CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 febbraio 2025
Cassazione n. 15845/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di BRESCIA' udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'applicazione della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza, deliberata il 25 settembre 2024 e depositata in pari data, il giudice della udienza preliminare del Tribunale di Brescia, pronunciando ex art. 444 cod. proc. pen. col rito della applicazione della pena su richiesta, ha irrogato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni tre e mesi due di reclusione; ha quindi condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare, ed ha disposto la confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, mediante atto recante la data del 15 ottobre 2024, col quale denunzia violazione di legge, ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla omessa irrogazione della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, in violazione degli artt. 28 e 29 cod. pen. Osserva in particolare il Procuratore ricorrente, come, ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., la sentenza di patteggiamento non comporti l'applicazione di pene accessorie solo quando la pena irrogata non superi i due anni di reclusione, mentre qualora si applichi una pena, come nel caso di specie, superiore ai tre anni, l'applicazione della pena accessoria ex art. 29 comma 1 cod. pen. sia obbligatoria, anche allorquando non sia stata menzionata nell'accordo delle parti. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale chiede annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all'applicazione della pena accessoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come condivisibilnnente già affermato da questa Corte di legittimità, in tema di patteggiamento c.d. "allargato", anche a seguito della modifica dell'art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 25, comma 1, lett. a), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza per censurare l'omessa applicazione di una pena accessoria, che debba essere obbligatoriamente disposta e non abbia formato oggetto di diverso accordo tra le parti (Sez. 3, n. 4768 del 09/01/2024, Rv. 285748 - 01).Erroneamente, pertanto, il Tribunale, nell'applicare all'imputato la pena concordata di anni tre e mesi due di reclusione, ha omesso la pronuncia di condanna alla pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici. 3. Trattandosi di effetto necessariamente conseguente alla pronuncia di una sentenza di applicazione di pena detentiva superiore a due anni, e non essendo consentito alcun potere discrezionale, nemmeno nella individuazione della durata, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio relativamente all'omessa all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, che in questa sede .si dispone per la durata di anni cinque. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente alla mancata applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, pena che applica. Così deciso il 6 febbraio 2025 [OSCURATO:PERSONA]