specie, è dato riscontrare in proposito nel corpodell’istanza di rinvio in esame.1.4. Deve, infine, rilevarsi, per completezza, che all’interprete avveduto nonpuò sfuggire il rischio di una possibile deriva strumentale, ispirata da finalitàdilatorie, dell’istituto, che potrebbe verificarsi ove dovesse ricollegarsi alla merarichiesta di accesso ad un programma di giustizia riparativa (che è possibileformulare in ogni stato e grado, e per la prima volta in pendenza del ricorso percassazione e quindi, in astratto, persino alla udienza fissata per la decisione delricorso dinanzi alla Corte di cassazione) la sospensione sine die del processo (edei termini di custodia cautelare, procedibilità e prescrizione) anche nel casoesso abbia ad oggetto reati procedibili di ufficio, paralizzando – di fatto – per talireati l’esercizio della giurisdizione per un tempo ex ante indefinibile, pur inpresenza di una chiara previsione di legge che prevede la sospensione delprocesso soltanto per i reati procedibili a querela di parte (con le evidenti finalitàdeflattive documentate dalla disciplina di cui all’art. 152, terzo comma, n. 2, cod.pen., al contrario non mutuabili per i reati procedibili d’ufficio) e per un periodolimitato (180 giorni).1.5. Ne consegue che è senz’altro onere del soggetto imputato di reatiprocedibili d’ufficio, che abbia intenzione di accedere ad un programma digiustizia riparativa onde ottenere, in caso di esito riparativo di esso, ilriconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 6,ultima parte, cod. pen., o comunque un trattamento sanzionatorio più mite,giudicato2. Ciò premesso, i ricorsi – che possono essere esaminati congiuntamente,spese – devono essere dichiarati inammissibili, essendo proposti per motiviaspecifici (perché meramente reiterativi delle doglianze avanzate con l’atto diappello), non consentiti o manifestamente infondati.2.1. In particolare, il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] risulta meramentereiterativo del relativo motivo di appello, nonché aspecifico, non portando alcunconfronto critico con la motivazione, conforme nel doppio grado del giudizio dimerito, in punto di integrazione del reato di estorsione.In particolare, il ricorrente finisce, al riguardo, per fornire e propugnare unarilettura, peraltro parziale, delle risultanze processuali.Di contro, con motivazione logica, congruente nonché aderente allerisultanze processuali (tanto che alcun vizio di travisamento della prova vienededotto in ricorso), le sentenze del doppio grado di merito hanno dato evidenzadelle minacce, neppure larvate bensì esplicite, pronunciate dai due imputati especificamente riferite dalle persone offese (il Verri dichiarava, invero, che i dueimputati lo avevano minacciato con frasi del tipo “questo me lo ricordo”, “mi haimancato di rispetto”, prospettando che i soldi li avrebbero ottenuti “in un modo oquell’altro”; il [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, riferiva essere stato rappresentato dagliimputati che, accogliendo le loro richieste, sarebbe stato tranquillo, godendodella loro protezione, ma che, in caso contrario, sarebbero state danneggiate leauto aziendali: vds. pag. 2 della sentenza citata; vds. altresì pagg. 5-7 dellasentenza impugnata).Per come congruamente e logicamente illustrato, dunque, non si è trattatodi mere richieste insistenti e petulanti, bensì di prospettazione di un maleingiusto e di espresse ritorsioni nel caso di mancato soddisfacimento delle stesse,con valutazione che ha allargato lo sguardo alla intimidazione in concreto sortitasulle due persone offese ed al contesto in cui le minacce venivano proferite (vds.pagg. 4 della sentenza di primo grado e 5-7 della sentenza impugnata).La sentenza impugnata ha, dunque, fatto corretta applicazione del principiodi diritto, a mente del quale, ai fini della integrazione del delitto di estorsione,non è necessario che la libertà di autodeterminazione della vittima sia del tuttoannullata (Sez. 2, n. 32033 del 21/03/2019, Berni, Rv. 277512 – 04).Peraltro, il motivo di ricorso omette anche di confrontarsi criticamente con lavalutazione di minore attendibilità, operata dal Tribunale, delle dichiarazioni resedal Verri in dibattimento rispetto a quelle rese in indagini preliminari, su cui purefonda la ricostruzione in fatto (valutazione che peraltro già esulava, comerilevato dalla stessa Corte territoriale, dal devolutum con l’atto di appello: vds.pag. 5 della sentenza impugnata).2.2. Il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA] ed il primo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA]- che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di ordine logico -sono aspecifici e comunque manifestamente infondati.Entrambi i ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione - ed il Villanialtresì “la inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale” - in ordinealla richiesta di riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto, diintroduzione costituzionale (sentenza costituzionale n. 120 del 2023).Al riguardo, il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rileva che tale richiesta è stata formulata nelcorso del giudizio di appello, tanto dal Procuratore generale che dalla difesa,mentre il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] rappresenta essere stata depositata, a tal fine, unamemoria difensiva in data 15 gennaio 2026 (allegata al ricorso).2.2.1. I motivi di ricorso risultano, già nella formulazione, affetti dagenericità, mancando di individuare la norma di legge che si assume violata e diindicare in che cosa si sia concretizzata la violazione costituente oggetto didoglianza.2.2.2. Al fine del corretto inquadramento della questione, si osserva come,nella specie, non venga in rilievo la mancata presa in carico di un motivo diappello.Invero, risulta dalla stessa prospettazione fatta in ricorso, nonché dagli atti,che la richiesta di applicazione della attenuante in parola - non proponibile neimotivi di appello originari, stante la anteriorità degli atti di impugnazione,depositati il 16/11/2022 e il 17/11/2022, rispetto alla sentenza costituzionale n.120 del 2023 - non è stata dedotta dinanzi al giudice di secondo grado neppurenel termine utile per la formulazione di motivi aggiunti, ex art. 585, comma 4,cod. proc. pen. (ovvero fino a quindici giorni prima della udienza del21/01/2026), entro il quale ben poteva essere proposta: in particolare, il Villanine ha fatto richiesta solo con memoria in data 15/01/2026 (all. 2 al ricorso),mentre alcuna richiesta risulta formulata dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], neppure in sededi discussione orale (vds. verbale di udienza relativo).D’altro canto, la facoltà della parte di presentare memorie non può superarele preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per lasuccessiva presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5,cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianzeulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motiviaggiunti, ma può solo supportare, con più puntuali argomentazioni, i temi giàdevoluti con il mezzo di impugnazione proposto (Sez. 3, n. 25868 del20/02/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286729 – 01; Sez. 2, n. 36118 del 26/06/2019, F., Rv.277076 – 01).2.2.3. Sebbene, poi, la norma di cui all'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.dovere di applicare benefici di legge o una o più circostanze attenuanti, “anche diufficio", il suo mancato esercizio non configura di per sé un vizio deducibile incassazione.Per come chiarito dalle Sezioni Unite, «la non decisione sul punto noncostituisce violazione di norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b,cod. proc. pen.) e, neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena dinullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c,cod. proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.;soprattutto la "non decisione", in appello, sui benefici di legge non è denunciabilecome vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett. e, cod. proc.pen.), laddove la parte - che avrebbe potuto sollecitarne l'esercizio, in relazioneai possibili sviluppi del processo di secondo grado ancorché preceduto da giudizioassolutorio o incompatibile con il riconoscimento della sospensione condizionaledella pena - non abbia richiesto, senza averne fatto (o potuto fare) motivo diimpugnazione, l'applicazione del beneficio nel corso del medesimo giudizio diappello» (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 –01, che ha altresì chiarito come il principio di diritto - affermato con riferimentoal beneficio della sospensione condizionale della pena – necessariamentecomprenda tutti i casi previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.).2.2.3.1. Inoltre, se la condizione per sindacare il mancato esercizio delpotere officioso dei giudici di appello di applicare circostanze attenuanti è che nesia stata fatta richiesta, affinché sussista l'obbligo di motivazione è anchenecessario che la richiesta non sia generica.In tal senso, è stato chiarito che il mancato esercizio del potere-dovere delgiudice di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, nonaccompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso incassazione, qualora l'imputato non abbia formulato una richiesta specifica, conpreciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento dellastessa (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, dep. 2020, G., Rv. 279063 – 02).2.2.3.2. Orbene, i motivi di ricorso, per la rilevata genericità, nonconsentono di ritenere formulata una specifica censura in punto di mancatoesercizio del potere officioso da parte dei giudici di appello.2.2.3.3. Pur risultando assorbenti le superiori considerazioni, si evidenziacome il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non abbia neppure documentato di avere svolto, nelgiudizio di appello, una richiesta volta a sollecitare l’esercizio di un tale potere,risultando verbalizzata, in sede di conclusioni, solo una richiesta, da parte delProcuratore generale, in termini di riconoscimento della ‘attenuante genericadella lieve entità’ (vds. verbale di udienza del 21/01/2026).D’altro canto, nella memoria depositata il 15 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il riconoscimento della attenuante della lieve entità del fatto deducendo,da un lato, l’esiguità del danno, già posta a sostegno del motivo di appello inpunto di attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., e, dall’altro,la modesta portata intimidatrice della minaccia proferita in occasione di unasoltanto delle condotte, tra le plurime oggetto di contestazione.Per entrambi i ricorrenti difetta, dunque, una valida richiesta, volta asollecitare l’esercizio del potere ufficioso della Corte di appello, che possa dirsispecifica, in quanto contenente un preciso riferimento a dati di fattoastrattamente idonei ad una valutazione di lieve entità del fatto nel suocomplesso, e come tale idonea a consentire il successivo sindacato sul mancatoesercizio di tale potere.2.2.4. Le predette doglianze, infine, sono manifestamente infondate anchesotto un ulteriore profilo.Invero, l'attenuante della lieve entità del fatto, applicabile al delitto diestorsione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023,postula una valutazione del fatto nel suo complesso, sicché non è configurabilese la lieve entità difetti con riguardo all'evento in sé considerato o con riguardoalla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condottaovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente alreato.In tal senso, è stato chiarito che l'attenuante in parola non è configurabilenel caso in cui le richieste estorsive non siano caratterizzate da occasionalità,perché la sistematicità delle stesse, pur se singolarmente di modesta entitàeconomica, è confliggente con il ridotto disvalore del fatto, da valutare nel suocomplesso (Sez. 2, n. 9820 del 26/01/2024, Bevilacqua, Rv. 286092 – 01; Sez.2, n. 9912 del 26/01/2024, Salerno, Rv. 286076 – 01).Ciò posto, la motivazione della Corte territoriale, in ordine alla gravità delfatto ed ai fini della determinazione della pena, si fonda su argomenti (laintensità del dolo, la pluralità di condotte estorsive, la accresciuta pericolositàdegli imputati, attestata dalla ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale perreati attuati con violenza e/o minaccia), che sono logicamente incompatibili con ipresupposti richiesti per la attenuante di introduzione costituzionale (vds.paragrafo 5.2., pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata).2.3. Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche delle censureportate nel terzo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA].Invero, questa Corte ha chiarito che le statuizioni relative al giudizio dicomparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sededi legittimità soltanto nell'ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di unragionamento illogico, e non anche qualora risulti sufficientemente motivata lasoluzione dell'equivalenza, in quanto la più idonea a realizzare l'adeguatezzadella pena in concreto irrogata (Sez. 5, n. 5579 del 26/09/2013, dep. 2014,Sulo, Rv. 258874-01; Sez. 6, n. 6866 del 25/11/2009, dep. 2010, Alesci, Rv.246134-01).Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione compiuta e priva di aporielogiche, ha ritenuto che, a fronte delle riconosciute circostanze attenuantigeneriche con giudizio di equivalenza, la pena, già determinata nel minimoedittale - e del quale si chiedeva in appello una “rimodulazione in meliusmediante un più generoso bilanciamento ex art 69 c.p.”- fosse “congrua” e nonulteriormente mitigabile (pag. 7 della sentenza impugnata).Si tratta, dunque, di motivazione logica e coerente, che giustifica il poterediscrezionale esercitato.2.4. Risulta aspecifico il secondo motivo del ricorso [OSCURATO:PERSONA], attinente aldiniego della attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.Invero, il motivo di ricorso, al pari del correlato motivo di appello, risultaprivo della «indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto» asostegno, carenza che ne determina sul punto la originaria inammissibilità, aisensi del combinato disposto degli artt. 581, comma 1, lett. d), e 591, comma 1,lett. c), cod. proc. pen.Deve rammentarsi, al riguardo, che l'attenuante di cui all’art. 62, primocomma, n. 4 cod. pen. presuppone un giudizio complessivo che prenda inconsiderazione tutti gli elementi della fattispecie concreta, cosicché, ai fini dellasua configurabilità, deve aversi riguardo anche al pregiudizio complessivo ed aldisvalore sociale correlati alla condotta del soggetto agente, in termini effettivi opotenziali (Sez. 2, n. 684 del 14/11/2025, dep. 2026, Cestari, Rv. 289193 – 01;Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022 Ghirasam, Rv. 282402 – 01).In ragione della natura plurioffensiva dei delitti per cui si procede, e incoerenza col disposto della norma predetta, per farsi luogo all'applicazione dellarelativa attenuante, la valutazione di speciale tenuità deve, dunque,comprendere i pregiudizi arrecati ad entrambi i beni tutelati.2.4.1. Alla luce delle superiori considerazioni, non solo il motivo di ricorsorisulta aspecifico, in quanto resta silente circa la speciale tenuità dell’eventodannoso o pericoloso, ma già il correlato motivo di appello risultavaassolutamente generico, con la conseguenza che non poteva ritenersi devolutaalla Corte di appello alcuna cognizione sul punto.La inammissibilità del motivo d'impugnazione, non rilevata dal giudice disecondo grado, deve, infatti, essere rilevata e dichiarata dalla Corte dicassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice siapervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause diinammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio,in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 591, comma 4, cod.proc. pen. (cfr., Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020, dep. 2021, Mirabella, Rv.281630 – 01; Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694 – 04; Sez.2, n. 40816 del 10/07/2014, Gualtieri, Rv. 260359 – 01).2.5. La inammissibilità del ricorso principale esime dal valutare i motiviaggiunti presentati nell’interesse dei ricorrenti, in quanto, ai sensi dell’art. 585,comma 4, ultima parte, cod. proc. pen., il vizio radicale da cui sono inficiati imotivi originari si trasmette a questi ultimi per l'imprescindibile vincolo diconnessione esistente tra gli stessi (Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv.278387 – 01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158– 01).2.5.1. Le superiori considerazioni risultano assorbenti di ogni diversadeduzione ed argomentazione.3. Alla pronuncia consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali e di una somma, che in ragione dei motivi di inammissibilità edei profili di colpa ravvisabili, si stima equo determinare in euro tremila, in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente